Sentenza del 01/03/2016 n. 405 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Movimentazioni bancarie - E' onere del contribuente provare che i fondi movimentati erano frutto di redditi già tassati o non imponibili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la presunzione secondo cui i prelievi e i versamenti effettuati sui conti correnti bancari costituivano ricavi non contabilizzati. Sosteneva, in particolare, che le somme movimentate provenissero da redditi già tassati o da entrate non imponibili e che la relativa registrazione in contabilità fosse sufficiente a dimostrarne la natura.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che spetta al contribuente dedurre e provare concretamente che la provvista dei prelievi e dei versamenti derivi da redditi già tassati o da somme non imponibili. La semplice registrazione contabile della movimentazione bancaria non è sufficiente, perché non dimostra né il titolo del versamento né l'origine delle somme. In assenza di prova specifica, ciascun prelievo e ciascun versamento può essere presunto ricavo non contabilizzato.
Massime di principio
- In presenza di movimentazioni bancarie utilizzate dall'Amministrazione finanziaria per un accertamento, il contribuente deve fornire una prova analitica dell'origine e della destinazione di ciascuna somma contestata.
- La sola annotazione delle operazioni nella contabilità non dimostra che i fondi provengano da redditi già tassati o da entrate non imponibili.
- Per superare la presunzione di ricavi non dichiarati sono necessari elementi documentali o altre prove specifiche, coerenti con le singole movimentazioni bancarie.
- Se il contribuente non dimostra la provenienza delle somme, i versamenti e i prelievi possono essere considerati ricavi non contabilizzati e concorrere alla determinazione del reddito imponibile.
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