Cassazione Civile, Ordinanza n. 09267/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una pluralità di avvisi di accertamento emessi per imposte dirette e IVA su annualità dal 2004 al 2008 nei confronti di una società agricola e di altri soggetti coinvolti, a seguito di verifiche fiscali. In appello la CTR del Veneto ha dichiarato cessata la materia del contendere per alcuni avvisi definiti con accordo conciliativo/definizione agevolata e ha rigettato l’appello dell’Ufficio per la parte residua, ritenendo applicabile alla società il regime IVA speciale dei produttori agricoli ex art. 34, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 633/1972. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo che la CTR avrebbe ritenuto illegittimo il diniego della detrazione forfetizzata senza che fosse provata la stipulazione scritta e il contenuto dei contratti di soccida; (2) falsa applicazione dell’art. 34 cit., sostenendo che il regime agevolato non sarebbe spettato poiché quasi tutta la produzione avveniva tramite soccida e mancava contabilità separata, mentre il beneficio dovrebbe spettare solo a chi esercita in proprio l’attività di allevamento e cede prodotti della propria azienda. Nel corso del giudizio è emerso che per alcune annualità la definizione agevolata aveva determinato la cessazione della materia del contendere; residuava da decidere solo l’annualità 2007.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere limitatamente alle pretese oggetto di definizione agevolata relative agli anni 2004, 2005 e 2006, con spese a carico della parte che le aveva anticipate ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018. Quanto alla pretesa residua relativa all’anno d’imposta 2007, ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché volto in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito sotto la veste del vizio di motivazione apparente, e ha rigettato il secondo motivo, ritenendo corretto il riconoscimento del regime speciale IVA in favore della società agricola anche in presenza di attività di allevamento svolta in soccida. Le spese del giudizio di legittimità relative al capo deciso nel merito sono state compensate per la novità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972
il regime speciale IVA per i produttori agricoli si applica ai soggetti che esercitano le attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.; il beneficio può spettare anche nell’ambito di un’impresa agricola esercitata in forma associata e anche se l’attività di allevamento è svolta in soccida.
la nozione di imprenditore agricolo ricomprende anche l’intervento in una fase del ciclo biologico animale o vegetale, non essendo necessario lo svolgimento diretto dell’intera attività di allevamento; ciò consente di qualificare come agricoli i soggetti coinvolti nell’esercizio associato dell’allevamento.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente dedotto dall’Agenzia.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di ricorso quale norma processuale asseritamente violata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.
richiamato nel primo motivo quale regola sulla motivazione della sentenza.
art. 111, comma 4, Cost.
richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma invocata per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per dedurre la falsa applicazione dell’art. 34 d.P.R. n. 633/1972.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
base della definizione agevolata richiesta dalla contribuente per parte degli avvisi di accertamento.
art. 7 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
richiamato nella comunicazione dell’amministrazione in relazione alla definizione agevolata.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
le spese relative alle annualità definite restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 1, comma 1, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228
richiamato per la modifica dell’art. 2135 c.c., che ha ampliato la nozione di attività agricola.
art. 1-bis, comma 6, d.l. 10 gennaio 2006, n. 2
richiamato come conferma della qualità di imprenditori agricoli di soccidante e soccidario, con riparto dei diritti PAC in assenza di diverso accordo.
art. 2 reg. CE
richiamato nel passaggio sui diritti PAC spettanti al produttore agricolo.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione apparente non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito: se la censura mira sostanzialmente a contestare l’apprezzamento del materiale istruttorio, il motivo è inammissibile.
- Ai fini del regime IVA agricolo di cui all’art. 34 d.P.R. n. 633/1972, è decisiva la qualifica di produttore agricolo ex art. 2135 c.c.; dopo la riforma del 2001, tale qualifica non richiede lo svolgimento integrale e diretto dell’intero ciclo produttivo, essendo sufficiente anche l’intervento in una fase del ciclo biologico.
- Il contratto di soccida, quale contratto agrario di tipo associativo, può integrare un esercizio associato dell’impresa agricola: soccidante e soccidario possono entrambi essere considerati imprenditori agricoli e, per i prodotti derivanti dall’allevamento comune, possono accedere al regime speciale di detrazione IVA.
- La presenza di attività di allevamento svolta in soccida non esclude, di per sé, l’applicazione del regime speciale agricolo, in mancanza di una norma che richieda una prevalenza quantitativa dell’attività svolta in proprio rispetto a quella svolta in forma associata.
- Quando sopravviene una definizione agevolata che copre solo alcuni avvisi di accertamento, il giudizio si estingue limitatamente a tali pretese, mentre prosegue per le annualità o gli atti non compresi nella definizione.
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