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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36423/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda alcuni avvisi di accertamento IRPEF, addizionali e sanzioni emessi per gli anni d'imposta 2002, 2003, 2004 e 2005, con i quali l'Ufficio recuperava a tassazione un maggior reddito qualificato come provento illecito ai sensi dell'art. 14, comma 4, L. n. 537/1993. L'Amministrazione assumeva che il contribuente, vice presidente di un ente morale, avesse gestito il patrimonio dell'ente come patrimonio personale insieme al presidente. In appello la C.t.r. aveva annullato solo l'avviso relativo al 2005, ritenendo non giustificato per quell'annualità il raddoppio dei termini di accertamento per mancanza di denuncia penale; il contribuente, con ricorso incidentale, contestava: 1) un preteso contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di appello, sostenendo che la motivazione avrebbe imposto l'integrale accoglimento dell'appello con nullità della sentenza di primo grado; 2) la violazione delle norme sul raddoppio dei termini e sull'obbligo di motivazione dell'avviso, deducendo che l'atto avrebbe dovuto indicare gli estremi della denuncia penale e il reato contestato. L'Agenzia, con ricorso principale, censurava invece la decisione per violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il raddoppio dei termini opera in presenza del mero obbligo di denuncia, a prescindere dall'effettiva presentazione della stessa.

La decisione

La Corte riunisce i due ricorsi, qualifica quello del contribuente come ricorso incidentale, rigetta il ricorso incidentale del contribuente e accoglie il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate. Cassata la sentenza impugnata nei limiti in cui aveva dichiarato tardivo e quindi illegittimo l'accertamento relativo all'anno 2005, la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, che dovrà riesaminare la questione uniformandosi ai principi affermati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma che il raddoppio dei termini di accertamento opera quando sussiste l'obbligo di denuncia per reati tributari, senza necessità che la denuncia sia effettivamente presentata né che l'avviso d'accertamento indichi gli estremi della denuncia o del reato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, rileva la sussistenza originaria di elementi obiettivi che facciano sorgere l'obbligo di presentare denuncia per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000; non è necessario che la denuncia sia poi effettivamente presentata.
  • Il raddoppio dei termini costituisce un meccanismo legale autonomo rispetto al termine ordinario: opera automaticamente quando ricorrono i presupposti di legge e non dipende dalla successiva sorte del procedimento penale, neppure se il reato è prescritto o la denuncia è archiviata.
  • L'avviso di accertamento non deve contenere l'indicazione degli estremi della denuncia penale o del reato ipotizzato, perché la motivazione dell'atto serve a rendere conoscibile al contribuente la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e a consentirne la difesa sul piano fiscale, non a qualificare penalmente la condotta.
  • In sede di appello, il giudice tributario può svolgere sia la fase rescindente sia quella rescissoria: non vi è contraddizione tra motivazione e dispositivo quando il giudice riforma la decisione di primo grado solo in parte e il dispositivo rispecchia coerentemente la ratio decidendi adottata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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