Cassazione Civile, Ordinanza n. 06829/2026 del 21/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine da un atto di contestazione con cui venivano irrogate, per gli anni d’imposta dal 2007 al 2011, sanzioni per mancata compilazione del quadro RW nelle dichiarazioni dei redditi, in relazione a investimenti esteri. La contribuente impugnava l’atto e, dopo il rigetto in primo grado, proponeva appello. Nel frattempo aderiva a una precedente definizione agevolata dei carichi ('rottamazione-bis') con riferimento alla cartella iscritta a ruolo per una parte delle sanzioni, senza però effettuare versamenti effettivi, perché la precedente disciplina consentiva la definizione a costo zero. Successivamente presentava domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, versando la prima rata sul residuo importo da definire, ma calcolando il dovuto sottraendo anche quanto era stato oggetto della precedente rottamazione senza esborso. L’Ufficio respingeva l’istanza ritenendo che, ai fini dello scomputo previsto dalla norma, potessero essere sottratte solo somme effettivamente versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, sicché il quantum dovuto era superiore a quello autoliquidato. La CTR Toscana accoglieva il ricorso della contribuente contro il diniego, ritenendo illegittima la lettura dell’Ufficio; con altra sentenza dichiarava inoltre estinto il giudizio di merito per effetto della definizione agevolata. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 3 e 9, d.l. n. 119 del 2018, sostenendo che lo scomputo opera solo per importi già effettivamente pagati e definitivi, non per somme soltanto 'definite' in precedenti procedure senza pagamento. La contribuente resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia. In relazione alla sentenza che aveva dichiarato estinto il giudizio di merito (n. 93/2022), cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame conforme al principio per cui nello scomputo rilevano soltanto somme già effettivamente versate. In relazione alla sentenza che aveva annullato il diniego di definizione agevolata (n. 95/2022), cassa la decisione e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente contro il diniego dell’Ufficio. La contribuente è inoltre condannata alle spese dei gradi di merito e di legittimità relativi al diniego.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.l. n. 167 del 1990
richiamato come base sanzionatoria per l’omessa compilazione del quadro RW relativa agli investimenti esteri.
richiamato quale disciplina della cd. rottamazione-bis utilizzata dalla contribuente per definire una parte del carico iscritto a ruolo.
art. 6, comma 1, d.l. n. 193 del 2016
richiamato come norma che, per effetto del rinvio della rottamazione-bis, consentiva la definizione senza effettivo versamento delle somme dovute.
art. 6, commi 3 e 9, d.l. n. 119 del 2018
interpretato nel senso che dallo importo dovuto si scomputano solo le somme già effettivamente versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio; non rilevano importi mai corrisposti, neppure se oggetto di precedente definizione agevolata a costo zero.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese in sede di cassazione con rinvio.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la regolazione delle spese del giudizio tributario di legittimità.
art. 1 comma 4, d.l. n. 148 del 2017
richiamato come base della precedente definizione agevolata cui la contribuente aveva aderito senza versamento.
art. 1 comma 197, legge n. 193 del 2022
richiamato in via analogica come disposizione sovrapponibile, per cui rilevano i versamenti già corrisposti al momento della domanda, non le somme solo rateizzate e ancora da pagare.
Massime di principio
- Nelle definizioni agevolate tributarie, la formula secondo cui dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio presuppone un pagamento effettivo e definitivo; non sono detraibili somme mai corrisposte.
- Le precedenti procedure condonistiche o di rottamazione che abbiano definito il debito senza esborso non possono essere considerate, ai fini del successivo calcolo della definizione agevolata, come importi "già versati".
- La funzione della disciplina agevolativa è quella di favorire il rapido recupero di gettito e la chiusura del contenzioso attraverso un pagamento forfettario; un’interpretazione che consenta di scomputare somme mai pagate contrasterebbe con tale finalità e con il dato letterale della norma.
- Se la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente avverso il diniego amministrativo.
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