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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14497/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette emesso nei confronti di un contribuente per l'anno 2005. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR Lombardia aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo ha dedotto la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, denunciando violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 112 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 111, comma 7, Cost.; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e 47 TUIR, sostenendo che la CTR avesse confuso le regole di determinazione dei redditi delle società di capitali con quelle relative ai redditi di capitale imputabili ai soci. Nel corso del giudizio di legittimità, il contribuente ha però depositato istanza di definizione agevolata della lite pendente ai sensi della L. 197/2022, allegando domanda, prova dell'invio all'Agenzia e prova del pagamento integrale; successivamente ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata della controversia tributaria pendente e della produzione della documentazione richiesta dalla disciplina sopravvenuta. Ritenendo soddisfatto l'onere previsto dall'art. 1, commi 197 e 198, L. 197/2022, come modificata dal d.l. 34/2023, ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate. Non è stata esaminata nel merito la censura sull'avviso di accertamento né i motivi di ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro della dedotta nullità per motivazione apparente della sentenza tributaria.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente insieme alle norme sulla motivazione per denunciare il vizio della decisione d'appello.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla necessaria motivazione della sentenza, asseritamente violata dalla CTR.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Richiamato a fondamento dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Indicata come norma di legittimazione del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 44 TUIR

    Invocato per sostenere che la CTR avesse erroneamente applicato le regole di qualificazione/determinazione dei redditi.

  • art. 47 TUIR

    Richiamato insieme all'art. 44 TUIR per censurare la confusione tra redditi societari e redditi di capitale dei soci.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 1, commi 186-202, L. 197/2022

    Disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, utilizzata dal contribuente per chiedere l'estinzione del giudizio.

  • art. 1, commi 197 e 198, L. 197/2022

    La Corte ne fa applicazione ritenendo necessario il deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento entro il termine previsto, con conseguente estinzione del processo.

  • art. 20, comma 1, lett. c), d.l. 34/2023

    Norma modificativa della disciplina della definizione agevolata, richiamata per individuare il regime applicabile.

  • art. 1, commi 200 e 201, L. 197/2022

    Richiamati quanto al regime del diniego della definizione agevolata, alla sua impugnabilità e alla revocazione del provvedimento di estinzione.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie pendenti, il deposito tempestivo della domanda di definizione agevolata e della prova del versamento dell'intero importo dovuto determina l'estinzione del processo, senza esame dei motivi di ricorso.
  • La definizione agevolata opera come causa sopravvenuta di cessazione della materia del contendere/estinzione del giudizio, che assorbe le censure di legittimità già proposte.
  • Quando la legge prevede espressamente l'estinzione del processo in presenza di determinati adempimenti documentali e di pagamento, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare la loro avvenuta produzione.
  • Il diniego della definizione agevolata segue un autonomo regime di impugnazione e, nei processi già dichiarati estinti, può condurre a revocazione del provvedimento estintivo secondo la disciplina speciale richiamata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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