Sentenza del 20/02/2025 n. 4424 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’accertamento riguardava il periodo d’imposta 2008 e tre rilievi: la detrazione IVA, per 97.270 euro, sull’acquisto di macchinari poi noleggiati alla consorella bosniaca; il trattamento degli interessi passivi bancari, pari a 112.375 euro, relativi a un finanziamento in parte trasferito alla società del gruppo; e la detrazione IVA sulle consulenze connesse ai macchinari. Dopo che la Commissione tributaria provinciale di Treviso aveva accolto il ricorso della società sui due ultimi rilievi e respinto quello relativo ai macchinari, la CTR del Veneto aveva annullato anche quest’ultimo rilievo, accogliendo in parte l’appello incidentale dell’Ufficio sul rilievo degli interessi. In cassazione l’Agenzia ha sostenuto, con un unico motivo, che il costo dei macchinari non fosse inerente e quindi deducibile ai fini IRES, richiamando l’art. 109 TUIR e l’art. 53 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo introduceva una questione nuova: contestava la deducibilità dei macchinari ai fini IRES, mentre l’avviso di accertamento non aveva contestato tale deduzione né la CTR aveva deciso su di essa. L’accertamento, per i macchinari, aveva invece richiesto il pagamento dell’IVA; il ricorso non censurava in modo pertinente tale ripresa. La Corte ha quindi accolto l’eccezione preliminare della società, senza esaminare nel merito l’inerenza. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione: 7.600 euro, oltre 200 euro per esborsi, rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 109, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La Corte rileva che il ricorso invocava questa disposizione per sostenere l’indeducibilità IRES dei costi dei macchinari, ma tale questione non era stata contestata nell’atto impositivo né decisa nei gradi di merito; perciò non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Il motivo era formulato come denuncia di violazione o falsa applicazione di legge, ma non poteva essere esaminato perché riguardava una questione estranea al thema decidendum dei precedenti gradi di giudizio.
Art. 378 cod. proc. civ.
La disposizione è richiamata quale base per il deposito della memoria della controricorrente; la Corte dà atto del deposito, senza attribuirle una specifica interpretazione nel decidere la controversia.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l' articolo 13 comma 1quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 , nel testo introdotto dall' art. 1 , comma 17, della L. 228 del 2012 ( Cass. 29/01/2016, n. 1778 ).
L’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione non si applica all’Agenzia delle Entrate in questa fattispecie, poiché l’amministrazione pubblica è ammessa alla prenotazione a debito del contributo.
Massime di principio
- In cassazione non si possono introdurre questioni nuove: i motivi devono riguardare questioni già comprese nel giudizio di merito e decise, o comunque trattate, nei gradi precedenti, salvo quelle rilevabili d’ufficio.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con l’effettivo contenuto dell’atto impugnato e della sentenza. Contestare la deducibilità IRES di un costo non censura una ripresa IVA se l’accertamento e la decisione hanno riguardato quest’ultima.
- La descrizione di una vicenda economica nell’avviso, anche con riferimento a una determinata imposta, non equivale necessariamente a una specifica contestazione fiscale su quel tributo: occorre verificare quale imposta sia stata concretamente accertata e richiesta.
- Un ricorso inammissibile non comporta l’esame nel merito della questione sostanziale, come l’inerenza dei costi; il soccombente è normalmente condannato alle spese del giudizio.
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