Sentenza del 01/03/2016 n. 401 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ici - Ambito di applicazione e presupposti - Aree edificabili - Sono assoggettate all'Ici per il fatto che nel Piano Regolatore Generale risultano edificabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’applicabilità dell’ICI a una porzione residua di un appezzamento più ampio, sul quale era già stata svolta attività edificatoria. Il ricorrente riteneva che la parte residua, destinata in concreto a parcheggio e non direttamente utilizzata per costruire, non dovesse essere considerata area edificabile. Il Comune sosteneva invece che l’intera area, inserita dallo strumento urbanistico in un intervento unitario di ristrutturazione urbanistica, mantenesse natura edificabile.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta fondata. Ai fini ICI, l’area deve essere valutata sulla base della destinazione urbanistica risultante dal Piano Regolatore Generale e l’intera superficie interessata da un progetto unitario di ristrutturazione urbanistica deve essere considerata complessivamente. Non è quindi possibile escludere dalla tassazione la porzione concretamente destinata a parcheggio o ad altri usi, se essa continua a rientrare in un’area urbanisticamente edificabile.
Norme richiamate
Imposta comunale sugli immobili (ICI)
L’ICI si applica alle aree fabbricabili in ragione della loro potenzialità edificatoria riconosciuta dagli strumenti urbanistici, anche quando l’edificazione non riguardi materialmente ogni singola porzione del terreno.
Piano Regolatore Generale (PRG)
La qualificazione urbanistica dell’area risultante dal PRG costituisce il criterio principale per stabilire se il terreno sia edificabile e quindi imponibile ai fini ICI.
Massime di principio
- Ai fini dell’imposizione sulle aree edificabili, rileva principalmente la destinazione urbanistica prevista dal PRG, non soltanto l’uso materiale attuale del terreno.
- Quando un’area è inserita in un intervento urbanistico unitario, le sue diverse porzioni devono essere valutate complessivamente: non è generalmente possibile escludere dalla tassazione le parti destinate a parcheggi, spazi accessori o altri usi non edificatori.
- La precedente edificazione su una parte del terreno non elimina automaticamente la potenzialità edificatoria delle porzioni residue, se queste restano comprese nella medesima area urbanisticamente edificabile.
- Per contestare l’imposizione occorre dimostrare non solo l’assenza di edificazione concreta, ma anche l’eventuale inesistenza o perdita della capacità edificatoria secondo gli strumenti urbanistici applicabili.
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