Cassazione Civile, Ordinanza n. 14883/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IMU versata per l'anno 2012 su un terreno di proprietà del contribuente situato nel territorio comunale e ricompreso in un'area di trasformazione urbanistica del Piano di Governo del Territorio. Il contribuente aveva impugnato il diniego sostenendo che, a seguito dell'annullamento da parte del giudice amministrativo delle delibere comunali di adozione e approvazione del PGT, il terreno non potesse più essere considerato edificabile con effetti retroattivi e che, quindi, l'imposta fosse stata indebitamente versata. La CTR aveva accolto tale impostazione e aveva riconosciuto il diritto al rimborso. In cassazione il Comune e la concessionaria hanno dedotto violazione di legge, censurando l'interpretazione della nozione fiscale di area edificabile e sostenendo che l'annullamento degli strumenti urbanistici non elimina ex tunc l'edificabilità rilevante ai fini IMU, poiché rileva anche l'edificabilità di fatto e, comunque, l'avvio del procedimento di trasformazione urbanistica incide sul valore imponibile senza generare un diritto automatico al rimborso per annualità pregresse.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo proposto dai ricorrenti. Ha affermato che l'annullamento delle delibere di adozione e approvazione del piano urbanistico non incide direttamente sulla qualificazione edificatoria del terreno ai fini fiscali, perché la nozione tributaria di area edificabile comprende anche l'edificabilità di fatto, desumibile da indici oggettivi della vocazione edificatoria del suolo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro il diniego di rimborso. Le spese dei giudizi sono state compensate per il successivo consolidamento della giurisprudenza in materia.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
definisce la nozione fiscale di area fabbricabile rilevante ai fini ICI/IMU, comprensiva anche della vocazione edificatoria desumibile in concreto.
art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in l. 2 dicembre 2005, n. 248
richiamato tra le norme asseritamente violate nei ricorsi, in tema di criteri di determinazione del valore imponibile dei terreni edificabili.
art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248
norma di interpretazione autentica, con portata retroattiva e generale, che consente di desumere l'edificabilità dall'adozione del piano regolatore, senza attendere l'approvazione e senza rilievo di vicende successive.
art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato come norma che disciplina la valorizzazione fiscale dei terreni edificabili ai fini del tributo.
art. 9, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
richiamato nei motivi di ricorso come disposizione applicabile all'IMU nella determinazione del valore imponibile dei terreni edificabili.
art. 59, comma 1, lett. f), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
consente ai comuni di prevedere, con regolamento, il rimborso dell'imposta pagata per aree successivamente divenute inedificabili; la Corte lo richiama per escludere un diritto generale al rimborso in assenza di previsione regolamentare.
non è applicabile automaticamente in materia tributaria per ottenere la ripetizione dell'imposta, poiché il diritto alla ripetizione dell'indebito può essere limitato o escluso dalla disciplina speciale tributaria.
ha consentito alla Corte, cassata la sentenza impugnata, di decidere nel merito senza rinvio in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Ai fini ICI/IMU, la nozione di area fabbricabile non coincide soltanto con l'edificabilità risultante formalmente dallo strumento urbanistico, ma comprende anche l'edificabilità di fatto, desumibile da elementi oggettivi che esprimano una concreta vocazione edificatoria del suolo.
- L'annullamento giurisdizionale delle delibere di adozione o approvazione di un piano urbanistico non comporta automaticamente, con effetto retroattivo, il venir meno dell'edificabilità fiscale del terreno né il sorgere del diritto al rimborso delle imposte già versate.
- La sopravvenuta modificazione o caducazione dello strumento urbanistico può incidere sulla tassazione per i periodi successivi, ma non legittima di per sé la ripetizione delle somme pagate per annualità pregresse, trattandosi di tributo periodico valutato in relazione alla situazione esistente nel periodo d'imposta.
- Il rimborso dell'imposta versata per aree divenute non edificabili non è un diritto generale dell'interessato, ma può operare solo nei limiti e alle condizioni eventualmente previsti dalla normativa speciale o dal regolamento comunale competente; non si applica automaticamente l'art. 2033 c.c.
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