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Sentenza

Sentenza del 20/02/2025 n. 4431 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'accertamento fiscale induttivo relativo al periodo d'imposta 2004, con riprese ai fini Irap, Ires e Iva. L'Ufficio aveva contestato costi non inerenti o non di competenza, ricavi non contabilizzati e registrati come finanziamenti soci, nonché l'inattendibilità delle scritture contabili, rilevando in particolare che il libro inventari non riportava le rimanenze iniziali e finali e che alcune fatture di costo erano generiche. La società aveva vinto in primo grado davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli; la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia, confermando la legittimità dell'accertamento. In Cassazione la società ha proposto sette motivi: inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e genericità della richiesta di riforma; vizi di motivazione e violazione delle regole sull'accertamento induttivo e sull'onere della prova; erronea valutazione del libro inventari; difetti di motivazione sulle riprese dei costi; mancato riconoscimento dei finanziamenti soci e omesso esame della documentazione; violazione delle regole sulla deducibilità dei costi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi, relativi all'ammissibilità dell'appello dell'Agenzia, sono stati rigettati: anche un motivo d'appello unico o formulato sinteticamente è ammissibile se consente di comprendere inequivocabilmente le censure, ricavabili dall'atto nel suo complesso. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché cumulava censure eterogenee senza specificità, richiedeva un riesame di merito e non indicava adeguatamente i documenti; la critica sull'onere della prova non dimostrava che questo fosse stato posto a carico della parte sbagliata. Il quarto motivo è stato rigettato: il libro inventari deve permettere di ricostruire la valutazione delle rimanenze, e l'omessa indicazione di quelle iniziali e finali impediva tale ricostruzione. Il quinto, il sesto e il settimo motivo sono stati dichiarati inammissibili per genericità, difetto di autosufficienza o richiesta di nuovo esame delle prove. È quindi rimasta ferma la decisione della Commissione tributaria regionale favorevole all'Agenzia. La società è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.500 euro oltre alle spese prenotate a debito, e l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • Art. 53, comma 1, del D.Lgs. 546/1992

    la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, che determinano l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell' art. 53 , comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 , non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco; gli elementi di specificità dei motivi si possono infatti ricavare, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni

    L'appello tributario non è inammissibile solo perché sintetico o organizzato in un motivo unico: è sufficiente che, considerando l'impugnazione nel suo complesso, le ragioni di contestazione siano comprensibili in modo inequivoco.

  • Art. 366, n. 6, c.p.c.

    laddove, in particolare, evoca il mancato esame "della documentazione prodotta come da foliario" che poi omette di indicare specificamente, in aperta violazione dell'art. 366, num. 6), cod. proc. civ.

    Chi ricorre in cassazione deve indicare specificamente i documenti su cui fonda la censura, fornendo elementi che ne consentano l'individuazione; un rinvio generico a un foliario o agli atti non soddisfa l'onere.

  • Art. 2697 c.c.

    con il che essa si disallinea rispetto all'unico modello di sindacato consentito in questa sede con riferimento alla disciplina dell'onere della prova, che va limitato al caso in cui il giudice abbia fatto gravare tale onere su una parte diversa da quella alla quale spettava, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni

    In cassazione la violazione delle regole sull'onere della prova ricorre se il giudice lo ha attribuito alla parte sbagliata; non basta contestare la preferenza accordata dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre.

  • Art. 59, primo comma, TUIR (oggi art. 92 TUIR)

    In altri termini, il libro degli inventari deve consentire la ricostruzione della valutazione delle rimanenze secondo i richiamati criteri legali; va così esente da censure, sul punto, la sentenza impugnata, secondo la quale non era possibile addivenire ad alcuna ricostruzione poiché il libro inventari della società contribuente ometteva di indicare le rimanenze iniziali e finali.

    L'inventario deve fornire dati sufficienti a ricostruire la valutazione fiscale delle rimanenze; l'indicazione del solo valore globale, senza rimanenze iniziali e finali, può rendere impossibile il controllo richiesto.

  • Art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere formulati in modo specifico e riconducibile con chiarezza a uno dei vizi tassativamente previsti; la mescolanza generica di violazioni di legge, difetti motivazionali e contestazioni di fatto può determinare l'inammissibilità.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 115/2002

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

    Quando il ricorso è rigettato, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario d'appello, la specificità delle censure si valuta leggendo l'atto nel suo complesso: un motivo unico o una formulazione sintetica non bastano, da soli, a rendere l'impugnazione inammissibile, purché le critiche alla decisione siano chiare e individuabili.
  • Il libro inventari deve consentire di verificare la valutazione delle rimanenze secondo i criteri fiscali. La registrazione di un valore complessivo senza dati utili sulle rimanenze iniziali e finali può compromettere la ricostruzione contabile e sostenere un rilievo sull'attendibilità delle scritture.
  • In cassazione non è sufficiente affermare che i giudici non hanno considerato documenti: occorre identificarli, riportarne o indicarne il contenuto rilevante e precisare dove siano reperibili negli atti. Un rinvio cumulativo e indeterminato rischia di rendere la censura inammissibile.
  • La contestazione della valutazione delle prove non equivale a una violazione dell'onere probatorio. Quest'ultima si configura, in linea generale, quando il giudice attribuisce l'onere alla parte diversa da quella cui spettava, non quando preferisce una prova a un'altra.
  • I motivi di ricorso per cassazione vanno distinti e formulati in modo coerente con i vizi dedotti; accumulare censure eterogenee o chiedere una nuova valutazione dei fatti e dei documenti può condurre all'inammissibilità.

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