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Sentenza

Sentenza del 01/03/2016 n. 99 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Disconoscimento detrazioni per riqualificazione energetica -edilizia ex lege 296/06- Spettanza anche ai soggetti che fanno commercio d'immobili (locazione)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la spettanza delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica previsti dall'art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006, sostenendo che tali benefici non fossero applicabili agli immobili detenuti da società immobiliari e concessi in locazione, qualificati dall'Ufficio come immobili merce o comunque beni oggetto dell'attività d'impresa. Secondo l'Amministrazione, la detrazione sarebbe spettata soltanto agli utilizzatori degli immobili o alle imprese per i fabbricati strumentali utilizzati direttamente nell'attività. La società sosteneva invece che la normativa non prevedesse alcuna limitazione soggettiva od oggettiva e che gli immobili fossero strumentali per natura, oltre al fatto che le spese erano state effettivamente sostenute e regolarmente documentate.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e confermato la spettanza delle detrazioni. Ha ritenuto non vincolante e non condivisibile la risoluzione dell'Agenzia n. 340/E/2008, poiché il requisito secondo cui l'immobile non dovrebbe costituire bene oggetto dell'attività esercitata non è previsto né dalla legge n. 296/2006 né dal decreto attuativo. La detrazione è stata ritenuta collegata all'effettivo sostenimento e alla documentazione della spesa, indipendentemente dalla natura del proprietario o dell'utilizzatore e dal fatto che l'immobile sia concesso in locazione. È stato accolto parzialmente l'appello incidentale della società sulle spese: l'Amministrazione è stata condannata a pagare le spese di entrambi i gradi, liquidate in 2.000 euro oltre IVA e CPA. È stata invece respinta la richiesta di risarcimento per lite temeraria.

Norme richiamate

  • Legge n. 296/2006, art. 1, commi 344 e seguenti

    Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici

    La normativa agevolativa è stata interpretata nel senso che non introduce limitazioni fondate sulla natura del soggetto, sulla destinazione locativa dell'immobile o sul suo rapporto con l'attività d'impresa. La detrazione spetta quando il contribuente sostiene effettivamente la spesa e la documenta regolarmente.

  • Decreto ministeriale 19 febbraio 2007

    Modalità di attuazione delle disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica

    Il decreto attuativo non contiene una limitazione tale da escludere gli immobili concessi in locazione o i soggetti che esercitano attività immobiliare.

  • Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 340/E del 1 agosto 2008

    Esclusione dalle detrazioni dei costi sostenuti per la riqualificazione energetica di immobili dati in locazione da società immobiliari

    La Commissione ha ritenuto questa posizione un semplice parere amministrativo, non vincolante per il contribuente o per il giudice, e comunque non coerente con il testo della legge e con la finalità oggettiva di risparmio energetico.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 31 maggio 2007

    Indicazioni sui soggetti beneficiari delle detrazioni

    La circolare era stata invocata dall'Ufficio per sostenere l'esclusione delle società che fanno commercio o locazione di immobili, ma il giudice ha escluso che tali indicazioni amministrative possano introdurre limiti non previsti dalla fonte legislativa.

  • Art. 36-ter del DPR n. 600/1973

    Controllo formale delle dichiarazioni

    La norma ha costituito la base del controllo con cui l'Ufficio aveva disconosciuto le detrazioni e iscritto a ruolo le maggiori somme, ma non incide sui requisiti sostanziali dell'agevolazione.

  • Art. 43, comma 2, del DPR n. 917/1986

    Immobili strumentali per natura

    La società aveva richiamato tale disposizione per qualificare gli immobili come strumentali per natura; la decisione, tuttavia, ha fondato il riconoscimento del beneficio soprattutto sull'assenza di limitazioni nella legge agevolativa e sull'effettivo sostenimento della spesa.

  • Art. 9 della legge n. 448/2001

    Agevolazioni per imprese di costruzione o ristrutturazione

    L'Agenzia aveva sostenuto che l'esistenza di una disciplina specifica per altre agevolazioni dimostrasse l'esclusione delle imprese immobiliari dal beneficio energetico. Il giudice non ha ritenuto persuasivo tale argomento, non potendosi ricavare per analogia una limitazione non espressamente prevista.

  • Art. 10 della legge n. 212/2000

    Tutela dell'affidamento e della buona fede

    La questione è stata ritenuta assorbita dalla decisione di merito. Il giudice ha comunque escluso la lite temeraria, considerando legittimo, sebbene non condivisibile, il parere dell'Amministrazione.

  • D.Lgs. n. 156/2015

    Modifiche alla disciplina delle spese del processo tributario

    La nuova disciplina è stata applicata per ritenere non adeguatamente motivata la compensazione delle spese disposta in primo grado e per porre le spese di entrambi i gradi a carico dell'Amministrazione soccombente.

  • Protocollo di Kyoto e Accordo di Parigi del dicembre 2015

    Obiettivi internazionali di riduzione dei consumi e delle emissioni

    Le fonti sovranazionali sono state richiamate come conferma della finalità generale e oggettiva delle agevolazioni, dirette alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, senza discriminazioni basate sul proprietario o sull'utilizzatore.

Massime di principio

  • Quando una norma agevolativa collega il beneficio alla realizzazione dell'intervento, al sostenimento della spesa e alla sua corretta documentazione, non è possibile introdurre per via interpretativa limitazioni soggettive o oggettive non contenute nella legge.
  • Le circolari e le risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria sono atti interpretativi interni e non possono prevalere sul testo della legge né vincolare il giudice tributario.
  • Per le detrazioni energetiche, la concessione dell'immobile in locazione non esclude di per sé il beneficio del proprietario o della società che abbia sostenuto e documentato la spesa, salvo specifiche disposizioni legislative contrarie applicabili al periodo d'imposta.
  • La finalità ambientale dell'agevolazione può orientare l'interpretazione verso l'effettiva realizzazione del risparmio energetico, indipendentemente dal fatto che l'immobile sia utilizzato direttamente dal proprietario o da un conduttore.
  • La qualificazione dell'immobile come bene merce, bene locato o bene strumentale non è decisiva da sola: occorre verificare il testo vigente della normativa, la titolarità della spesa, la documentazione e gli ulteriori requisiti tecnici e procedurali.
  • La soccombenza dell'Amministrazione comporta normalmente la condanna alle spese, mentre la condanna per lite temeraria richiede elementi ulteriori che dimostrino abuso o grave mala fede processuale.

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