Cassazione Civile, Ordinanza n. 30510/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate impugnava in cassazione la sentenza della CTR che, pur riconoscendo la validità della delega di firma del funzionario sottoscrittore dell'avviso di accertamento, aveva comunque confermato l'annullamento dell'atto perché riteneva fondato un diverso motivo originariamente proposto dalla contribuente: l'asserita illegittimità della rettifica del reddito effettuata mediante uno studio di settore ritenuto superato da uno successivo. La ricorrente sosteneva, con il primo motivo, la nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 56 e 59, comma 2, del d.lgs. 546/1992, nonché degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c., perché la CTR aveva deciso su una questione assorbita in primo grado e non riproposta in appello dalla contribuente, rimasta contumace. Con il secondo motivo, subordinato, denunciava la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell'art. 62-bis d.l. 331/1993, per avere la CTR applicato in modo errato uno studio di settore evoluto in assenza dei presupposti di legge.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che nel processo tributario le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate anche se l'appellato è contumace. Ne ha tratto la conseguenza che la CTR non poteva esaminare e valorizzare il motivo relativo allo studio di settore non riproposto dalla contribuente. Accertato il giudicato interno sulla validità della delega di firma e ritenuta l'assenza di ulteriori questioni scrutinabili, la Corte ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, ha rigettato integralmente l'originario ricorso della società contribuente contro l'avviso di accertamento. Ha inoltre condannato la società al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma evocata come base del motivo di nullità della sentenza per error in procedendo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma evocata per denunciare la violazione di legge sostanziale sulla rettifica tramite studi di settore
le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale (...) che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate
nel processo tributario le questioni o eccezioni non riproposte in appello si considerano rinunciate, anche se la parte appellata è rimasta contumace
art. 59, comma 2, d.lgs. 546/1992
norma richiamata dalla ricorrente in tema di vincoli del giudice d'appello e dei casi di rimessione
richiamato per sostenere il vizio di ultrapetizione o pronuncia su questione non devoluta
richiamato in relazione al giudicato interno formatosi sulle questioni non riproposte
le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate
termine di raffronto per interpretare in modo conforme l'art. 56 del processo tributario
art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. 600/1973
norma sostanziale richiamata per contestare la rettifica del reddito tramite presunzioni e studi di settore
norma richiamata quale base degli studi di settore utilizzati dall'amministrazione
norma processuale indicata per la trattazione camerale
art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c.
base per la decisione nel merito da parte della Corte dopo la cassazione
art. 62, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato per la decisione nel merito nel giudizio tributario
art. 59 del D. lgs. 546/1992
richiamato per escludere che la vicenda rientrasse nei casi di rimessione o annullamento con rinvio
Massime di principio
- Nel processo tributario, le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello; in mancanza, si intendono rinunciate ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 546/1992.
- La regola della mancata riproposizione opera anche quando l'appellato sia contumace: la contumacia non consente di recuperare in appello questioni assorbite o non devolute.
- Il giudice di appello che accerti l'infondatezza della ragione assorbente posta a base della decisione di primo grado non può fondare la propria decisione su ulteriori questioni non riproposte e non rilevabili d'ufficio.
- Una volta formatosi il giudicato interno su una specifica questione, il giudice di legittimità può cassare la sentenza e decidere nel merito quando non residuino ulteriori questioni da esaminare.
- Nel contenzioso tributario, l'applicazione degli studi di settore e dei relativi aggiornamenti deve comunque essere scrutinata solo se la relativa censura sia ritualmente devoluta al giudice dell'impugnazione.
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