Cassazione Civile, Ordinanza n. 04832/2024 del 23/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
Una struttura privata accreditata aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'azienda sanitaria provinciale per il pagamento di prestazioni di assistenza specialistica rese in favore del Servizio sanitario nazionale. L'opposizione dell'azienda sanitaria era stata accolta e il decreto ingiuntivo revocato, poiché la Corte d'appello aveva ritenuto legittima l'applicazione dello sconto tariffario previsto dalla normativa statale e recepito da provvedimenti assessoriali della Regione Siciliana. In cassazione la struttura deduceva: 1) omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 295 c.p.c. per il mancato esame di documenti relativi alla pendenza di giudizi amministrativi asseritamente pregiudiziali e per il diniego della sospensione del processo; 2) violazione della disciplina sugli sconti tariffari, sostenendo che il beneficio fosse temporalmente limitato e non applicabile alle prestazioni dell'anno 2009; 3) violazione degli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, per avere la Corte d'appello escluso la disapplicazione incidentale del decreto assessoriale regionale; 4) errata interpretazione del decreto assessoriale del 2013, che secondo il ricorrente si sarebbe limitato a prendere atto della definizione del contenzioso amministrativo senza legittimare lo sconto tariffario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché la Corte territoriale aveva comunque esaminato la questione del decreto sopravvenuto e la censura non superava le specifiche carenze probatorie evidenziate in appello sulla pendenza dei giudizi amministrativi. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui lo sconto tariffario previsto dalla legge finanziaria del 2006 è applicabile nel triennio 2007-2009 e opera anche in Sicilia in forza dei decreti assessoriali che hanno recepito la disciplina statale. Ha infine ritenuto infondati congiuntamente il terzo e il quarto motivo, chiarendo che il giudice ordinario non può compiere un sindacato principale sulla legittimità di provvedimenti amministrativi che determinano tariffe e che, quanto al decreto del 2013, esso aveva solo preso atto del venir meno della sospensione cautelare e del conseguente ripristino delle tariffe originarie. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per denunciare omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio perché la questione era stata comunque esaminata dal giudice di merito
invocato in relazione alla sospensione necessaria per pregiudizialità, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e priva degli elementi necessari a dimostrare i presupposti della sospensione
richiamato nei motivi relativi all'interpretazione della disciplina tariffaria e del decreto assessoriale
richiamato con riferimento al vizio di motivazione e ai limiti del sindacato di legittimità
art. 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E
evocato dal ricorrente per sostenere la disapplicazione del provvedimento amministrativo, ma la Corte ha negato che nel caso potesse operarsi un sindacato incidentale di tal tipo
art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E
la Corte ne ha ribadito un'interpretazione restrittiva: il giudice ordinario non può disapplicare l'atto amministrativo nei giudizi in cui è parte la PA, potendo solo darne rilievo incidentale nei limiti consentiti
art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006
ritenuto norma cogente e di applicazione nel triennio 2007-2009, fonte autonoma dello sconto tariffario nelle prestazioni rese al SSN
art. 1, comma 170, L. 311/2004
richiamato dal ricorrente nel quadro normativo sulla remunerazione delle prestazioni sanitarie, senza che la Corte ne ricavasse un diverso esito
richiamato dal ricorrente come disciplina del sistema tariffario sanitario, ma la Corte ha valorizzato la prevalenza della disciplina statale sugli sconti
art. 11 preleggi
invocato per criticare l'interpretazione temporale del decreto assessoriale e della disciplina tariffaria
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per la statuizione sull'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Lo sconto tariffario previsto dalla legge finanziaria per il 2007 in materia di remunerazione delle prestazioni rese da strutture accreditate per conto del SSN ha natura cogente ed opera per l'intero triennio 2007-2009, con conseguente applicazione anche alle prestazioni rese nell'anno 2009.
- I provvedimenti regionali che recepiscono la disciplina statale sugli sconti tariffari non introducono una regolazione autonoma incompatibile con i rapporti convenzionali, ma danno attuazione alla fonte primaria e integrano il contenuto delle convenzioni ex lege.
- Il giudice ordinario, in controversie in cui è parte una pubblica amministrazione, non può sindacare in via principale la legittimità dell'atto amministrativo che determina tariffe o sconti tariffari; può solo prenderne atto nei limiti consentiti dalla giurisdizione devoluta.
- La disapplicazione incidentale dell'atto amministrativo è esclusa quando la controversia investe atti espressione di poteri autoritativi riservati al giudice amministrativo; se l'atto è stato impugnato e respinto in sede amministrativa, il giudice ordinario deve tener conto dell'esito di quel giudizio.
- La revoca o sospensione cautelare di un decreto tariffario e il successivo venir meno della sospensione per definizione sfavorevole del contenzioso amministrativo determinano una reviviscenza delle tariffe originarie, non una loro retroattiva riadozione.
- Nel ricorso per cassazione il vizio di omesso esame o di omessa pronuncia non è configurabile quando la questione risulti comunque esaminata dal giudice di merito, anche se con esito sfavorevole alla parte ricorrente.
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