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Sentenza

Sentenza del 20/02/2025 n. 4427 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

M. C. Srl aveva finanziamenti riconducibili al socio unico lussemburghese M. F. s.a.r.l., che a sua volta reperiva le risorse dal proprio socio unico, il fondo lussemburghese Sicar, e gli retrocedeva gli interessi. Per gli anni d’imposta 2015 e 2017 la società aveva chiesto il rimborso delle ritenute versate, sostenendo l’applicabilità dell’esenzione dell’art. 26, comma 5-bis, del D.P.R. n. 600/1973, introdotta per finanziamenti erogati da investitori istituzionali esteri vigilati. L’Agenzia aveva opposto il silenzio-rifiuto e contestato il rimborso, sostenendo che i requisiti dell’esenzione dovessero sussistere nel percettore materiale e diretto degli interessi, non nel beneficiario effettivo o finanziatore sostanziale. Aveva inoltre censurato la valorizzazione, da parte della CTR, dell’unitarietà dell’accertamento relativo a più periodi d’imposta e lamentato l’assenza di verifica dei requisiti soggettivi. M. C. Srl, in via incidentale condizionata, aveva denunciato omessa pronuncia e carenza o contraddittorietà della motivazione sulla qualificazione del finanziamento come diretto o indiretto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi del ricorso principale dell’Agenzia. Ha stabilito che, in un finanziamento indiretto con interposizione e retrocessione degli interessi, i requisiti soggettivi dell’art. 26, comma 5-bis, vanno verificati in capo al beneficiario effettivo e sostanziale erogatore, non al mero percettore materiale. Nel caso concreto il possesso da parte di Sicar dei requisiti di investitore istituzionale estero soggetto a vigilanza risultava accertato in primo grado e non era stato efficacemente contestato. La sentenza regionale era quindi conforme al principio di diritto. Il ricorso incidentale condizionato della società è rimasto assorbito. L’Agenzia è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità: 15.000 euro, oltre 200 euro per esborsi, rimborso forfettario del 15% e accessori; non è stato disposto il pagamento del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 5-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    A tal fine, nel caso di finanziamento "indiretto", caratterizzato dall'interposizione di un soggetto che percepisce materialmente gli interessi ma è poi tenuto a retrocederli ad un terzo, sostanziale erogatore, è con riferimento a quest'ultimo, inteso quale beneficiario effettivo del reddito imponibile, che va accertato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla norma.

    L’esenzione dalla ritenuta per gli interessi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine a imprese italiane si applica verificando i requisiti del finanziatore sostanziale e beneficiario effettivo, se il soggetto che incassa materialmente gli interessi è interposto e deve retrocederli.

  • Art. 26, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La ricorrente osserva che il comma 5-bis introduce una deroga alla disciplina generale dettata dal precedente comma 5, che prevede che siano assoggettati a ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti e "percepiti" da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

    Il comma 5 prevede in via generale la ritenuta sui redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti a non residenti privi di stabile organizzazione in Italia; il comma 5-bis introduce un’esenzione, da interpretare in coerenza con la sua finalità di evitare la doppia imposizione e favorire il credito estero.

  • Art. 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il regime previsto dall'art. 26, comma 5-bis appare infatti finalizzato al medesimo obiettivo - l'eliminazione del rischio di doppia imposizione - che ha ispirato l'introduzione dell'art. 26-quater in recepimento della Direttiva IRD.

    La Corte richiama la finalità comune delle due discipline, consistente nell’eliminare il rischio di doppia imposizione sui flussi di interessi. Il riferimento al beneficiario effettivo è coerente con tale finalità anche per l’esenzione del comma 5-bis.

  • Art. 1 del T.U.I.R.

    In linea con tale impostazione, questa Corte ha inoltre sottolineato che il riferimento al beneficiario effettivo, piuttosto che al materiale percettore del reddito, costituisce una corretta applicazione del principio di capacità contributiva, affermando che relativa verifica va compiuta caso per caso, indagando su chi sia l'effettivo titolare del flusso reddituale (cfr. Cass. n. 14756/2020), in linea con quanto previsto dall'art. 1 del T.U.I.R. che identifica, per l'appunto, nel possesso del reddito, inteso come materiale disponibilità del medesimo, il presupposto dell'imposizione.

    Ai fini dell’imposizione e dell’individuazione del soggetto rilevante occorre considerare chi abbia l’effettiva disponibilità del reddito, non limitarsi al soggetto che lo riceve materialmente.

Massime di principio

  • Quando in un finanziamento infragruppo un intermediario incassa gli interessi ma è obbligato a retrocederli a un altro soggetto, i requisiti per l’esenzione fiscale vanno verificati in capo al beneficiario effettivo e finanziatore sostanziale.
  • La mera ricezione materiale degli interessi non basta a rendere il soggetto interposto il destinatario sostanziale del beneficio fiscale: occorre esaminare la disponibilità effettiva del reddito e gli obblighi di retrocessione.
  • L’esenzione prevista dall’art. 26, comma 5-bis, mira a favorire l’accesso delle imprese italiane al credito estero e a evitare che la ritenuta generi una doppia imposizione economicamente trasferita sul debitore.
  • Il principio look-through non comporta un’esenzione automatica: il beneficiario effettivo deve possedere e poter dimostrare i requisiti soggettivi richiesti dalla norma.

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