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Sentenza

Sentenza del 20/02/2025 n. 4510 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento TOSAP prot. n. 390 del 25 gennaio 2018, relativo all’anno 2013, per gallerie e impianti della società collocati su o sotto aree comunali. L’avviso aveva conteggiato 830 mq; la superficie effettiva risultava invece di 278 mq. Il Comune contestava, con tre motivi, la decisione della Commissione tributaria regionale del Molise n. 110/2022 quanto alla superficie imponibile e all’applicazione della tariffa prevista per le occupazioni connesse a servizi pubblici; sosteneva inoltre che la tariffa non potesse applicarsi senza la denuncia prevista dall’art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993 e che gli impianti di una società privata produttrice di energia non fossero strumentali a un pubblico servizio. E. P. S.p.A. proponeva ricorso incidentale con due motivi: carenza di motivazione dell’avviso e insussistenza del presupposto TOSAP, anche per mancata prova della sottrazione delle aree all’uso collettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del Comune sia quello incidentale della società. Ha ritenuto inammissibile la censura comunale sulla formulazione del dispositivo della sentenza regionale: il contrasto con la motivazione era un mero errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., non un vizio da far valere con l’impugnazione. Ha invece esaminato e respinto la censura sulla mancata denuncia: la tariffa speciale non richiede una domanda espressa del contribuente; l’omessa denuncia consente al Comune di liquidare il tributo sulla base delle informazioni disponibili, ma non modifica il regime tariffario applicabile. Ha respinto anche le censure comunali sulla natura degli impianti: la produzione di energia, nella filiera elettrica unitaria e integrata, è attività strumentale all’erogazione del servizio pubblico e consente l’applicazione del regime tariffario dell’art. 63, comma 2, lett. f), D.Lgs. n. 446/1997. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha confermato che l’avviso era sufficientemente motivato, indicando superficie imponibile e tariffa, e che la delibera comunale richiamata era conoscibile; ha inoltre escluso che la TOSAP richieda la prova di una specifica sottrazione dell’area all’uso collettivo, essendo sufficiente l’occupazione materiale, anche senza autorizzazione, salvo esenzioni. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni e la reciproca soccombenza. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte di ciascuna parte, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 46 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    L' art. 46 del D.Lgs. n. 507 del 1993 , nello stabilire che le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47 (oggi sostituiti da quelli di cui all' art. 63 , comma 2, lett. f, del D.Lgs. n. 446 del 1997 , in virtù del comma 3, secondo periodo di tale disposizione), si limita a stabilire i criteri per la determinazione del quantum del tributo, senza subordinarne l'applicazione di tale regime ad una espressa richiesta da parte del contribuente.

    La disciplina tariffaria per queste occupazioni stabilisce il criterio di quantificazione del tributo e non è subordinata a una richiesta espressa del contribuente. È applicabile quando ricorrono i presupposti oggettivi, comprese le occupazioni strumentali alla filiera di un servizio pubblico.

  • Art. 47 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    In definitiva, per tale tipologia di occupazioni, dal 1 gennaio 2000, è stato abbandonato il criterio di determinazione forfetaria della tassa per chilometro lineare, in favore del più semplice criterio come sopra delineato, avente il fine di consentire una più agevole attività di quantificazione e di accertamento del tributo da parte dell'ente impositore.

    La disciplina dell’art. 47 va letta con le modifiche dell’art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997: per le occupazioni rientranti nella fattispecie speciale, dal 1° gennaio 2000 opera il criterio forfetario previsto per le aziende di servizi pubblici e per quelle che svolgono attività strumentali.

  • Art. 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Invero, l'omessa presentazione della denuncia, contenente le informazioni necessarie per la quantificazione del tributo, comporta solo la legittimità di un accertamento adottato in base alle informazioni disponibili al Comune, desumibili dagli atti in suo possesso, mentre non incide affatto sul regime tariffario applicabile.

    La denuncia è rilevante per fornire i dati utili alla liquidazione. La sua omissione autorizza il Comune a procedere d’ufficio sulla base degli elementi disponibili, ma non esclude né altera la tariffa spettante in ragione della natura dell’occupazione.

  • Art. 63, comma 2, lettera f), e comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    In tema di Tosap. alla società di produzione dell'energia elettrica (E. P. Spa) è applicabile la disposizione "agevolativa" di cui all' art. 63 , comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 446 del 1997 , in quanto soggetto che svolge attività strumentale alla erogazione di un pubblico servizio (aspetto sostanziale), possedendo infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, e dovendo il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi essere inteso in senso unitario, in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi (di produzione, di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione) tra loro connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza dell'una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà) e tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente nell'interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività).

    Il regime tariffario previsto per le occupazioni collegate ai servizi pubblici si applica anche alle imprese produttrici di energia quando le loro infrastrutture e attività sono strumentali alla fornitura del servizio. La rete elettrica va considerata unitariamente, senza escludere la produzione solo perché non comporta un rapporto diretto con l’utente finale.

  • Artt. 38 e 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    il presupposto impositivo della Tosap è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 D.Lgs. n. 507/1993 , dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni o delle Province, con ciò rilevando il fatto oggettivo della predetta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art. 49 D.Lgs. cit..

    Il presupposto della TOSAP è l’occupazione materiale di aree demaniali o del patrimonio indisponibile, anche nel sottosuolo o nel soprassuolo. La debenza non dipende dalla presenza di un titolo autorizzativo né, di regola, dalla prova di una specifica sottrazione all’uso collettivo; restano salve le esenzioni di legge.

  • Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi laddove ha correttamente ritenuto, per un verso, che fosse adeguatamente motivato un avviso di accertamento relativo alla TOSAP che indicasse la superficie imponibile e la tariffa applicata corrispondente a quella prevista dalla legge, ossia gli elementi costitutivi della pretesa tributaria avendo così l'Amministrazione posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente in giudizio l'"an" ed il "quantum debeatur" e, per un altro verso, che una delibera del Comune, in quanto assistita da presunzione di conoscenza, fosse conoscibile dalla parte contribuente.

    L’avviso deve rendere conoscibili gli elementi essenziali della pretesa e consentire al contribuente di contestarne esistenza e misura. Nel caso esaminato, indicare superficie imponibile e tariffa applicata era sufficiente; un atto richiamato può rilevare se già conosciuto o agevolmente conoscibile.

  • Art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

    La norma è stata invocata nel ricorso incidentale sulla motivazione dell’accertamento, ma la decisione ha definito la questione applicando i principi sulla motivazione degli atti tributari e l’art. 7 dello Statuto del contribuente.

  • Artt. 287 e 391-bis c.p.c.

    Il contrasto tra la formulazione letterale del dispositivo della pronuncia impugnata e quanto dichiarato in motivazione, non incidendo sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c.

    Se motivazione e dispositivo sono in contrasto solo per una svista riconoscibile dal testo complessivo e la decisione resta comprensibile, si tratta di errore materiale da correggere con la procedura apposita, non di un vizio da far valere tramite impugnazione.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di ciascuna parte di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

    In seguito al rigetto di entrambi i ricorsi, la Corte ha rilevato i presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato a carico di ciascuna parte, nei limiti in cui sia dovuto.

Massime di principio

  • Per la TOSAP il presupposto centrale è l’occupazione materiale di un’area pubblica o del sottosuolo/soprassuolo, anche senza concessione; chi contesta il tributo deve considerare che l’assenza di autorizzazione non esclude, di per sé, l’imposizione.
  • L’omessa denuncia dell’occupazione può consentire all’ente di accertare il tributo usando i dati disponibili, ma non comporta automaticamente la perdita del regime tariffario previsto per la tipologia effettiva dell’occupazione.
  • La tariffa speciale collegata alle reti di pubblici servizi può applicarsi anche a imprese private e con scopo di lucro, se l’attività e gli impianti sono oggettivamente strumentali alla fornitura del servizio; conta la funzione svolta, non la forma societaria né il contatto diretto con l’utente finale.
  • Per valutare la strumentalità al servizio pubblico può essere necessario considerare la filiera come rete unitaria: attività complementari e necessarie alle fasi di trasmissione o distribuzione possono rientrare nel regime, anche se consistono nella produzione di energia.
  • Un avviso TOSAP è motivato se permette di comprendere gli elementi essenziali della pretesa, quali superficie imponibile e tariffa; l’obbligo non impone necessariamente di esporre ogni ragione relativa a esenzioni che il contribuente deve dedurre e provare.
  • Il contrasto tra dispositivo e motivazione che sia chiaramente riconoscibile come svista e non renda incerto il contenuto della decisione è un errore materiale da correggere con la procedura prevista, non una ragione sufficiente per impugnare la sentenza.
  • La decisione non afferma che ogni occupazione privata di suolo pubblico goda della tariffa speciale: occorre dimostrare il collegamento funzionale dell’impianto o dell’attività con l’erogazione di un servizio pubblico.

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