Cassazione Civile, Ordinanza n. 36423/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda alcuni avvisi di accertamento IRPEF, addizionali e sanzioni emessi per gli anni d'imposta 2002, 2003, 2004 e 2005, con i quali l'Ufficio recuperava a tassazione un maggior reddito qualificato come provento illecito ai sensi dell'art. 14, comma 4, L. n. 537/1993. L'Amministrazione assumeva che il contribuente, vice presidente di un ente morale, avesse gestito il patrimonio dell'ente come patrimonio personale insieme al presidente. In appello la C.t.r. aveva annullato solo l'avviso relativo al 2005, ritenendo non giustificato per quell'annualità il raddoppio dei termini di accertamento per mancanza di denuncia penale; il contribuente, con ricorso incidentale, contestava: 1) un preteso contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di appello, sostenendo che la motivazione avrebbe imposto l'integrale accoglimento dell'appello con nullità della sentenza di primo grado; 2) la violazione delle norme sul raddoppio dei termini e sull'obbligo di motivazione dell'avviso, deducendo che l'atto avrebbe dovuto indicare gli estremi della denuncia penale e il reato contestato. L'Agenzia, con ricorso principale, censurava invece la decisione per violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il raddoppio dei termini opera in presenza del mero obbligo di denuncia, a prescindere dall'effettiva presentazione della stessa.
La decisione
La Corte riunisce i due ricorsi, qualifica quello del contribuente come ricorso incidentale, rigetta il ricorso incidentale del contribuente e accoglie il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate. Cassata la sentenza impugnata nei limiti in cui aveva dichiarato tardivo e quindi illegittimo l'accertamento relativo all'anno 2005, la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, che dovrà riesaminare la questione uniformandosi ai principi affermati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma che il raddoppio dei termini di accertamento opera quando sussiste l'obbligo di denuncia per reati tributari, senza necessità che la denuncia sia effettivamente presentata né che l'avviso d'accertamento indichi gli estremi della denuncia o del reato.
Norme richiamate
Le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Norma processuale richiamata come parametro del motivo per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Norma processuale richiamata per la dedotta nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo.
Richiamato dal contribuente a sostegno della dedotta nullità della sentenza di appello.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal contribuente a sostegno della dedotta nullità della sentenza di appello nel processo tributario.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
I termini di accertamento sono raddoppiati in presenza dell'obbligo di denuncia per reati tributari; il raddoppio opera automaticamente quando esistono seri indizi di reato, a prescindere dalla effettiva presentazione della denuncia, dalla sua tempestività o dall'eventuale prescrizione del reato.
artt. 38 e 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamati per il calcolo del termine di decadenza dell'accertamento e per il rapporto tra termine ordinario e termine raddoppiato.
art. 14, comma 4, legge 24 dicembre 1993, n. 537
Norma invocata dall'Ufficio per la tassazione come redditi diversi dei proventi illeciti.
art. 6 legge 26 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal contribuente a sostegno dell'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 74
Indicato come fonte dei reati tributari che fondano l'obbligo di denuncia penale e quindi il raddoppio dei termini.
Massime di principio
- Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, rileva la sussistenza originaria di elementi obiettivi che facciano sorgere l'obbligo di presentare denuncia per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000; non è necessario che la denuncia sia poi effettivamente presentata.
- Il raddoppio dei termini costituisce un meccanismo legale autonomo rispetto al termine ordinario: opera automaticamente quando ricorrono i presupposti di legge e non dipende dalla successiva sorte del procedimento penale, neppure se il reato è prescritto o la denuncia è archiviata.
- L'avviso di accertamento non deve contenere l'indicazione degli estremi della denuncia penale o del reato ipotizzato, perché la motivazione dell'atto serve a rendere conoscibile al contribuente la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e a consentirne la difesa sul piano fiscale, non a qualificare penalmente la condotta.
- In sede di appello, il giudice tributario può svolgere sia la fase rescindente sia quella rescissoria: non vi è contraddizione tra motivazione e dispositivo quando il giudice riforma la decisione di primo grado solo in parte e il dispositivo rispecchia coerentemente la ratio decidendi adottata.
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