Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06342/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento dichiarato illegittimo nei confronti di una dipendente. Il Tribunale aveva ordinato la reintegrazione e condannato la società, con sentenza poi passata in giudicato, anche a seguito di precedenti impugnazioni respinte. La lavoratrice, dopo aver optato per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per una somma complessiva a titolo di indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo e indennità sostitutiva della reintegrazione. La società aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, respinta in primo grado e in appello. In cassazione la società deduceva, con i primi due motivi, la violazione delle norme sul recesso e sull’art. 18 St. lav., sostenendo che il conseguimento della pensione di anzianità della lavoratrice avesse reso impossibile la reintegrazione e comunque avesse estinto il rapporto per volontà della stessa lavoratrice, così escludendo o riducendo il diritto alle somme richieste. Con il terzo motivo lamentava l’omesso esame della domanda di pensionamento come fatto decisivo e asserita rinuncia alla tutela risarcitoria e alla ripresa del servizio. La lavoratrice, a sua volta, proponeva ricorso incidentale per denunciare omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato, violazione delle regole sulle domande ed eccezioni nuove in appello e ultrapetizione della Corte territoriale, ma tali censure sono rimaste assorbite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società. Ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo, affermando che, quando una sentenza passata in giudicato ha ricostituito ex tunc il rapporto di lavoro a seguito di licenziamento illegittimo, il rapporto giuridico continua senza soluzione di continuità e la sopravvenuta pensione non può essere opposta nel successivo giudizio per paralizzare gli effetti della reintegrazione o per sostenere l’estinzione del rapporto. La Corte ha inoltre osservato che un eventuale diritto o indebito relativo alla pensione avrebbe potuto essere fatto valere dall’ente erogatore, non nel presente giudizio tra datore di lavoro e lavoratrice. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. Le spese di legittimità sono state poste a carico della società ricorrente, con condanna anche al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    primo e secondo motivo del ricorso principale; primo e secondo motivo del ricorso incidentale

    viene richiamato come parametro di denuncia della violazione di legge

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    terzo motivo del ricorso principale

    viene richiamato per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 2118 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell’estinzione del rapporto per pensionamento

  • art. 2119 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell’estinzione del rapporto per pensionamento

  • art. 1285 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nei motivi di violazione di legge

  • art. 18, co. 4 e 5, L. n. 300/1970

    norma posta a fondamento del diritto alla reintegrazione e delle conseguenze economiche del licenziamento illegittimo

  • art. 10 d.lgs. n. 503/1992

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza del pensionamento di anzianità

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia e ultrapetizione

  • artt. 345 e 112 c.p.c.

    richiamati nel ricorso incidentale contro l’ammissibilità del motivo d’appello relativo al pensionamento

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente soccombente

Massime di principio

  • In presenza di una sentenza passata in giudicato che abbia annullato il licenziamento e disposto la reintegrazione, il rapporto di lavoro deve considerarsi ricostituito con efficacia ex tunc; su tale base non può essere opposto, nel successivo giudizio tra datore di lavoro e lavoratore, un fatto estintivo o impeditivo maturato nel corso del giudizio ormai coperto da giudicato se non dedotto tempestivamente.
  • La sopravvenuta pensione del lavoratore, se intervenuta dopo il licenziamento illegittimo e prima della definizione del relativo giudizio, non può essere usata dal datore di lavoro per escludere gli effetti della reintegrazione o per negare le somme dovute in forza del giudicato; l’eventuale questione di indebita percezione del trattamento pensionistico appartiene al rapporto con l’ente previdenziale.
  • Il rapporto tra reintegrazione e pensione va letto in senso unidirezionale: è la ricostituzione giudiziale del rapporto di lavoro a rendere priva di titolo la pensione eventualmente percepita, e non la pensione a impedire la reintegrazione o a far cessare il rapporto già ricostituito.
  • Un motivo di ricorso per cassazione che prospetti l’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto invocato sia comunque precluso dal giudicato formatosi sulla questione sostanziale decisiva.
  • Quando il ricorso principale è rigettato, i motivi del ricorso incidentale che investano questioni logicamente subordinate o comunque superate dall’esito del primo restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.