Cassazione Civile, Ordinanza n. 02560/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno 2013 nei confronti di una società cooperativa poi posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese, con recupero a tassazione di maggiori redditi ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori, sulla base di ricostruzione induttiva dei ricavi non contabilizzati e della loro asserita distribuzione ai soci. In primo grado l'impugnazione era stata accolta; in appello la decisione era stata confermata dalla CTR, che aveva ritenuto non correttamente eseguite le notifiche degli atti per effetto della liquidazione e cancellazione della società. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, per mancato esame effettivo delle censure dell'Ufficio; 2) falsa applicazione delle norme processuali per avere la CTR erroneamente dato atto della costituzione in giudizio di uno dei resistenti, che secondo il ricorrente non avrebbe svolto difese; 3) violazione delle norme sulla cancellazione della società e sulla notificazione degli avvisi, sostenendo che gli ex soci sono successori ex lege della società estinta e che opera la disciplina della sopravvivenza fiscale quinquennale; 4) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulle presunzioni, deducendo che la ristretta base sociale e l'accertamento in capo ai soci consentivano di ritenere distribuiti gli utili non contabilizzati. I resistenti hanno resistito con controricorso e memoria, contestando il ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, fondati il primo e il terzo, assorbito il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, perché riesamini l'appello dell'Ufficio attenendosi ai principi affermati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. In particolare, la Corte ha affermato che la motivazione della CTR era apparente e incomprensibile, per aver trascurato le censure erariali e per essere stata apodittica; ha inoltre ribadito che, in caso di cancellazione della società dal registro imprese, i soci subentrano ex lege nei debiti sociali e la notifica dell'avviso emesso nei confronti della società ma eseguita presso gli ex soci può essere regolare, anche alla luce della disciplina della sopravvivenza fiscale quinquennale della società cancellata. Il quarto motivo è stato assorbito perché l'accoglimento dei motivi precedenti impone un nuovo esame della lite.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
impone un nucleo minimo di motivazione della sentenza; è violato dalla motivazione apparente o incomprensibile.
richiamato tra le norme asseritamente violate per il difetto di esame delle censure, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la sua mancanza integra nullità.
art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
nel processo tributario richiede l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la CTR non l'ha rispettata secondo la Corte.
richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ha escluso la nullità dedotta.
norma sull'accertamento IVA richiamata per la ricostruzione del volume d'affari.
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
norma sull'accertamento induttivo dei redditi richiamata nel ricorso; il quarto motivo è stato tuttavia assorbito.
richiamata quale base per l'accertamento IVA in via induttiva.
richiamati in relazione alle presunzioni semplici; il relativo motivo è stato assorbito.
la cancellazione della società comporta il subentro ex lege dei soci nei debiti sociali e non esclude la legittimità della notifica dell'atto agli ex soci.
art. 20, comma 5, d.lgs. n. 175/2014
richiamato dal ricorrente; la Corte valorizza, invece, la disciplina della sopravvivenza fiscale.
art. 28, comma 4, L. n. 175/2014
detta la regola della sopravvivenza fiscale quinquennale della società cancellata; la Corte la considera applicabile alla fattispecie.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e si risolve in affermazioni apodittiche o in un mero richiamo agli esiti del primo grado senza confronto con i motivi d'appello.
- Nel processo tributario la costituzione delle parti e la regolare instaurazione del contraddittorio devono essere valutate in concreto: il vizio di nullità per erronea attestazione della costituzione è escluso se dagli atti risulta che la parte si è effettivamente costituita e ha difeso la propria posizione.
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese non rende di per sé invalido l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società e notificato agli ex soci, poiché questi subentrano ex lege nei debiti sociali e restano legittimati passivi rispetto alle azioni di recupero dei crediti tributari.
- La disciplina della sopravvivenza fiscale della società cancellata può mantenere rilevanza per un periodo successivo alla cancellazione, sicché l'estinzione formale dell'ente non paralizza automaticamente l'azione accertativa dell'Amministrazione.
- Le contestazioni che investono esclusivamente la notifica dell'atto, senza censura del merito dell'accertamento, non incidono sulla validità sostanziale della pretesa fiscale quando il soggetto destinatario sia legittimato a riceverla quale successore della società estinta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02497/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02501/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02502/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02503/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02506/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02508/2023 del 27/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →