Sentenza del 01/03/2016 n. 98 - Comm. Trib. Prov. Como
ACCERTAMENTO - Termini - Obbligo della denuncia penale - Sopravvenuta irrilevanza penale del fatto contestato nell'accertamento - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione del raddoppio dei termini ordinari di accertamento in presenza di una violazione tributaria penalmente rilevante. Il contribuente contestava il raddoppio sul presupposto che, successivamente alla notifica dell'accertamento, il fatto fosse stato depenalizzato o non fosse più previsto dalla legge come reato. La questione era quindi stabilire se tale sopravvenuta irrilevanza penale facesse venir meno, retroattivamente, i presupposti del raddoppio.
La decisione
Il raddoppio dei termini è ritenuto applicabile quando, al momento della notifica dell'accertamento, la violazione contestata costituiva ancora reato, sussisteva l'obbligo di denuncia penale e la denuncia era stata effettivamente presentata. Nel regime introdotto dal d.lgs. n. 128/2015, la denuncia deve essere presentata prima della scadenza del termine ordinario; fanno eccezione gli accertamenti già notificati al 2 settembre 2015, per i quali il raddoppio opera anche se la denuncia è successiva alla scadenza. La successiva depenalizzazione del fatto non incide sulla validità del raddoppio, poiché il principio del favor rei opera esclusivamente in ambito penale e non si estende ai termini dell'accertamento tributario.
Norme richiamate
Art. 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128
La denuncia deve essere presentata prima della scadenza dei termini per l'accertamento, fatti salvi, nel regime transitorio, gli accertamenti già notificati alla data del 2 settembre 2015.
La norma ha limitato il raddoppio dei termini imponendo la tempestiva presentazione della denuncia penale, salvo il regime transitorio per gli accertamenti già notificati entro il 2 settembre 2015.
Normativa sul raddoppio dei termini dell'accertamento tributario
La sola condizione di operatività è rappresentata dal fatto che sussista l'obbligo di denuncia penale e che questa sia effettivamente presentata.
Il raddoppio dipende dall'esistenza, al momento rilevante, di una violazione comportante obbligo di denuncia e dalla presentazione della denuncia, non dall'esito successivo del procedimento penale né dalla successiva depenalizzazione del fatto.
Principio del favor rei
Non può invero applicarsi il principio del favor rei, che è limitato all'aspetto penale.
La depenalizzazione produce effetti favorevoli sul piano penale, ma non elimina retroattivamente gli effetti tributari già maturati, compreso il raddoppio dei termini quando i relativi presupposti esistevano alla data della notifica dell'accertamento.
Massime di principio
- Per valutare la legittimità del raddoppio dei termini occorre fare riferimento alla situazione esistente quando l'accertamento è stato notificato.
- La successiva depenalizzazione o archiviazione del fatto non elimina automaticamente il raddoppio dei termini già applicato.
- Nel regime successivo al d.lgs. n. 128/2015, è essenziale verificare che la denuncia penale sia stata presentata prima della scadenza del termine ordinario, salvo il regime transitorio per gli accertamenti notificati entro il 2 settembre 2015.
- Il principio del favor rei non si estende automaticamente agli effetti procedurali e temporali dell'accertamento tributario.
- La mera astratta rilevanza penale non è sufficiente: devono risultare anche l'obbligo concreto di denuncia e la sua effettiva presentazione.
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