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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18998/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

L’Ufficio aveva emesso nei confronti di una società poi cancellata dal registro delle imprese avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi a più annualità, contestando costi per operazioni ritenute inesistenti o non adeguatamente documentate. Ritenuta l’estinzione della società, gli atti erano stati notificati a un soggetto indicato quale amministratore, liquidatore e socio della società, oltre che quale rappresentante di una società partecipante. I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente, escludendo sia i presupposti della responsabilità ex art. 2495 c.c. e art. 36 d.P.R. 602/1973, sia la prova degli addebiti fiscali. In Cassazione l’Agenzia deduceva: (1) nullità della sentenza per ultrapetizione/extrapetizione ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse ritenuto tardiva o nuova la questione dell’art. 2495 c.c. pur essendo già presente nel ricorso introduttivo e nelle controdeduzioni; (2) motivazione omessa o apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, perché la CTR aveva liquidato la ricostruzione dell’Ufficio con formule generiche sulle presunzioni; (3) violazione dell’art. 2495, comma 2, c.c., per avere la CTR interpretato in modo non conforme alla giurisprudenza di legittimità la responsabilità dei soci della società estinta.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo, perché la questione relativa all’applicazione dell’art. 2495 c.c. era già stata introdotta nel giudizio di merito e non poteva parlarsi di mutamento della motivazione o di censura nuova. Ha inoltre accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, rilevando che la sentenza impugnata era affetta da motivazione solo apparente nella parte in cui escludeva la responsabilità ex art. 2495 c.c. e art. 36 d.P.R. 602/1973 con affermazioni generiche e non sorrette da un reale giudizio di fatto. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nella responsabilità dei soci per debiti tributari della società estinta, il percepimento di somme in base al bilancio finale di liquidazione non integra la legittimazione ad agire ma una condizione dell’azione, che se contestata deve essere provata dall’Amministrazione finanziaria. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, sezione distaccata di Verona, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare su questioni non devolute o attribuire alla censura un contenuto diverso da quello effettivamente dedotto; una decisione fondata su una pretesa novità della questione, quando invece essa era già stata introdotta in causa, integra vizio di ultrapetizione/extrapetizione.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e intellegibile; una formula generica e meramente assertiva, priva di reale scrutinio del materiale probatorio, integra motivazione apparente.

  • art. 2495 c.c.

    In tema di società cancellata dal registro delle imprese, la responsabilità dei soci per i debiti sociali è limitata a quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione; il relativo presupposto, se contestato, deve essere provato dall’Amministrazione che agisce nei confronti del socio.

  • art. 36 d.P.R. 602/1973

    Consente all’Amministrazione finanziaria di notificare ai soci apposito avviso di accertamento per la responsabilità connessa ai debiti tributari della società estinta, secondo i presupposti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    È richiamato quale norma procedurale di notificazione dell’atto impositivo ai soci della società estinta.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale; una motivazione meramente apparente è costituzionalmente inidonea.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto per violazione di legge sostanziale, in particolare per l’erronea interpretazione dell’art. 2495 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il vizio dedotto per nullità della sentenza derivante da ultrapetizione e motivazione apparente.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari la censura è delimitata dalla causa petendi introdotta con il ricorso: il giudice non può qualificare come nuova una questione che sia già stata dedotta in primo grado o comunque sviluppata nelle difese di causa.
  • La responsabilità dei soci per debiti tributari della società cancellata presuppone, se contestata, la prova da parte dell’Amministrazione del limite quantitativo costituito dalle somme effettivamente riscosse in sede di liquidazione, salvo che l’interesse ad agire si fondi su altre utilità o beni trasferiti ai soci.
  • La motivazione è solo apparente quando si risolve in formule generiche o assertive, senza un effettivo giudizio di fatto sulle risultanze probatorie e senza spiegare perché gli elementi addotti siano o non siano idonei a sorreggere la pretesa fiscale.
  • La sentenza che decide su responsabilità ex art. 2495 c.c. deve verificare in modo concreto sia i presupposti della pretesa dell’Erario sia la prova del trasferimento ai soci delle somme o dei beni rilevanti; non è sufficiente un richiamo astratto a presunzioni non valutate nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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