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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35993/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento ICI per gli anni 2010, 2011 e 2012 relativi a 17 unità immobiliari appartenenti a diversi complessi della congregazione: un complesso in via Giambattista La Salle utilizzato come convento, chiesa e istituto d’istruzione paritario, e tre complessi destinati ad accoglienza/ospitalità di anziani. La contribuente ha chiesto il riconoscimento dell’esenzione ICI per immobili destinati ad attività non commerciali ex art. 7 d.lgs. n. 504/1992. La CTR aveva accolto solo in parte le ragioni della contribuente: aveva confermato la debenza del tributo per i tre complessi destinati ad attività ricettiva, ritenendo non provata la gestione non commerciale, ma aveva dato rilievo al giudicato formatosi sul capo relativo all’attività didattica svolta in via La Salle, con annullamento dell’imposizione per tali immobili. In Cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione di legge per l’erronea applicazione del d.m. n. 200/2012 e della circolare n. 2/DF/2009, sostenendo che il decreto non fosse applicabile ai periodi d’imposta in causa e che l’ente ecclesiastico godrebbe di una presunzione di non commercialità; 2) violazione dell’art. 2707 c.c. e degli artt. 115-116 c.p.c., sostenendo che vi sarebbe una presunzione di legge di non commercialità per gli enti ecclesiastici e che la CTR avrebbe trascurato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 3) omesso esame, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., della natura pubblica o privata dell’ente ecclesiastico, ritenuta decisiva. La Corte ha respinto l’istanza di trattazione in pubblica udienza e ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, il secondo in parte inammissibile e in parte infondato, il terzo inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha precisato che il d.m. n. 200/2012 era stato considerato dalla CTR solo con riferimento all’annualità 2012, quindi il rilievo della ricorrente era infondato; ha escluso che lo status di ente ecclesiastico comporti una presunzione generale di esenzione fiscale, rilevando che ai fini dell’esenzione ICI ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 occorre la prova concreta sia del requisito soggettivo sia, soprattutto, del requisito oggettivo della destinazione esclusiva ad attività svolte con modalità non commerciali. Ha ribadito che l’onere della prova sulle modalità di svolgimento dell’attività grava sul contribuente e che non bastano documenti attestanti natura non commerciale, finalità istituzionali o mera destinazione dell’immobile; ha inoltre escluso efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio in sede giurisdizionale e nel processo tributario. Ha infine ritenuto inammissibile la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché la CTR aveva comunque esaminato i fatti decisivi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. n. 504/1992

    L’esenzione ICI spetta solo per immobili utilizzati da soggetti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività tassativamente indicate; il requisito oggettivo va verificato in concreto.

  • art. 16, lett. a), L. n. 222/1985

    attività di religione o di culto

    Serve a definire le attività di religione o di culto, ma non introduce una presunzione generale di esenzione fiscale per gli enti ecclesiastici.

  • art. 87, comma 1, lett. c), T.U.I.R.

    Individua i soggetti non commerciali richiamati dalla disciplina agevolativa, senza escludere che tali soggetti possano svolgere attività commerciali.

  • artt. 1, 2, 7, comma 3, L. n. 121/1985

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi della valenza pubblica dell’ente ecclesiastico, ma non ritenuti idonei a fondare una presunzione di esenzione.

  • artt. 1, 2, 15, 19 e 20 L. n. 222/1985

    La Corte esclude che da tali norme derivi una presunzione assoluta di non commercialità per gli enti ecclesiastici.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per le censure di violazione di legge, ma nel primo motivo la deduzione è stata ritenuta inammissibile per genericità.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La doglianza per omesso esame è inammissibile quando il fatto decisivo risulta comunque scrutinato dalla sentenza impugnata.

  • art. 2707 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere un valore presuntivo della documentazione prodotta, ma non ritenuto idoneo a invertire l’onere della prova.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La censura sul governo della prova è stata respinta perché mirava in sostanza a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario impedisce di attribuire efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che non può surrogare prove non consentite.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Fondamento per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell’esenzione ICI per immobili di enti non commerciali, non è sufficiente la sola natura soggettiva dell’ente: occorre anche che l’attività svolta nell’immobile sia concretamente non commerciale e sia verificata in modo rigoroso.
  • Il requisito oggettivo dell’esenzione va accertato in concreto, verificando modalità di gestione, tipologia dell’utenza, durata dell’apertura e congruità delle rette rispetto ai valori di mercato.
  • Lo status di ente ecclesiastico non comporta una presunzione generale di non commercialità né di esenzione fiscale; anche tali enti possono svolgere attività commerciale.
  • L’onere di provare la ricorrenza dei presupposti dell’esenzione grava sul contribuente, che non può limitarsi a produrre documenti sulla natura dell’ente o sulla destinazione astratta dell’immobile.
  • Nel processo tributario la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non ha efficacia probatoria autonoma e non può essere utilizzata per introdurre surrettiziamente prove non consentite.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se la sentenza impugnata ha comunque esaminato il fatto controverso e la doglianza mira solo a una diversa valutazione giuridica o probatoria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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