Cassazione Civile, Ordinanza n. 27387/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una serie di avvisi di accertamento relativi all'anno 2007: uno emesso nei confronti della società, con recupero a tassazione di maggiori ricavi e operazioni IVA non dichiarati, e due emessi nei confronti dei soci, con ripresa IRPEF, addizionali e sanzioni. L'Ufficio ha ritenuto non giustificati alcuni movimenti su conti correnti intestati ai soci e, applicando le presunzioni di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, li ha imputati alla società come ricavi imponibili, e poi ai soci come utili extracontabili presuntivamente distribuiti, in ragione della ristretta base partecipativa. I ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: per la società, che la CTR non avesse verificato la fittizietà dell'intestazione dei conti ai soci e la riferibilità alla società dei singoli movimenti, e che la motivazione della sentenza fosse apparente; per i soci, che il giudizio dovesse essere sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito del giudizio della società, che la sentenza fosse priva di motivazione sul punto dell'autorizzazione alle indagini finanziarie e della fittizia intestazione dei conti, e che fosse illegittima la presunzione di distribuzione degli utili perché fondata su un accertamento societario che essi assumevano viziato, oltre che sul richiamo alle quotazioni OMI in materia IVA.
La decisione
La Corte ha riunito i tre ricorsi e li ha rigettati integralmente. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo della società perché diretto a ottenere un nuovo esame del merito e perché non indicava dove la questione sulla riferibilità dei movimenti fosse stata sollevata nei gradi di merito; ha ritenuto infondato il secondo motivo della società perché la sentenza impugnata aveva una motivazione sufficiente e non apparente. Quanto ai soci, ha respinto il motivo sulla sospensione necessaria perché la riunione dei giudizi in cassazione aveva assorbito ogni rilievo dell'art. 295 c.p.c.; ha respinto la censura sulle indagini finanziarie e sulla motivazione apparente perché l'accertamento sui maggiori ricavi della società, fondato anche sui movimenti dei conti dei soci, era ormai coperto da giudicato; ha respinto anche il motivo relativo all'art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972, osservando che la pretesa fiscale non si fondava solo sullo scostamento tra corrispettivi e valori OMI, ma sull'irretrattabile accertamento di ricavi extracontabili in capo alla società e sulla ristretta base partecipativa, sufficiente ad attivare la presunzione di distribuzione degli utili ai soci. Sono state inoltre poste a carico dei ricorrenti le spese di lite e il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Le movimentazioni sui conti correnti possono fondare una presunzione di ricavi non contabilizzati; la censura che ne contesti l'applicazione è infondata quando l'accertamento societario sia stato confermato e sia stata ritenuta la riferibilità dei movimenti all'attività sociale.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato quale base della presunzione finanziaria in materia IVA per imputare a operazioni imponibili i movimenti non giustificati.
Richiamato dalla società per contestare l'onere probatorio; la Corte non accoglie la censura, ritenendola in realtà volta a un riesame del merito.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Invocato per la dedotta motivazione apparente; la Corte esclude la nullità perché la sentenza impugnata contiene una motivazione congrua.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per la censura di motivazione apparente, respinta perché infondata.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992
Norma sulla motivazione della sentenza tributaria; la Corte ne esclude la violazione perché la motivazione della CTR è ritenuta sufficiente.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di motivazione apparente; la Corte non ravvisa alcuna violazione.
La sospensione necessaria viene ritenuta non più rilevante per effetto della riunione dei ricorsi in cassazione.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
La censura fondata sull'abrogazione della disposizione e sull'uso delle quotazioni OMI è respinta perché la pretesa fiscale poggia sull'accertamento di ricavi extracontabili e sulla presunzione di distribuzione degli utili, non solo sullo scostamento dai valori OMI.
art. 24, comma 4, lett. f), legge n. 88 del 2009
È richiamato come norma che avrebbe abrogato il riferimento ai valori OMI; la Corte osserva che la doglianza non incide sulla ratio dell'accertamento confermato.
art. 17, comma 1, lett. h), n. 4, legge n. 111 del 2023
Citato solo per affermare che la consolidata giurisprudenza sulla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa resta valida in attesa dell'esercizio della delega.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in seguito al rigetto.
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base partecipativa, l'irretrattabile accertamento di ricavi extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati ai soci, salvo prova contraria idonea.
- La presunzione fondata sui movimenti bancari può riguardare anche conti intestati ai soci quando sia accertata la sostanziale riferibilità di alcune transazioni all'attività sociale; non occorre una coincidenza integrale tra conti personali e contabilità della società.
- La censura che chieda alla Cassazione una nuova valutazione del merito, degli indici fattuali o della riferibilità dei movimenti bancari è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con gli atti di merito.
- La motivazione è solo apparente quando manca del tutto il percorso argomentativo; non sussiste nullità se la sentenza indica, sia pure sinteticamente, gli elementi di fatto posti a base della decisione.
- La sospensione necessaria del giudizio per pregiudizialità viene meno quando i giudizi strettamente connessi siano riuniti e decisi congiuntamente in sede di legittimità.
- L'eventuale abrogazione di una disposizione invocata per censurare il metodo di accertamento non determina l'illegittimità della pretesa se questa poggia su un autonomo e definitivo accertamento dei maggiori ricavi e sulla relativa presunzione fiscale.
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