Cassazione Civile, Ordinanza n. 23622/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di numerosi medici, iscritti a corsi di specializzazione in anni accademici successivi al 1990/1991 e anteriori al 2006/2007, volta ad ottenere dallo Stato il pagamento della differenza tra la borsa di studio percepita ai sensi del d.lgs. n. 257/1991 e il compenso previsto dal d.lgs. n. 368/1999, con cui erano state recepite le direttive comunitarie in materia di formazione medica specialistica. In subordine, i ricorrenti chiedevano comunque l’adeguamento economico della borsa di studio secondo la disciplina vigente. Il Tribunale di Roma e poi la Corte d’appello di Roma hanno rigettato le domande. In Cassazione, il primo gruppo di ricorrenti ha denunciato: 1) carenza o apparenza della motivazione della sentenza d’appello; 2) violazione dell’art. 101 Cost., assumendo che il giudice avesse applicato solo un precedente giurisprudenziale e non la legge; 3) violazione delle norme comunitarie e interne sul trattamento economico degli specializzandi e degli artt. 3, 36 Cost. e 37, 38, 39 d.lgs. n. 368/1999; 4) violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 257/1991; 5) violazione dell’art. 36 Cost. Il secondo gruppo di ricorrenti ha proposto motivi sostanzialmente sovrapponibili, richiamando anche ulteriori norme del Trattato CEE, delle direttive e di leggi finanziarie successive. Nel corso del giudizio una ricorrente ha rinunciato al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente alla ricorrente che ha rinunciato al ricorso; per tutti gli altri ricorsi ha dichiarato l’inammissibilità. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla motivazione, ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo sull’art. 101 Cost., e ha reputato manifestamente infondati, quindi inammissibili ex art. 360-bis c.p.c., i motivi centrali sul diritto degli specializzandi a un maggior compenso o al differenziale richiesto. La Corte ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui l’attività degli specializzandi non è lavoro subordinato o autonomo, ma una peculiare ipotesi di contratto di formazione-lavoro; la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257/1991 ha assolto agli obblighi comunitari; il d.lgs. n. 368/1999 non ha imposto un adeguamento retroattivo per i corsi anteriori al 2006/2007; gli aumenti e adeguamenti richiesti risultano esclusi dalle norme finanziarie che hanno congelato o consolidato i relativi importi. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti soccombenti alle spese e al pagamento di una ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo l’impugnazione abusiva perché proposta contro un orientamento già consolidato.
Norme richiamate
combinato disposto con l’art. 118 disp. att. c.p.c.
la sentenza è validamente motivata anche in forma sintetica e mediante richiamo a precedenti conformi
combinato disposto con l’art. 132 c.p.c.
la motivazione può essere sintetica e fondarsi sul rinvio a precedenti conformi
art. 101 Cost.
la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità, poiché il giudice di merito aveva comunque fatto applicazione di un’interpretazione giurisprudenziale
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
i motivi sono stati dichiarati inammissibili perché manifestamente infondati alla luce di un orientamento consolidato della Corte
art. 36 Cost.
non si applica al rapporto degli specializzandi, poiché la borsa di studio non è corrispettivo di lavoro subordinato o autonomo
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6
la borsa di studio introdotta da questa norma ha adempiuto gli obblighi comunitari nella sua misura originaria, senza ulteriore diritto al differenziale richiesto
d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46
ha recepito le direttive comunitarie, ma il nuovo trattamento economico non si estende automaticamente ai medici specializzandi di anni anteriori al 2006/2007
d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 8
richiamato dai ricorrenti tra le fonti del trattamento economico, senza che la Corte ne ricavi un diritto al maggior compenso
L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1
richiamata dai ricorrenti nel quadro normativo economico, senza esito favorevole alla domanda
Direttiva 82/76/CEE
non contiene una definizione di retribuzione adeguata né criteri per determinarla; non è violata dalla disciplina applicata
Direttiva 75/362/CEE
insieme alle altre direttive richiamate, è stata ritenuta attuata dalla borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257/1991
Direttiva 75/363/CEE
insieme alle altre direttive richiamate, è stata ritenuta attuata dalla borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257/1991
Direttiva 93/16/CEE
non introduce un nuovo obbligo ulteriore quanto alla misura della remunerazione degli specializzandi
Direttiva 05/36/CE
richiamata dai ricorrenti nel secondo ricorso, senza incidere sull’esito
art. 7, comma 5, d.l. n. 384/1992
ha sospeso l’incremento della borsa di studio per variazione del costo della vita negli anni indicati
art. 32, comma 12, L. n. 449/1997
ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alle borse di studio, escludendo l’applicazione dell’adeguamento triennale di cui all’art. 6 d.lgs. n. 257/1991
art. 36, comma 1, L. n. 289/2002
ha confermato il consolidamento della quota di finanziamento e l’esclusione dell’adeguamento triennale
art. 7, comma 5, d.l. n. 384/1992
la sospensione degli aumenti non è stata ritenuta irragionevole, trattandosi di manovra economica generale
la proposizione di ricorsi manifestamente infondati integra abuso dello strumento processuale e giustifica una condanna ulteriore
la condanna alle spese e alla somma ulteriore è stata posta in solido tra i ricorrenti accomunati da identico interesse e identiche difese
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione
la rinuncia al ricorso è stata ritenuta validamente depositata in forma telematica secondo la disciplina vigente
la comunicazione della rinuncia alle altre parti è stata ritenuta non condizionante la validità dell’estinzione
la mancata accettazione della rinuncia non impedisce la declaratoria di estinzione; rileva solo per le spese
la parte risponde del comportamento del difensore, in funzione della condanna per abuso del processo
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- L’attività dei medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non va qualificata come lavoro subordinato o autonomo, ma come peculiare rapporto formativo; ne consegue che la remunerazione prevista dalla disciplina speciale non è assimilabile a retribuzione ex art. 36 Cost.
- Le direttive comunitarie sulla formazione medica specialistica si intendono adempiute quando l’ordinamento interno abbia previsto una borsa di studio conforme alla disciplina nazionale di recepimento; l’introduzione successiva di un contratto di formazione specialistica più favorevole non comporta, di per sé, un diritto retroattivo al medesimo trattamento per i corsi anteriori.
- In materia di specializzandi, il diritto all’adeguamento economico della borsa di studio può essere escluso da norme finanziarie che congelino o consolidino la relativa dotazione, senza che ciò integri automaticamente contrasto con il diritto dell’Unione o con l’art. 36 Cost.
- La motivazione della sentenza può essere legittimamente sintetica e fondarsi sul richiamo a precedenti conformi; la censura di carenza motivazionale è infondata se la decisione espone, sia pure in forma succinta, la ratio del rigetto.
- Un ricorso proposto contro un orientamento giurisprudenziale consolidato, senza argomenti idonei a sollecitarne il superamento, può essere dichiarato manifestamente infondato e comportare anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso dello strumento processuale.
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