Sentenza del 20/02/2025 n. 4425 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’accertamento per l’anno d’imposta 2005 notificato alla società e, con atti analoghi, ai due soci, ciascuno titolare del 50% delle quote. L’Ufficio aveva contestato l’inattendibilità delle scritture contabili, l’indebita deduzione di costi, l’omessa contabilizzazione di ricavi registrati come finanziamenti soci e aveva rideterminato il reddito sulla base degli studi di settore. La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva accolto i ricorsi riuniti. L’Agenzia aveva appellato soltanto nei confronti della società e la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello. In Cassazione, i ricorrenti hanno contestato, tra l’altro, la mancata estensione dell’appello ai soci e il giudicato nei loro confronti, l’ammissibilità e la specificità dell’appello, la ricostruzione fiscale e la valutazione delle prove, l’inattendibilità dell’inventario, la non deducibilità dei costi e la presunzione di ricavi non contabilizzati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei soci, poiché non erano stati parti del giudizio d’appello e le relative censure non potevano essere introdotte in Cassazione; ha inoltre rilevato che la richiesta di accertare il giudicato non era stata proposta in appello e avrebbe dovuto essere presentata con l’istanza prevista dall’art. 124 disp. att. c.p.c. Ha escluso il litisconsorzio necessario tra società e soci: la riunione dei ricorsi in primo grado aveva comportato soltanto la trattazione simultanea, lasciando autonomi i procedimenti. Ha ritenuto infondati i motivi sulla specificità dell’appello e sull’asserita ultrapetizione, perché la volontà di contestare la decisione risultava interpretabile dall’atto nel suo complesso. Ha dichiarato inammissibili le censure sul merito dell’accertamento, sui costi e sui finanziamenti soci, per difetto di specificità, mancata indicazione dei documenti e richiesta di una nuova valutazione delle prove. Ha rigettato il motivo sull’inventario: questo deve consentire la ricostruzione della valutazione delle rimanenze e non bastava riportare un valore globale senza indicare quelle iniziali e finali. In conclusione, il ricorso della società è stato rigettato e quello dei soci dichiarato inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati in solido a pagare le spese, liquidate in 5.800 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 53, comma 1, del D.Lgs. 546/1992
la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, che determinano l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell' art. 53 , comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 , non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco.
L’appello tributario è inammissibile se mancano motivi specifici o sono assolutamente incerti; la sinteticità, da sola, non basta a determinarne l’inammissibilità se l’atto, considerato nel suo complesso, esprime inequivocabilmente le ragioni di contestazione.
Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale
È noto, in proposito, che l' art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 dev'essere interpretato restrittivamente, in conformità all' art. 14 disp. prel. cod. civ., poiché costituisce disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia; una tale interpretazione è volta, quindi, a consentire un effettivo sindacato sul merito dell'impugnazione ogni qual volta nella stessa risulti sufficientemente espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado.
La disposizione che limita l’accesso al giudizio d’appello va interpretata restrittivamente, così da non impedire il controllo nel merito quando dall’atto emerga in modo sufficiente la volontà di impugnare.
Art. 59, primo comma, TUIR (oggi art. 92 TUIR)
il libro degli inventari deve consentire la ricostruzione della valutazione delle rimanenze secondo i richiamati criteri legali; va così esente da censure, sul punto, la sentenza impugnata, secondo la quale non era possibile addivenire ad alcuna ricostruzione poiché il libro inventari della società contribuente ometteva di indicare le rimanenze iniziali e finali.
L’inventario deve riportare elementi che consentano di ricostruire la valutazione delle rimanenze secondo i criteri fiscali; la sola indicazione di un valore complessivo, senza le rimanenze iniziali e finali, può impedire tale verifica.
Esso, inoltre, finisce con il sollecitare un riesame nel merito degli apprezzamenti compiuti dai giudici d'appello, laddove, in particolare, evoca il mancato esame "della documentazione come da foliario" che poi omette di indicare specificamente, in aperta violazione dell'art. 366, num. 6), cod. proc. civ.
Nel ricorso per cassazione, chi richiama documenti a sostegno della censura deve indicarli specificamente; un rinvio generico alla documentazione in atti non soddisfa l’onere di specificità.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 115/2002
Se ricorrono i presupposti di legge, il rigetto o l’inammissibilità dell’impugnazione comportano l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L’impugnazione degli accertamenti notificati separatamente a una società di capitali e ai suoi soci non comporta automaticamente litisconsorzio necessario. La riunione dei ricorsi in primo grado può limitarsi alla trattazione congiunta, mantenendo autonomi i procedimenti; l’appello può quindi essere proposto contro la sola società se riguarda la sua posizione.
- La parte che non è stata coinvolta nel giudizio d’appello non può utilizzare il ricorso per cassazione per chiedere una pronuncia su una questione che non era stata sottoposta al giudice d’appello. In particolare, l’accertamento del giudicato va richiesto con lo strumento processuale appropriato.
- Nel processo tributario, l’appello non deve necessariamente articolare motivi con formule rigide: conta che, leggendo l’atto nel suo complesso, sia chiaro quali punti della decisione si contestano e perché. La richiesta di riforma non è di per sé ultrapetizione quando la contestazione è ricavabile dall’atto.
- In Cassazione non basta contestare genericamente la valutazione delle prove o richiamare documenti senza identificarli. I motivi devono distinguere con precisione i vizi denunciati e indicare i documenti pertinenti; la Corte non è chiamata a rifare l’accertamento dei fatti o a scegliere tra prove diversamente valutate.
- Le scritture contabili relative alle rimanenze devono consentire di ricostruirne la valutazione secondo i criteri fiscali. L’indicazione di un valore globale, senza dati sulle rimanenze iniziali e finali, può rendere inattendibile la contabilità ai fini della ricostruzione.
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