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Sentenza

Sentenza del 20/02/2025 n. 4429 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A.A. aveva impugnato l'avviso di accertamento notificatogli il 16 giugno 2010, fondato sul maggior reddito attribuito alla T. Srl a seguito di accertamento induttivo. In cassazione ha proposto tre motivi: ha denunciato la mancata riunione di due procedimenti duplicati e la conseguente nullità della decisione; ha dedotto che la sentenza di primo grado favorevole a lui era passata in giudicato, perché l'Agenzia aveva appellato la decisione soltanto nei confronti della società; infine, ha lamentato la mancata integrazione del contraddittorio tra società e soci, ritenendo le cause dipendenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo che la sentenza di primo grado favorevole ad A.A. fosse divenuta definitiva nei suoi confronti: l'Agenzia aveva impugnato quella decisione soltanto riguardo alla società, senza appellarla quanto al socio. Il giudicato deriva quindi dalla mancata impugnazione della posizione di A.A., non da un effetto riflesso della decisione sulla società; esso opera anche nel successivo giudizio, nel quale il contribuente aveva reiterato l'impugnazione dello stesso atto. La Corte ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Il primo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti. Le spese del giudizio di cassazione e dei due gradi di merito sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 324 c.p.c.

    Ne deriva il rilievo del giudicato formatosi sulla posizione di A.A. non già, come sostenuto dal ricorrente, quale effetto riflesso della statuizione sulla società (nei confronti della quale non si era formato alcun giudicato), ma in conseguenza del fatto che la sentenza di primo grado a lui favorevole non era stata impugnata dall'Amministrazione ed era, pertanto, divenuta definitiva, spiegando efficacia di giudicato anche nel presente giudizio, nel quale A.A. aveva duplicato l'impugnazione già proposta nei confronti dello stesso atto impositivo.

    La decisione applica il principio del giudicato alla posizione individuale del contribuente: se l'Amministrazione non impugna la pronuncia favorevole nei suoi confronti, quella statuizione diventa definitiva e vincola anche un successivo giudizio relativo alla medesima pretesa, pur quando l'Amministrazione abbia impugnato la decisione riguardante un altro soggetto.

  • Art. 168 c.p.c.

    La norma è richiamata soltanto nell'esposizione del primo motivo di ricorso, che è rimasto assorbito; la Corte non ne ha svolto un'applicazione né ha deciso la questione della nullità derivante dalla duplicazione dei procedimenti.

  • Art. 273 c.p.c.

    La norma è richiamata soltanto nell'esposizione del primo motivo di ricorso, assorbito dopo l'accoglimento del secondo; la Corte non ha quindi deciso la questione della riunione dei procedimenti.

  • Art. 331 c.p.c.

    La norma è richiamata soltanto nell'esposizione del terzo motivo, rimasto assorbito; la Corte non ha deciso se fosse necessaria l'integrazione del contraddittorio tra società e soci.

Massime di principio

  • Quando una pronuncia favorevole a più soggetti viene impugnata dall'Amministrazione soltanto nei confronti di alcuni, la parte della decisione non impugnata nei confronti di un altro soggetto diventa definitiva per quest'ultimo.
  • Il giudicato individuale formatosi per mancata impugnazione non dipende dall'esito dell'appello relativo a un altro contribuente o alla società: l'accoglimento dell'appello contro la società non elimina la definitività della pronuncia favorevole al socio non coinvolto nell'impugnazione.
  • Se il contribuente ripropone in un distinto procedimento l'impugnazione dello stesso atto, il giudicato già formatosi sulla sua posizione può essere fatto valere anche in quel giudizio.
  • Quando un motivo è accolto ed è sufficiente a definire la controversia, gli altri motivi possono essere dichiarati assorbiti, senza che ciò comporti una decisione nel merito sulle questioni da essi sollevate.

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