Sentenza del 01/03/2016 n. 30 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
Imposta di registro - Terreno destinato ad "attrezzature collettive-impianti sportivi" con indice di edificabilità minimo - Area suscettibile di utilizzazione edificatoria - Esclusione - Base imponibile ai fini della tassazione - Criterio tabellare di cui all'articolo 52 comma 4 D.P.R. 131/86 - Si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione urbanistica e fiscale di un terreno destinato dagli strumenti urbanistici ad "attrezzature collettive-impianti sportivi", con indice di edificabilità minimo e limitato alle costruzioni e infrastrutture necessarie per lo svolgimento di attività sportive all'aperto e al coperto. Il contribuente sosteneva che l'area non fosse suscettibile di utilizzazione edificatoria in senso fiscale e che, pertanto, la base imponibile non dovesse essere determinata sulla base del valore venale di un'area edificabile. L'Amministrazione riteneva invece rilevante la potenzialità edificatoria del terreno, anche in considerazione dell'equiparazione prevista dalla normativa provinciale in materia di indennità di espropriazione.
La decisione
La sentenza ha escluso che il terreno potesse essere considerato area suscettibile di utilizzazione edificatoria, poiché la destinazione urbanistica consentiva soltanto interventi edilizi strettamente funzionali agli impianti sportivi e con indice edificatorio minimo. Non è stata ritenuta decisiva l'equiparazione tra aree di interesse generale e aree edificabili prevista dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 1992, trattandosi di una disciplina riferita alla determinazione dell'indennità di esproprio e non automaticamente applicabile alla tassazione. Di conseguenza, ai fini dell'imposta di registro, la base imponibile deve essere determinata mediante il criterio tabellare previsto dall'articolo 52, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986, anziché sulla base del valore di mercato di un'area edificabile.
Norme richiamate
Articolo 52, comma 4, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Quando il bene non può essere qualificato come area suscettibile di utilizzazione edificatoria, la base imponibile dell'imposta di registro deve essere determinata secondo il criterio tabellare previsto dalla disposizione, e non applicando il valore venale proprio delle aree edificabili.
Legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 aprile 1992, n. 10
L'equiparazione, ai fini dell'indennità di esproprio, delle aree di interesse generale alle aree edificabili non comporta automaticamente la qualificazione fiscale dell'area come edificabile ai fini dell'imposta di registro.
Massime di principio
- La mera possibilità astratta di realizzare costruzioni non è sufficiente a qualificare un terreno come area edificabile ai fini fiscali: occorre verificare la concreta destinazione urbanistica, l'indice di edificabilità e i limiti posti agli interventi.
- Un'area destinata esclusivamente a impianti sportivi o ad attrezzature collettive può non essere considerata edificabile quando le costruzioni consentite sono soltanto quelle strettamente funzionali alla specifica destinazione pubblicistica o collettiva.
- Le qualificazioni previste da normative settoriali, come quelle relative alle espropriazioni, non possono essere automaticamente estese alla disciplina dell'imposta di registro se perseguono finalità diverse.
- La base imponibile deve essere scelta in funzione dell'effettiva natura urbanistica del bene: per un'area non edificabile si applica il criterio tabellare previsto dall'articolo 52, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986, mentre il valore venale delle aree edificabili presuppone una reale e apprezzabile capacità edificatoria.
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