Cassazione Civile, Ordinanza n. 25621/2025 del 18/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
La controversia nasce da un avviso/pretesa contributiva dell'INPS per complessivi euro 58.837,60, relativi ai contributi dovuti al Fondo di solidarietà residuale ex art. 3 L. n. 92/2012. La cooperativa ha contestato davanti al giudice la debenza di tali somme, sostenendo che i rapporti con i soci lavoratori non fossero subordinati, ma autonomi, e che pertanto non vi fosse obbligo contributivo nel regime proprio del lavoro dipendente. In appello, però, la Corte territoriale ha riformato la decisione di primo grado e ha accolto la domanda dell'INPS, valorizzando la natura subordinata del rapporto: i soci svolgevano con continuità prestazioni di pulizia e facchinaggio negli appalti della cooperativa, con retribuzione oraria predeterminata; mettevano a disposizione solo le proprie energie lavorative, senza mezzi propri né rischio d'impresa; la libertà di rifiutare singole occasioni di lavoro e la possibilità di lavorare anche per terzi non escludevano la subordinazione. Ha inoltre ritenuto corretto il regime sanzionatorio per evasione contributiva, ravvisando un intento fraudolento. Con il ricorso per cassazione la cooperativa ha dedotto dieci motivi: violazione dell'art. 2094 c.c. per mancata considerazione della volontà delle parti e del concreto svolgimento del rapporto; omesso accertamento dell'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare; violazione dell'art. 2697 c.c. per avere attribuito rilievo decisivo all'opzione previdenziale senza provare i fatti costitutivi; mancato esame individualizzato delle singole posizioni lavorative e dei compensi; violazione degli artt. 2729 e 115 c.p.c. per presunto uso scorretto di presunzioni e mancata considerazione della non contestazione; violazione della L. n. 142/2001 sull'assetto peculiare del socio lavoratore e sulla rilevanza della volontà negoziale; erronea applicazione dell'art. 2512 c.c.; e, infine, errata qualificazione delle omissioni come evasione contributiva ex art. 116, comma 8, L. n. 388/2000, in assenza di prova dell'intento fraudolento.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che l'obbligo contributivo per il Fondo di solidarietà residuale presuppone l'accertamento del vincolo di subordinazione e che la Corte d'appello ha correttamente svolto tale accertamento in concreto, senza arrestarsi al nomen iuris scelto dalle parti. Ha ribadito che la qualificazione del rapporto di lavoro è indisponibile per le parti e deve essere desunta dalle reali modalità di esecuzione del rapporto, anche considerando il comportamento complessivo delle parti, pure successivo alla stipula. Ha poi osservato che la valutazione degli indici di subordinazione è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o per violazione dei criteri legali dell'art. 2094 c.c.; nella specie, la Corte territoriale ha valorizzato elementi univoci come inserimento stabile nell'organizzazione, prestazioni elementari e ripetitive, assenza di rischio d'impresa, mancato apporto di mezzi e retribuzione oraria parametrata al CCNL. Ha escluso anche la violazione dell'art. 2697 c.c., perché la pretesa contributiva è stata accolta sulla base dell'accertamento positivo della subordinazione e non per una mera carenza probatoria della cooperativa. Ha infine confermato la qualificazione come evasione contributiva, ritenendo che l'elemento doloso possa desumersi dalle modalità di gestione del rapporto e dall'omessa denuncia dei dati retributivi e contributivi. La cooperativa è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La subordinazione va accertata in concreto, sulla base delle reali modalità di esecuzione del rapporto e degli indici rivelatori dell'eterodirezione; non basta il nomen iuris scelto dalle parti.
L'onere della prova non è stato invertito: la pretesa contributiva è stata ritenuta fondata perché il giudice di merito ha accertato positivamente la subordinazione.
Le censure sulle presunzioni miravano in realtà a rivalutare il materiale probatorio; la scelta degli indici e la loro ponderazione spettano al giudice di merito.
Il principio di non contestazione non opera rispetto ai documenti in sé, ma alle allegazioni di fatto; non basta il richiamo alla produzione documentale.
art. 1, comma 2, L. 3 aprile 2001, n. 142
La posizione del socio lavoratore non impedisce la qualificazione del rapporto come subordinato quando, nel rapporto a latere, ricorrano i requisiti dell'art. 2094 c.c.; la qualificazione è inderogabile.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere le peculiarità del lavoro in cooperativa; la Corte non ha ravvisato un tertium genus idoneo a escludere la subordinazione accertata in concreto.
art. 116, comma 8, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388
Le omissioni di denuncia dei rapporti e delle retribuzioni possono integrare evasione contributiva, quando siano espressive di un intento di occultamento dei dati.
art. 116, comma 8, lett. a), L. 23 dicembre 2000, n. 388
La fattispecie meno grave dell'omissione contributiva non è applicabile quando il comportamento integri evasione; grava sul datore l'onere di provare l'assenza di intento fraudolento.
art. 3 L. 28 giugno 2012, n. 92
Il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale costituisce l'obbligazione contributiva oggetto della lite e presuppone rapporti di lavoro subordinato.
Il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto, è criterio interpretativo rilevante per la qualificazione del rapporto.
art. 121 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente non ha spiegato effetti interruttivi nel giudizio di cassazione.
art. 143, comma 3, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
Richiamato per escludere che l'apertura della liquidazione giudiziale determini l'interruzione del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La qualificazione del rapporto di lavoro non dipende dalla sola volontà negoziale delle parti, ma deve essere effettuata dal giudice sulla base delle concrete modalità di svolgimento della prestazione; il nomen iuris è recessivo rispetto alla realtà fattuale.
- L'accertamento della subordinazione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione è censurabile solo per violazione dei criteri legali dell'art. 2094 c.c. o per vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- Gli indici sintomatici della subordinazione possono essere desunti in modo unitario da inserimento stabile nell'organizzazione aziendale, prestazioni elementari e ripetitive, assenza di rischio d'impresa, mancato apporto di mezzi propri e retribuzione predeterminata o parametrata al lavoro dipendente.
- La posizione del socio lavoratore di cooperativa non costituisce di per sé un tertium genus sottratto alla disciplina della subordinazione quando il rapporto concretamente eseguito presenti i requisiti del lavoro subordinato.
- L'onere della prova non è violato quando la pretesa contributiva venga accolta perché il giudice ha accertato positivamente i fatti costitutivi dell'obbligo; non basta prospettare genericamente una carenza probatoria dell'ente.
- Il principio di non contestazione riguarda le allegazioni di fatto e non supplisce alla mancata specifica allegazione; il mero richiamo a documenti prodotti non è sufficiente a fondare la dedotta non contestazione.
- La qualificazione di omissioni contributive come evasione richiede la verifica dell'elemento soggettivo di occultamento o fraudolenza, che può essere desunto dalle modalità complessive di gestione del rapporto e dalla mancata denuncia dei dati dovuti.
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