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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26913/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato l'IVA dovuta per l'anno 2010 mediante metodo analitico-induttivo. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso annullando l'atto; in appello l'Ufficio aveva insistito anche sull'eccezione di tardiva costituzione del contribuente, ma dopo una precedente cassazione con rinvio la CTR, riassunto il giudizio, aveva accolto l'appello dell'Amministrazione. La società ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 53, 58 e 59 d.lgs. 546/1992 e falsa applicazione dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, per avere la CTR valorizzato un documento nuovo prodotto in appello relativo alla delega di firma dell'avviso di accertamento; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 36 e 56 d.lgs. 546/1992, nonché dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell'art. 54 d.P.R. 633/1972, per avere la CTR omesso di esaminare le critiche mosse all'accertamento; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che l'anno accertato era il primo completo di attività della società, circostanza che avrebbe inciso sulla valutazione dell'accertamento e delle percentuali di sfrido e autoconsumo.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi di ricorso. Quanto al primo, ha osservato che la CTR aveva accertato in fatto la prova della regolarità della delega di firma e che in appello è consentita la produzione di nuovi documenti. Quanto al secondo e al terzo, ha rilevato che le doglianze, pur formalmente prospettate come vizi processuali o omesso esame di fatto decisivo, miravano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Per tale ragione il ricorso è stato rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate; la Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro della dedotta violazione di legge processuale, ma non ritenuto violato dalla Corte, che ha escluso l'errore denunciato.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente in tema di appello tributario; la Corte non ha ravvisato violazione, ritenendo inammissibile la censura.

  • art. 56 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha escluso che la doglianza potesse tradursi in una censura ammissibile di legittimità.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992

    La Corte ha affermato che in appello nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti.

  • art. 59 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne affermasse una specifica violazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché, sostanzialmente, diretta al merito.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nella censura di omessa motivazione/omessa pronuncia; la Corte non ha accolto il motivo.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    Richiamato quale norma sostanziale di legittimazione dell'accertamento analitico-induttivo; la Corte non ha esaminato il merito della contestazione per inammissibilità.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Richiamato con riferimento alla rettifica IVA; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro del motivo di violazione di legge, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per error in procedendo; la Corte ha qualificato le censure come sostanzialmente di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha escluso l'ammissibilità perché la doglianza tendeva alla rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario è ammessa in appello la produzione di nuovi documenti; pertanto non è censurabile, di per sé, la decisione del giudice di merito che li utilizzi per accertare la regolarità formale dell'atto impugnato, se la produzione rientra nei limiti consentiti dall'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente deduzione di violazioni processuali o omesso esame di fatti decisivi, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito della controversia.
  • Il vizio di omessa pronuncia o di omesso esame non è configurabile quando il ricorso si risolva in una critica al modo in cui il giudice di merito ha apprezzato le risultanze istruttorie e applicato le norme sostanziali all'accertamento tributario.
  • Quando la decisione impugnata abbia comunque esaminato gli elementi fattuali rilevanti, la doglianza sulla mancata considerazione di un fatto specifico è inammissibile se richiede una diversa ponderazione delle prove e del risultato dell'accertamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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