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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09267/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una pluralità di avvisi di accertamento emessi per imposte dirette e IVA su annualità dal 2004 al 2008 nei confronti di una società agricola e di altri soggetti coinvolti, a seguito di verifiche fiscali. In appello la CTR del Veneto ha dichiarato cessata la materia del contendere per alcuni avvisi definiti con accordo conciliativo/definizione agevolata e ha rigettato l’appello dell’Ufficio per la parte residua, ritenendo applicabile alla società il regime IVA speciale dei produttori agricoli ex art. 34, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 633/1972. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo che la CTR avrebbe ritenuto illegittimo il diniego della detrazione forfetizzata senza che fosse provata la stipulazione scritta e il contenuto dei contratti di soccida; (2) falsa applicazione dell’art. 34 cit., sostenendo che il regime agevolato non sarebbe spettato poiché quasi tutta la produzione avveniva tramite soccida e mancava contabilità separata, mentre il beneficio dovrebbe spettare solo a chi esercita in proprio l’attività di allevamento e cede prodotti della propria azienda. Nel corso del giudizio è emerso che per alcune annualità la definizione agevolata aveva determinato la cessazione della materia del contendere; residuava da decidere solo l’annualità 2007.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere limitatamente alle pretese oggetto di definizione agevolata relative agli anni 2004, 2005 e 2006, con spese a carico della parte che le aveva anticipate ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018. Quanto alla pretesa residua relativa all’anno d’imposta 2007, ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché volto in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito sotto la veste del vizio di motivazione apparente, e ha rigettato il secondo motivo, ritenendo corretto il riconoscimento del regime speciale IVA in favore della società agricola anche in presenza di attività di allevamento svolta in soccida. Le spese del giudizio di legittimità relative al capo deciso nel merito sono state compensate per la novità delle questioni trattate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione apparente non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito: se la censura mira sostanzialmente a contestare l’apprezzamento del materiale istruttorio, il motivo è inammissibile.
  • Ai fini del regime IVA agricolo di cui all’art. 34 d.P.R. n. 633/1972, è decisiva la qualifica di produttore agricolo ex art. 2135 c.c.; dopo la riforma del 2001, tale qualifica non richiede lo svolgimento integrale e diretto dell’intero ciclo produttivo, essendo sufficiente anche l’intervento in una fase del ciclo biologico.
  • Il contratto di soccida, quale contratto agrario di tipo associativo, può integrare un esercizio associato dell’impresa agricola: soccidante e soccidario possono entrambi essere considerati imprenditori agricoli e, per i prodotti derivanti dall’allevamento comune, possono accedere al regime speciale di detrazione IVA.
  • La presenza di attività di allevamento svolta in soccida non esclude, di per sé, l’applicazione del regime speciale agricolo, in mancanza di una norma che richieda una prevalenza quantitativa dell’attività svolta in proprio rispetto a quella svolta in forma associata.
  • Quando sopravviene una definizione agevolata che copre solo alcuni avvisi di accertamento, il giudizio si estingue limitatamente a tali pretese, mentre prosegue per le annualità o gli atti non compresi nella definizione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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