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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03170/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione negoziale avente ad oggetto un complesso immobiliare. Il soggetto acquirente aveva stipulato con la società venditrice un preliminare di compravendita, poi integrato da ulteriori atti. In giudizio chiedeva di accertare il collegamento negoziale tra gli atti, di dichiarare la nullità del contratto di costituzione della società agricola intervenuta nell'operazione per violazione di norme imperative o, in subordine, per difetto di causa, ovvero la simulazione assoluta di tale contratto, nonché l'annullabilità o inefficacia di una successiva scrittura privata. Domandava inoltre, ex art. 2932 c.c., il trasferimento coattivo della proprietà del compendio immobiliare, con fissazione di una somma giornaliera per il ritardo, e in via subordinata la restituzione della somma versata. Il Tribunale aveva rigettato tutte le domande, escludendo la nullità dell'atto costitutivo della società per ragioni non ricomprese nell'elenco tassativo dell'art. 2332 c.c. e negando sia la nullità per violazione tributaria sia il difetto di causa, ritenendo l'operazione riconducibile a uno schema di scambio con opzione e termine finale essenziale. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo inammissibile la censura sulla nullità per carenza di causa perché non specificamente devoluta e comunque infondata la tesi della nullità per violazione di norme tributarie; aveva inoltre osservato, solo ad abundantiam, che mancava prova dell'effettiva finalità elusiva. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: violazione degli artt. 342, 345 e 346 c.p.c. per la ritenuta formazione del giudicato interno sul capo relativo alla mancanza di causa; violazione degli artt. 53 Cost., 1344 e 1418, comma 1, c.c. per avere escluso la nullità civilistica di negozi elusivi della normativa fiscale in assenza di espressa previsione; violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. per avere negato la prova dell'asserito carattere elusivo dell'operazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la doglianza non individuava una diversa ragione di nullità per mancanza di causa rispetto a quella legata all'abuso del diritto e alla presunta elusione fiscale, già esaminata dalla Corte territoriale. Ha dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo, ribadendo che le pattuizioni dirette a eludere la normativa fiscale non determinano, di regola, la nullità del contratto tra le parti: la relativa reazione è affidata alle sanzioni tributarie e, per i casi previsti, all'inefficacia relativa o inopponibilità verso l'amministrazione finanziaria, non alla nullità civilistica; inoltre ha distinto l'abuso del diritto tributario dall'abuso del diritto nei rapporti tra privati. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro una motivazione svolta ad abundantiam, priva di incidenza sulla ratio decidendi. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Viene richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo di trasferimento immobiliare.

  • art. 2332 c.c.

    L'elenco delle cause di nullità dell'atto costitutivo della società viene considerato tassativo; i motivi dedotti non vi rientrano.

  • art. 2463 c.c.

    Rende applicabile alla società a responsabilità limitata la disciplina della nullità dell'atto costitutivo nei limiti previsti dall'art. 2332 c.c.

  • art. 1418 c.c.

    La Corte esclude che la violazione della normativa tributaria, in assenza di diversa previsione legislativa, determini nullità del contratto tra le parti.

  • art. 1344 c.c.

    La frode alla legge viene evocata come prospettazione del ricorrente, ma la Corte nega che l'elusione fiscale comporti di per sé nullità civilistica del negozio nei rapporti interprivati.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi dell'illegittimità dell'operazione elusiva, ma ritenuto non idoneo a fondare la nullità del negozio nei rapporti tra privati.

  • art. 2697 c.c.

    La prova del carattere elusivo dell'operazione sarebbe stata comunque a carico di chi la deduceva.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte territoriale aveva ritenuto non sufficiente la dedotta prova presuntiva dell'elusione; la censura è però inammissibile perché rivolta a motivazione non decisiva.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per contestare la declaratoria di inammissibilità del capo d'appello relativo alla mancanza di causa.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per contestare la pretesa novità della domanda/questione in appello.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla devoluzione delle questioni non riproposte o non specificamente censurate.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda riconvenzionale di condanna per responsabilità aggravata è stata rigettata nei gradi di merito.

  • art. 10-bis l. 212/2000

    L'abuso del diritto in materia tributaria comporta, di regola, inefficacia relativa/inopponibilità verso l'amministrazione finanziaria, non nullità del negozio tra le parti.

  • art. 37-bis d.P.R. 600/1973

    Richiamato come esempio di disposizione fiscale che consente il disconoscimento dell'operazione elusiva sul piano tributario, senza incidere sulla validità civilistica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le pattuizioni dirette ad eludere la normativa fiscale non comportano, di regola, nullità del contratto tra le parti: le conseguenze sono quelle previste dall'ordinamento tributario, salvo espressa previsione di legge.
  • L'abuso del diritto tributario e l'abuso del diritto nei rapporti contrattuali tra privati sono concetti distinti: il primo rileva nei confronti del fisco per il disconoscimento del vantaggio fiscale, il secondo attiene all'esercizio distorto di un diritto in violazione di buona fede e correttezza nei rapporti interprivati.
  • In cassazione è inammissibile la censura che investa una motivazione resa solo ad abundantiam, perché priva di incidenza sulla ratio decidendi e dunque di interesse concreto all'impugnazione.
  • Quando si deduce la nullità di un'operazione per abuso/elusione fiscale, incombe sulla parte che la allega fornire una prova rigorosa dei relativi presupposti, non essendo sufficienti mere deduzioni o illazioni.
  • La nullità dell'atto costitutivo di una società può essere dichiarata solo nei casi tassativi previsti dalla legge, non potendo essere ampliata in via interpretativa sulla base di ragioni diverse da quelle tipizzate.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaAbuso del diritto

Testo integrale

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