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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06705/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Un soggetto che aveva svolto l'ufficio di presidente di un ente parco nazionale tra il 2007 e il 2012 ha impugnato la richiesta dell'ente di restituire le indennità mensili percepite tra giugno 2010 e dicembre 2011, per complessivi euro 33.745,57. La pretesa restitutoria derivava dalla tesi dell'ente secondo cui, per effetto dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 78/2010, l'ufficio era divenuto "onorifico" e quindi non retribuibile nel periodo in questione. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) errata interpretazione dell'art. 13 del d.l. n. 216/2011, che a suo dire avrebbe dovuto essere letto come norma di proroga dell'operatività dell'esenzione a decorrere già dal 31 maggio 2010; (2) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 10 L. n. 241/1990, sostenendo che la Corte d'appello non avesse considerato i vizi del procedimento di formazione del provvedimento dell'ente e il mancato esame delle sue osservazioni; (3) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 9 L. n. 241/1990 per mancata audizione; (4) violazione dell'art. 15 preleggi, assumendo che la legge speciale n. 394/1991 non potesse essere derogata dal d.l. n. 78/2010; (5) violazione dell'art. 2033 c.c. e vizio motivazionale, deducendo la propria buona fede, l'affidamento ingenerato dalla prassi amministrativa e la successiva reintroduzione dell'indennità; (6) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2033 c.c., poiché l'ente avrebbe chiesto la restituzione anche delle ritenute fiscali e contributive mai effettivamente percepite dal destinatario.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi quattro motivi. Ha interpretato l'art. 13, comma 1, del d.l. n. 216/2011 nel senso che la sospensione dell'applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 78/2010 opera solo dalla sua entrata in vigore, cioè dal 29 dicembre 2011, e fino al 31 dicembre 2012, senza retroagire al 31 maggio 2010. Ha quindi escluso che l'indennità fosse dovuta nel periodo anteriore al 29 dicembre 2011. Ha inoltre escluso rilevanza ai vizi procedimentali dedotti, osservando che il giudizio non aveva ad oggetto la legittimità del procedimento amministrativo, bensì la sussistenza o meno del diritto dell'ente alla ripetizione. Ha qualificato come inammissibili i motivi sulla restituzione delle somme in rapporto alla buona fede e alle ritenute fiscali/contributive per difetto di specificità, poiché tali questioni non risultavano trattate nella sentenza impugnata e non era stata fornita specifica indicazione degli atti di merito in cui sarebbero state dedotte. Nel merito, la Corte ha però precisato che la tutela dell'affidamento e della buona fede in tema di ripetizione di indebiti non è automaticamente applicabile a compensi di carica di organi di enti parco, che non hanno natura retributiva di lavoro subordinato. Ha infine compensato integralmente le spese per la controvertibilità delle questioni e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    ha reso onorifico l'ufficio di presidente degli enti parco dalla sua entrata in vigore, escludendo la corresponsione del compenso nel periodo applicabile

  • art. 13, comma 1, d.l. 29 dicembre 2011, n. 216

    "Fino al 31 dicembre 2012, ai presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78"

    ha sospeso l'applicazione dell'art. 6, comma 2, solo dal 29 dicembre 2011 sino al 31 dicembre 2012, senza effetto retroattivo

  • art. 11 preleggi

    esclude la retroattività della norma, salvo espressa previsione legislativa

  • art. 10 L. 7 agosto 1990, n. 241

    l'eventuale mancato esame di alcune osservazioni del privato non rileva nel presente giudizio, perché non è in discussione la legittimità del procedimento amministrativo

  • art. 9 L. 7 agosto 1990, n. 241

    l'omessa audizione non incide, nel caso concreto, sulla legittimità della pretesa restitutoria, anche perché il ricorrente ha potuto difendersi in giudizio

  • art. 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241

    la violazione di norme sul procedimento non determina annullabilità quando il provvedimento ha natura vincolata

  • art. 15 preleggi

    non può essere invocato per escludere la deroga recata da una successiva norma speciale o comunque successiva secondo il criterio applicato dalla Corte

  • art. 2033 c.c.

    regola la ripetizione dell'indebito; il recupero delle somme indebitamente erogate è doveroso, ma nel caso concreto non è stata riconosciuta una causa estintiva dell'obbligo restitutorio per buona fede o affidamento

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito decide la domanda, anche se non esamina tutte le argomentazioni giuridiche prospettate

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    il ricorso deve specificare e localizzare gli atti e i fatti processuali su cui si fondano censure nuove o non trattate in sentenza

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    la mancata specifica indicazione degli atti rilevanti rende il motivo inammissibile per difetto di specificità

  • art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU

    "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni"

    richiamato per illustrare la tutela dell'affidamento e delle posizioni patrimoniali nel recupero di indebiti, ma non applicato al caso concreto

  • art. 2126 c.c.

    richiamato solo in via di raffronto, ma ritenuto non applicabile perché il compenso non aveva natura di credito di lavoro

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • La norma successiva che sospende o proroga l'applicazione di una disciplina anteriore non ha effetto retroattivo se il testo non lo prevede espressamente; in tal caso l'operatività decorre dalla sua entrata in vigore.
  • L'omessa considerazione di singole argomentazioni giuridiche non integra di per sé omessa pronuncia, purché il giudice abbia deciso la domanda o il capo di domanda sottoposto al suo esame.
  • Le censure di legittimità fondate su questioni non trattate nella sentenza impugnata sono inammissibili se il ricorrente non indica specificamente dove le abbia dedotte nei gradi di merito, in conformità al principio di autosufficienza.
  • Nel recupero dell'indebito da parte della pubblica amministrazione il principio di ripetizione ex art. 2033 c.c. opera in via generale, ma l'eventuale affidamento del percettore va valutato secondo la natura della prestazione e del rapporto; tale tutela non si estende automaticamente a compensi di carica non qualificabili come retribuzioni da lavoro.
  • I vizi del procedimento amministrativo non sono decisivi nel giudizio civile sulla debenza della somma quando l'oggetto del processo è solo l'accertamento del diritto alla ripetizione e non l'annullamento del provvedimento amministrativo.
  • La violazione di norme sul procedimento non conduce ad annullamento quando l'atto ha natura vincolata e il destinatario ha comunque potuto far valere pienamente le proprie difese in sede giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoAccertamento
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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