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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32182/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano acquistato all'asta un immobile che, secondo la loro prospettazione, era stato a lungo inutilizzabile e oggetto di radicali lavori di ristrutturazione e sanatoria urbanistica. Per l'annualità IMU 2013 il Comune aveva emesso avviso di accertamento per parziale omesso versamento, negando la riduzione della base imponibile per inagibilità/inabitabilità. In primo grado e in appello le doglianze dei contribuenti erano state respinte: la decisione di appello aveva ritenuto decisiva l'assenza di una dichiarazione sostitutiva riferita all'anno d'imposta contestato, nonché la non univocità della dichiarazione prodotta. In cassazione i contribuenti hanno proposto quattro motivi: (1) nullità per la trattazione in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, deducendo lesione del contraddittorio e irregolarità della fissazione in periodo emergenziale; (2) omessa pronuncia e nullità della sentenza di primo grado per asserita mancanza degli elementi essenziali della motivazione, con censura della CTR per non aver rilevato tale vizio; (3) violazione della disciplina IMU e del regolamento comunale, sostenendo che la dichiarazione resa nel 2012 e la documentazione tecnica dimostravano in modo sufficiente e persistente l'inagibilità dell'immobile anche per il 2013, e che la riduzione spettava comunque per tutti gli anni fino al completamento dei lavori, senza necessità di reiterare la domanda; (4) omessa pronuncia su ulteriori motivi di appello relativi a eccesso di potere, contraddittorietà dell'azione amministrativa, difetto di istruttoria, violazione della l. 241/1990, dello Statuto del contribuente e del legittimo affidamento, oltre a difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e del rigetto in autotutela.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per carenza di interesse e perché non attingeva tutte le rationes decidendi della sentenza d'appello; il secondo motivo inammissibile per difetto di specificità e violazione dell'autosufficienza, non essendo stati riportati integralmente gli atti rilevanti; il terzo motivo inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di merito sulla univocità della dichiarazione e sullo stato dell'immobile; il quarto motivo inammissibile per analoghi difetti di specificità e autosufficienza, nonché perché il lamentato contraddittorio endoprocedimentale non era dovuto per l'IMU, tributo non armonizzato, e le ulteriori censure non erano state adeguatamente trascritte e correlate agli atti. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune era rimasto intimato. È stato inoltre posto a carico dei ricorrenti l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di nullità della sentenza di primo grado o di omessa pronuncia è inammissibile se non viene rispettato il principio di autosufficienza: il ricorrente deve riportare compiutamente gli atti e i motivi rilevanti, indicando anche la loro collocazione processuale.
  • Non è consentito trasformare, sotto la veste della violazione di legge, una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove: il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nell'apprezzamento del materiale istruttorio.
  • In materia di IMU sugli immobili inagibili o inabitabili, la riduzione del 50% presuppone che lo stato di inutilizzabilità sia provato o comunque noto all'ente impositore; tuttavia, la censura in cassazione deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e non può limitarsi a riproporre una diversa lettura della prova.
  • Il contribuente non può pretendere di fondare la doglianza di legittimità su un preteso travisamento della prova se la questione riguarda in realtà un apprezzamento probatorio già compiuto dal giudice di merito e oggetto di contestazione tra le parti.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale generalizzato non opera per i tributi non armonizzati, salvo specifica previsione normativa; pertanto, per l'IMU la sua omissione non determina di per sé l'illegittimità dell'atto impositivo.
  • La lesione del diritto di difesa per la trattazione camerale o scritta è rilevante solo se il ricorrente indica concretamente quali specifici apporti difensivi sarebbero stati preclusi dalla mancata udienza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImposte locali
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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