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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23622/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di numerosi medici, iscritti a corsi di specializzazione in anni accademici successivi al 1990/1991 e anteriori al 2006/2007, volta ad ottenere dallo Stato il pagamento della differenza tra la borsa di studio percepita ai sensi del d.lgs. n. 257/1991 e il compenso previsto dal d.lgs. n. 368/1999, con cui erano state recepite le direttive comunitarie in materia di formazione medica specialistica. In subordine, i ricorrenti chiedevano comunque l’adeguamento economico della borsa di studio secondo la disciplina vigente. Il Tribunale di Roma e poi la Corte d’appello di Roma hanno rigettato le domande. In Cassazione, il primo gruppo di ricorrenti ha denunciato: 1) carenza o apparenza della motivazione della sentenza d’appello; 2) violazione dell’art. 101 Cost., assumendo che il giudice avesse applicato solo un precedente giurisprudenziale e non la legge; 3) violazione delle norme comunitarie e interne sul trattamento economico degli specializzandi e degli artt. 3, 36 Cost. e 37, 38, 39 d.lgs. n. 368/1999; 4) violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 257/1991; 5) violazione dell’art. 36 Cost. Il secondo gruppo di ricorrenti ha proposto motivi sostanzialmente sovrapponibili, richiamando anche ulteriori norme del Trattato CEE, delle direttive e di leggi finanziarie successive. Nel corso del giudizio una ricorrente ha rinunciato al ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente alla ricorrente che ha rinunciato al ricorso; per tutti gli altri ricorsi ha dichiarato l’inammissibilità. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla motivazione, ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo sull’art. 101 Cost., e ha reputato manifestamente infondati, quindi inammissibili ex art. 360-bis c.p.c., i motivi centrali sul diritto degli specializzandi a un maggior compenso o al differenziale richiesto. La Corte ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui l’attività degli specializzandi non è lavoro subordinato o autonomo, ma una peculiare ipotesi di contratto di formazione-lavoro; la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257/1991 ha assolto agli obblighi comunitari; il d.lgs. n. 368/1999 non ha imposto un adeguamento retroattivo per i corsi anteriori al 2006/2007; gli aumenti e adeguamenti richiesti risultano esclusi dalle norme finanziarie che hanno congelato o consolidato i relativi importi. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti soccombenti alle spese e al pagamento di una ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo l’impugnazione abusiva perché proposta contro un orientamento già consolidato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    combinato disposto con l’art. 118 disp. att. c.p.c.

    la sentenza è validamente motivata anche in forma sintetica e mediante richiamo a precedenti conformi

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    combinato disposto con l’art. 132 c.p.c.

    la motivazione può essere sintetica e fondarsi sul rinvio a precedenti conformi

  • art. 101 Cost.

    la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità, poiché il giudice di merito aveva comunque fatto applicazione di un’interpretazione giurisprudenziale

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    i motivi sono stati dichiarati inammissibili perché manifestamente infondati alla luce di un orientamento consolidato della Corte

  • art. 36 Cost.

    non si applica al rapporto degli specializzandi, poiché la borsa di studio non è corrispettivo di lavoro subordinato o autonomo

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6

    la borsa di studio introdotta da questa norma ha adempiuto gli obblighi comunitari nella sua misura originaria, senza ulteriore diritto al differenziale richiesto

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46

    ha recepito le direttive comunitarie, ma il nuovo trattamento economico non si estende automaticamente ai medici specializzandi di anni anteriori al 2006/2007

  • d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 8

    richiamato dai ricorrenti tra le fonti del trattamento economico, senza che la Corte ne ricavi un diritto al maggior compenso

  • L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1

    richiamata dai ricorrenti nel quadro normativo economico, senza esito favorevole alla domanda

  • Direttiva 82/76/CEE

    non contiene una definizione di retribuzione adeguata né criteri per determinarla; non è violata dalla disciplina applicata

  • Direttiva 75/362/CEE

    insieme alle altre direttive richiamate, è stata ritenuta attuata dalla borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257/1991

  • Direttiva 75/363/CEE

    insieme alle altre direttive richiamate, è stata ritenuta attuata dalla borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257/1991

  • Direttiva 93/16/CEE

    non introduce un nuovo obbligo ulteriore quanto alla misura della remunerazione degli specializzandi

  • Direttiva 05/36/CE

    richiamata dai ricorrenti nel secondo ricorso, senza incidere sull’esito

  • art. 7, comma 5, d.l. n. 384/1992

    ha sospeso l’incremento della borsa di studio per variazione del costo della vita negli anni indicati

  • art. 32, comma 12, L. n. 449/1997

    ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alle borse di studio, escludendo l’applicazione dell’adeguamento triennale di cui all’art. 6 d.lgs. n. 257/1991

  • art. 36, comma 1, L. n. 289/2002

    ha confermato il consolidamento della quota di finanziamento e l’esclusione dell’adeguamento triennale

  • art. 7, comma 5, d.l. n. 384/1992

    la sospensione degli aumenti non è stata ritenuta irragionevole, trattandosi di manovra economica generale

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la proposizione di ricorsi manifestamente infondati integra abuso dello strumento processuale e giustifica una condanna ulteriore

  • art. 97 c.p.c.

    la condanna alle spese e alla somma ulteriore è stata posta in solido tra i ricorrenti accomunati da identico interesse e identiche difese

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione

  • art. 380 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso è stata ritenuta validamente depositata in forma telematica secondo la disciplina vigente

  • art. 390 c.p.c.

    la comunicazione della rinuncia alle altre parti è stata ritenuta non condizionante la validità dell’estinzione

  • art. 391 c.p.c.

    la mancata accettazione della rinuncia non impedisce la declaratoria di estinzione; rileva solo per le spese

  • art. 2049 c.c.

    la parte risponde del comportamento del difensore, in funzione della condanna per abuso del processo

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • L’attività dei medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non va qualificata come lavoro subordinato o autonomo, ma come peculiare rapporto formativo; ne consegue che la remunerazione prevista dalla disciplina speciale non è assimilabile a retribuzione ex art. 36 Cost.
  • Le direttive comunitarie sulla formazione medica specialistica si intendono adempiute quando l’ordinamento interno abbia previsto una borsa di studio conforme alla disciplina nazionale di recepimento; l’introduzione successiva di un contratto di formazione specialistica più favorevole non comporta, di per sé, un diritto retroattivo al medesimo trattamento per i corsi anteriori.
  • In materia di specializzandi, il diritto all’adeguamento economico della borsa di studio può essere escluso da norme finanziarie che congelino o consolidino la relativa dotazione, senza che ciò integri automaticamente contrasto con il diritto dell’Unione o con l’art. 36 Cost.
  • La motivazione della sentenza può essere legittimamente sintetica e fondarsi sul richiamo a precedenti conformi; la censura di carenza motivazionale è infondata se la decisione espone, sia pure in forma succinta, la ratio del rigetto.
  • Un ricorso proposto contro un orientamento giurisprudenziale consolidato, senza argomenti idonei a sollecitarne il superamento, può essere dichiarato manifestamente infondato e comportare anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso dello strumento processuale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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