Cassazione Civile, Ordinanza n. 25555/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Un contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, ai fini IVA e IRPEF per l’anno d’imposta 2008, maggiori redditi emersi dal raffronto tra la dichiarazione presentata dal contribuente e il modello 770 del sostituto d’imposta, dal quale risultavano corrisposti importi superiori a quelli che il contribuente diceva di aver effettivamente percepito. Nei gradi di merito il contribuente sosteneva di aver lavorato alle dipendenze della società indicata, ma di avere ricevuto una somma inferiore rispetto a quella risultante dalla dichiarazione del datore di lavoro, richiamando a sostegno buste paga e l’esito negativo del giudizio di ammissione al passivo fallimentare della datrice di lavoro. In cassazione deduceva, da un lato, nullità della sentenza e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando carenza motivazionale e contestando che il modello 770 potesse costituire prova dell’effettivo pagamento; dall’altro, denunciava la violazione delle norme del TUIR e della disciplina delle ritenute e delle dichiarazioni del sostituto, sostenendo che fosse tassabile solo la somma effettivamente percepita e non quella indicata nel modello 770.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della CTR, pur sintetica, non fosse né mancante né apparente; ha inoltre escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., osservando che il ricorrente mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché anch’esso sostanzialmente diretto a sollecitare una nuova valutazione di fatto sulla reale entità dei compensi percepiti. È stata quindi confermata la pretesa fiscale fondata sul riscontro tra dichiarazione del contribuente e modello 770 del sostituto d’imposta, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La violazione dell’onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio a una parte diversa da quella gravata per legge; non quando il ricorrente contesta la valutazione delle prove e chiede una diversa ricostruzione del fatto.
Le presunzioni semplici richiedono gravità, precisione e concordanza; la verifica della loro sussistenza è sindacabile in cassazione solo se il giudice abbia sussunto fatti concreti non corrispondenti a tali requisiti, mentre resta insindacabile la mera rivalutazione del compendio indiziario.
La valutazione delle prove dirette e la selezione degli elementi probatori rilevanti rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Non è ammissibile sotto il vizio di violazione di legge una censura che, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per carenza motivazionale ricorre solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente, non quando la motivazione sia sintetica ma esistente e comprensibile.
È richiamato dal ricorrente per sostenere che a tassazione debbano concorrere solo le somme effettivamente percepite a titolo di reddito di lavoro dipendente.
È richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e della rilevanza delle somme corrisposte dal sostituto d’imposta.
art. 4, comma 6-quater, d.P.R. 322/1998
È richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi dichiarativi del sostituto d’imposta e al valore del modello 770.
È richiamato dal ricorrente nel contesto delle regole sulla dichiarazione e sugli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
È indicato nell’intestazione come norma di riferimento per i redditi di lavoro dipendente non dichiarati.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice di merito abbia invertito l’onere della prova; se la doglianza investe la persuasività o la sufficienza delle prove, la censura è inammissibile perché mira a un riesame del fatto.
- La contestazione della prova presuntiva è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente perché gli indizi utilizzati dal giudice non siano gravi, precisi e concordanti; una critica generica alla ricostruzione fattuale non integra violazione dell’art. 2729 c.c.
- Il giudice di merito può dare prevalenza a un determinato elemento probatorio e non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, purché esponga in modo comprensibile le ragioni della decisione.
- In materia tributaria, il dato risultante dal modello 770 del sostituto d’imposta può essere valorizzato dal giudice insieme agli altri elementi acquisiti, e la contestazione del contribuente sulla mancata effettiva percezione delle somme richiede una prova specifica, non una mera allegazione difensiva.
- La denuncia di nullità per difetto di motivazione è fondata solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente; una motivazione sintetica ma intelligibile è sufficiente a sorreggere la decisione.
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