Cassazione Civile, Ordinanza n. 24800/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'annualità 2009, emesso a seguito di verifica fiscale su una società e fondato sulla rideterminazione del reddito d'impresa e dei correlati maggiori imponibili IRES, IRAP e IVA. L'Ufficio ha ritenuto che l'aumento del saldo dei debiti verso i soci, passato da euro 3.500,00 a euro 297.900,00 per finanziamenti infruttiferi, fosse privo di adeguata giustificazione documentale e di tracciabilità delle risorse, nonché non compatibile con le capacità reddituali dei soci; secondo l'Agenzia, tali apporti celavano maggiori ricavi non dichiarati. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso della società; la CTR della Puglia aveva a sua volta solo parzialmente accolto l'appello del contribuente, rideterminando la pretesa. In Cassazione, l'Agenzia ha dedotto: 1) motivazione erronea e contraddittoria della sentenza d'appello, nullità per errata valutazione di fatti e prove, violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 39, comma 1, D.P.R. 600/1973; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., dell'art. 85 TUIR, dell'art. 2 D.Lgs. 385/1993 e della delibera CICR 3 marzo 1994, per asserito cattivo governo del riparto dell'onere probatorio. La società ha proposto ricorso incidentale denunciando, da un lato, motivazione apparente della sentenza, dall'altro, errata applicazione delle regole sull'accertamento induttivo e sull'onere della prova, sostenendo che la CTR avesse omesso di valutare la documentazione bancaria prodotta per dimostrare la tracciabilità dei finanziamenti dei soci.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia e il primo motivo del ricorso incidentale della società, ritenendo assorbite le ulteriori censure di entrambi i ricorsi. Ha affermato che la sentenza della CTR era affetta da motivazione meramente apparente, perché priva di un percorso logico-giuridico intelligibile: non spiegava quale criterio fosse stato seguito per determinare l'ammontare della pretesa fiscale, né chiariva il metodo usato per valutare il saldo dei debiti verso i soci e il collegamento tra le somme ritenute non tracciabili e i maggiori ricavi accertati. Tale carenza rendeva impossibile comprendere il fondamento della decisione e verificarne la correttezza, integrando nullità ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 111, comma 6, Cost., oltre che vizio processuale ex art. 360, n. 4, c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
impone al giudice tributario di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto; la sua violazione, quando la motivazione sia meramente apparente, comporta nullità della sentenza
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova e di valutazione delle risultanze probatorie; la sentenza d'appello è stata ritenuta carente nel governo di tali regole
art. 39, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973
norma richiamata quale base dell'accertamento induttivo e della rideterminazione del reddito d'impresa
richiamato in relazione alle presunzioni semplici utilizzate nella ricostruzione del maggior reddito
richiamato tra le norme sostanziali invocate dall'Ufficio per la qualificazione dei maggiori ricavi
richiamato in relazione alla disciplina dell'attività bancaria e della tracciabilità dei flussi finanziari
Delibera CICR 3 marzo 1994
richiamata quale fonte secondaria sulla disciplina dei rapporti bancari e della tracciabilità dei finanziamenti
fondamento del vizio processuale denunciato per motivazione apparente e nullità della sentenza
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e la decisione è nulla, quando il giudice si limiti ad affermazioni generiche o assertive senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito, i criteri di quantificazione adottati e il collegamento tra fatti accertati e conclusioni raggiunte.
- Nel processo tributario il giudice deve indicare, sia pure sinteticamente, gli elementi probatori valorizzati e spiegare perché essi conducono alla quantificazione della pretesa fiscale; altrimenti la decisione non consente alle parti né il controllo critico né il sindacato di legittimità.
- L'accertamento fondato su presunzioni o su ricostruzioni induttive richiede una motivazione che espliciti il ragionamento inferenziale e il riparto dell'onere probatorio; non è sufficiente un richiamo apodittico a elementi ritenuti sintomatici di maggiori ricavi.
- Quando la sentenza d'appello è cassata per motivazione apparente, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono la validità della motivazione stessa o che investono valutazioni di merito non scrutinabili in assenza di una base argomentativa intelligibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24733/2025 del 08/09/2025
- ordinanza_civile · 8 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24734/2025 del 08/09/2025
- ordinanza_civile · 8 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24735/2025 del 08/09/2025
- ordinanza_civile · 8 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24739/2025 del 08/09/2025
- ordinanza_civile · 8 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24742/2025 del 08/09/2025
- ordinanza_civile · 8 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24745/2025 del 08/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →