Sentenza del 01/03/2016 n. 397 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Finanziamenti soci - Necessità di giustificare la provenienza delle somme versate - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata: la società che riceve somme qualificate come finanziamenti soci deve dimostrarne l'origine e la natura. In mancanza di tale giustificazione, gli importi possono essere considerati ricavi o comunque componenti positivi non dichiarati e inclusi nel reddito imponibile IRES.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione, ai fini IRES, di somme versate dai soci e contabilizzate come finanziamenti. La società sosteneva che tali importi costituissero effettivi finanziamenti soci e non componenti positivi di reddito. Tuttavia, non aveva fornito una documentazione idonea a dimostrare la provenienza delle somme, la loro effettiva natura finanziaria e il relativo titolo giuridico.
Norme richiamate
Disciplina IRES del reddito d'impresa
Le somme accertate come componenti positivi non adeguatamente giustificate possono concorrere alla determinazione del reddito imponibile della società.
Massime di principio
- La semplice contabilizzazione di un versamento come finanziamento soci non è sufficiente: la società deve poter dimostrare documentalmente l'origine delle somme e il titolo del versamento.
- È opportuno conservare contratti di finanziamento, delibere societarie, scritture contabili, movimentazioni bancarie e ogni documento utile a collegare i versamenti ai soci finanziatori.
- In assenza di una spiegazione coerente e documentata, l'Amministrazione finanziaria può presumere che le somme rappresentino ricavi o altri componenti positivi non dichiarati.
- La prova della provenienza delle somme è particolarmente importante quando i versamenti sono privi di causale chiara, non risultano dai conti bancari o non sono coerenti con la capacità finanziaria dei soci.
- La regola opera sul piano probatorio e non implica automaticamente che ogni finanziamento soci sia reddito: l'inclusione nel reddito deriva dalla mancata dimostrazione della sua effettiva natura e provenienza.
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