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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25719/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a un avvocato un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 2011. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado un accoglimento solo parziale, ma la CTR Calabria aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio, escludendo dalla base imponibile le spese anticipate dal professionista per l'acquisto di contributi unificati per conto dei clienti, sul rilievo che mancasse la prova del loro rimborso da parte dei clienti stessi. Nel ricorso per cassazione l'Ufficio ha denunciato violazione dell'art. 15 d.P.R. 633/1972, dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente posto a suo carico l'onere di provare la computabilità dei costi nella base imponibile, mentre spettava al contribuente dimostrare, con elementi certi e precisi, l'inerenza delle spese all'attività svolta e il fatto che fossero state sostenute in nome e per conto dei clienti.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e manifestamente fondato. Ha osservato che, per un professionista legale, non si applica l'art. 109 TUIR, ma la disciplina dei redditi di lavoro autonomo di cui agli artt. 53 e 54 TUIR. Ha poi rilevato che la stessa CTR aveva affermato che la spesa per i contributi unificati era stata sostenuta dal professionista a suo nome per conto del cliente: tale dato escludeva l'applicabilità dell'art. 15 d.P.R. 633/1972, che opera solo per anticipazioni eseguite in nome e per conto della controparte e regolarmente documentate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto che la doglianza investisse correttamente la ricognizione normativa della CTR e non un mero vizio motivazionale.

  • art. 15 d.P.R. n. 633 del 1972

    Non concorrono a formare la base imponibile:... 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate

    La norma si applica solo alle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente/controparte; non opera quando la spesa è sostenuta dal professionista a suo nome, anche se per conto del cliente.

  • art. 109 T.U.I.R.

    La Corte ha escluso la sua applicazione al caso, perché la controversia riguardava un professionista legale e quindi i redditi di lavoro autonomo sono regolati dagli artt. 53 e 54 TUIR.

  • artt. 53-54 T.U.I.R.

    Per i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni trova applicazione la disciplina specifica del lavoro autonomo, non quella dell'art. 109 TUIR.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza dell'Ufficio ha riguardato l'erronea distribuzione dell'onere della prova da parte della CTR; la Corte ha accolto la censura sul presupposto che la fattispecie fosse fuori dall'ambito dell'art. 15.

Massime di principio

  • Nel reddito del professionista legale, le spese sostenute per contributi unificati possono essere escluse dalla base imponibile solo se ricorrono i presupposti dell'anticipazione fatta in nome e per conto del cliente e la relativa documentazione.
  • Se il giudice di merito accerta che la spesa è stata sostenuta dal professionista a proprio nome, anche se nell'interesse del cliente, non trova applicazione il regime di esclusione previsto per le anticipazioni in nome e per conto.
  • La censura che contesta l'erronea applicazione di norme tributarie alla fattispecie concreta integra violazione di legge e non un mero vizio motivazionale, quando investe la sussunzione del fatto nella regola giuridica.
  • Per i redditi di lavoro autonomo dei professionisti, la disciplina speciale prevale su quella generale richiamata per altri tipi di reddito.
  • La ripartizione dell'onere della prova va valutata in coerenza con il regime normativo applicabile alla fattispecie: se manca il presupposto legale dell'esclusione, non può essere posto a carico dell'Ufficio dimostrare l'imponibilità di costi che il contribuente pretende di sottrarre alla base imponibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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