Cassazione Civile, Ordinanza n. 08330/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato l'estratto di ruolo relativo a diverse cartelle di pagamento, sostenendo che le cartelle non le fossero state notificate. La CTR aveva respinto l'appello, ritenendo che l'eventuale invalidità o inesistenza della notifica della cartella non costituisse vizio autonomo rilevante, essendo comunque raggiunto lo scopo della conoscenza della pretesa tributaria tramite l'estratto di ruolo. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 100 e 156 c.p.c. e dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la mancata o invalida notifica della cartella non sarebbe sanabile per effetto della conoscenza aliunde ricavata dall'estratto di ruolo. Con il secondo motivo ha dedotto omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR non si fosse espressa sul disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per dimostrare l'avvenuta notifica delle cartelle.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile al giudizio pendente lo ius superveniens introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, che ha inserito nell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis, secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile, salvo tre ipotesi tassative di pregiudizio. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 26283/2022, la Corte ha qualificato l'impugnazione dell'estratto di ruolo come azione di accertamento negativo incompatibile con il processo tributario, che è strutturato come giudizio impugnatorio su un atto del fisco. Poiché nel caso concreto non ricorreva alcuna delle condizioni che consentono l'impugnazione dell'estratto di ruolo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate per lo jus superveniens e per il recente arresto delle Sezioni Unite. La Corte ha inoltre escluso la pronuncia sul contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come norma sulla legittimazione e sull'interesse ad agire, ma la Corte non ne accoglie la prospettazione perché reputa mancante l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo fuori dai casi tassativi previsti dalla legge sopravvenuta
invocato dalla ricorrente per negare la sanatoria della nullità o inesistenza della notifica; la Corte non affronta nel merito tale tesi poiché dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'impugnabilità dell'atto; la Corte valorizza invece la disciplina sopravvenuta dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte non esamina il motivo nel merito perché assorbito dalla declaratoria di inammissibilità
richiamato per il principio iura novit curia, nel senso che il giudice può riqualificare i fatti e applicare norme diverse da quelle invocate dalle parti, purché restino fermi i fatti allegati
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"; impugnazione ammessa solo se il debitore dimostri specifici pregiudizi
norma sopravvenuta applicabile ai processi pendenti, che concretizza l'interesse ad agire e limita l'impugnazione del ruolo/cartella non notificata o invalidamente notificata a tre ipotesi tassative
norma introduttiva della disciplina che ha inserito il comma 4-bis nell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
indicato come una delle ipotesi di pregiudizio che consentono l'impugnazione diretta del ruolo o della cartella
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato quale fonte del blocco dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, che può integrare il pregiudizio necessario all'impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude di poter pronunciare sul contributo unificato aggiuntivo in ragione della sopravvenuta inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel processo tributario l'impugnazione dell'estratto di ruolo non è, di regola, ammissibile, perché l'estratto è un mero elaborato informatico e non un atto autonomamente impugnabile.
- La contestazione del debito iscritto a ruolo mediante impugnazione dell'estratto di ruolo integra, in sostanza, un'azione di accertamento negativo, incompatibile con la struttura impugnatoria del giudizio tributario.
- L'interesse ad agire contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata sussiste solo se il debitore dimostra uno dei pregiudizi specifici previsti dalla normativa: partecipazione a gare pubbliche, blocco di pagamenti della PA o perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione.
- Lo ius superveniens che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica ai processi pendenti perché specifica e concretizza l'interesse immediato alla tutela.
- Il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti, ma non può fondare la decisione su fatti non puntualmente allegati o contestati nel processo.
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