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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16267/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ha impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva respinto l'appello avverso il rigetto del ricorso contro una cartella esattoriale relativa al mancato pagamento della TARSU 2007. Con il ricorso ha dedotto: (1) vizio di motivazione per avere il giudice ritenuto che la cartella si riferisse a un avviso di accertamento del Comune di Gaeta ritualmente notificato, mentre la contribuente sosteneva la nullità della cartella per mancata notifica dell'atto presupposto; (2) omessa pronuncia sulla dedotta decadenza ex art. 72 d.lgs. 507/1993 tra notifica dell'atto impositivo e iscrizione a ruolo; (3) nullità della cartella per difetto di delega tra agenti della riscossione ex art. 46 d.P.R. 602/1973; (4) difetto di motivazione sul conferimento della delega; (5) nullità per non esecutività del ruolo e mancanza di sottoscrizione del funzionario legittimato; (6) omessa pronuncia e/o violazione di legge sulla debenza della TARSU in relazione al contratto con il Comune per servizi connessi alla sosta a pagamento, senza disponibilità delle aree; (7) omessa pronuncia e/o violazione di legge sul fatto che gli stalli su strade e piazze non produrrebbero rifiuti solidi urbani; (8) omessa pronuncia e/o violazione dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006 per intervenuta decadenza della pretesa, essendo la cartella stata richiesta nel 2015 per un tributo del 2007. La Corte ha esaminato preliminarmente l'ottavo motivo e ha rilevato che, nelle more, con ordinanza n. 17874/2021 era stato annullato l'avviso di accertamento presupposto della cartella. Da ciò ha tratto la conseguenza che la caducazione dell'atto presupposto travolgeva anche la riscossione successiva, rendendo illegittima la cartella; i restanti motivi sono stati assorbiti. Il primo motivo è stato respinto/inammissibile per la doppia conforme e per difetto di specificità.

La decisione

La Corte ha accolto l'ottavo motivo di ricorso, ha respinto il primo e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto, ha accolto l'originaria impugnazione proposta dalla società contro la cartella esattoriale. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e condannato la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura per vizio di motivazione non è proponibile, in caso di doppia conforme, se il ricorrente non indica i profili di divergenza tra le rationes decisorie dei due gradi di merito.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è limitato e richiede la specifica indicazione delle divergenze tra le decisioni di merito.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente quanto agli atti e documenti richiamati; non è sufficiente un mero richiamo se non sono indicati contenuto, collocazione e riferimenti processuali necessari alla loro individuazione.

  • art. 72, d.lgs. 507/1993

    Richiamato dalla ricorrente come parametro della dedotta decadenza nella riscossione della TARSU; la questione resta assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla caducazione dell'atto presupposto.

  • art. 46, d.P.R. 602/1973

    Richiamato per contestare la validità della delega nella riscossione; il motivo è stato assorbito.

  • art. 3, L. 241/1990

    Richiamato per dedurre il difetto di motivazione del conferimento della delega; il motivo è stato assorbito.

  • art. 12, comma 4, d.P.R. 602/1973

    Richiamato per contestare la regolarità/sottoscrizione del ruolo; il motivo è stato assorbito.

  • art. 62, d.lgs. 507/1993

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inesistenza del presupposto impositivo TARSU in relazione alle aree oggetto del servizio di sosta; il motivo è stato assorbito.

  • art. 7, d.lgs. 59/2011

    Richiamato congiuntamente all'art. 62 d.lgs. 507/1993; il motivo è stato assorbito.

  • artt. 15 e 211 del Codice della Strada

    Richiamati per sostenere che gli stalli su strada non generano rifiuti solidi urbani rilevanti ai fini TARSU; il motivo è stato assorbito.

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    Richiamato per dedurre la decadenza dell'amministrazione dal potere di richiedere le somme a distanza di oltre cinque anni dal presunto maturare del tributo; il motivo è stato accolto in quanto l'annullamento dell'atto presupposto travolge la riscossione successiva.

  • art. 336 c.p.c.

    L'effetto espansivo esterno del giudicato/annullamento dell'atto presupposto travolge gli atti presupponenti che ne dipendono, privi di titolo giustificativo per la sopravvenuta mancanza dell'obbligazione tributaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, l'annullamento dell'avviso di accertamento presupposto comporta l'illegittimità degli atti successivi della riscossione che su di esso si fondano, anche se emessi nei confronti di soggetti diversi, per sopravvenuta carenza del titolo giustificativo della pretesa.
  • In caso di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le divergenze tra le motivazioni delle due decisioni di merito.
  • Il ricorso per cassazione che deduca l'omessa valutazione di documenti deve rispettare il requisito di specificità e autosufficienza, indicando il contenuto rilevante dei documenti e la loro esatta collocazione processuale; il mero richiamo non è sufficiente.
  • Quando il motivo accolto determina da solo la definizione della controversia, i restanti motivi che investono questioni ulteriori della medesima cartella o del medesimo atto impositivo restano assorbiti.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, accogliendo l'originaria impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieTARSUContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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