Cassazione Civile, Ordinanza n. 22159/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione il decreto del Giudice di Pace di Roma che aveva rigettato il suo ricorso contro il provvedimento prefettizio di espulsione dal territorio dello Stato e il conseguente ordine di allontanamento del Questore. Ha dedotto otto motivi: (1) violazione delle norme sull'espulsione e sulla copia conforme, sostenendo che la notifica del decreto fosse invalida perché l'attestazione di conformità all'originale era stata apposta da un funzionario della Polizia di Stato non indicato e privo di potere, e comunque non risultava autenticata su tutti i fogli; (2) nullità o annullabilità del decreto per violazione delle norme sul procedimento amministrativo, lamentando la mancata comunicazione di avvio del procedimento; (3) violazione della disciplina che prevede la non espellibilità dello straniero coniugato con cittadina italiana, contestando che fosse richiesta la prova della convivenza effettiva; (4) omessa o apparente motivazione sulla dedotta carenza di motivazione del decreto di espulsione; (5) omessa motivazione sulla dedotta insussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 14, comma 5-ter, t.u. imm.; (6) omessa motivazione sulla mancata formulazione dell'invito a lasciare volontariamente il territorio entro un termine congruo; (7) omessa pronuncia sulla mancata indicazione nel decreto delle ragioni della durata quinquennale del divieto di reingresso; (8) violazione della disciplina sull'espulsione nella parte in cui il Giudice di pace aveva escluso la liquidazione delle spese, assumendo che lo straniero ricorrente fosse ammesso ex officio al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi: la copia notificata del decreto di espulsione era valida anche se l'attestazione di conformità era stata apposta dall'ufficio notificante e non dal prefetto, e anche l'apposizione del timbro e della sottoscrizione non su tutti i fogli non ne comprometteva la validità; la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non si applica alla procedura di espulsione; la causa di non espellibilità per coniuge di cittadino italiano richiede la prova dell'effettiva convivenza, non fornita; la motivazione del decreto di espulsione e della decisione di merito era sufficiente. Ha dichiarato inammissibili i motivi quinto, sesto e settimo per difetto di autosufficienza e per mancata puntuale trascrizione delle domande/eccezioni e degli atti in cui erano state formulate. Ha infine dichiarato inammissibile per carenza di interesse l'ultimo motivo sulle spese, rilevando che la parte integralmente soccombente non può ottenere la rifusione delle spese e che il compenso del difensore ammesso al patrocinio è liquidato con separato decreto. Nulla è stato disposto sulle spese di legittimità per mancanza di difese della parte vittoriosa; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte lo richiama in tema di espulsione e di motivazione/notifica del provvedimento; esclude che la mancanza di attestazione del prefetto sulla copia comporti nullità in assenza di specifica previsione e ritiene sufficiente la riconducibilità dell'attestazione all'ufficio notificante.
art. 18 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
È evocato dal ricorrente sulla conformità delle copie; la Corte non ne trae una nullità automatica della notificazione o del provvedimento in presenza di attestazione eseguita dall'ufficio notificante.
La Corte ribadisce che l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non si estende al procedimento di espulsione dello straniero.
art. 19, comma 2, lett. c), t.u. imm.
La causa di non espellibilità per lo straniero coniugato con cittadino italiano richiede la prova dell'effettiva convivenza.
art. 14, comma 5-ter, t.u. imm.
La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, senza una verifica di merito sul relativo presupposto.
La doglianza sulla mancata indicazione delle ragioni della durata del divieto di reingresso è stata dichiarata inammissibile perché non specificamente riprodotta nel ricorso.
Le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 82, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Gli onorari e le spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidati dall'autorità giudiziaria che ha disposto l'ammissione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro il decreto di espulsione, la validità della notifica non è compromessa dalla mancata attestazione del prefetto sulla copia, quando l'autenticazione provenga dall'ufficio notificante o da funzionario dell'amministrazione competente e non sia prevista una forma inderogabile diversa.
- La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex L. 241/1990 non è necessaria nel procedimento di espulsione dello straniero, trattandosi di atto vincolato e sottratto a quel segmento partecipativo.
- La causa ostativa all'espulsione fondata sul matrimonio con cittadino italiano richiede la prova dell'effettiva convivenza; il solo vincolo coniugale non è sufficiente.
- La motivazione del provvedimento espulsivo e della sentenza che lo conferma è sufficiente quando consente di ricostruire, anche per sintesi, le circostanze di fatto e i riferimenti normativi posti a base della decisione.
- Nel ricorso per cassazione le censure di omessa pronuncia o di difetto di motivazione devono essere specifiche e autosufficienti: occorre indicare e trascrivere il contenuto della domanda o eccezione, nonché gli atti in cui è stata proposta, per consentire il controllo di ammissibilità e fondatezza.
- Le spese processuali non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato segue la disciplina speciale del testo unico sulle spese di giustizia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22007/2023 del 24/07/2023
- ordinanza_civile · 24 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22008/2023 del 24/07/2023
- ordinanza_civile · 24 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22009/2023 del 24/07/2023
- ordinanza_civile · 24 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22011/2023 del 24/07/2023
- ordinanza_civile · 24 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22012/2023 del 24/07/2023
- ordinanza_civile · 24 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22013/2023 del 24/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →