Cassazione Civile, Ordinanza n. 06342/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento dichiarato illegittimo nei confronti di una dipendente. Il Tribunale aveva ordinato la reintegrazione e condannato la società, con sentenza poi passata in giudicato, anche a seguito di precedenti impugnazioni respinte. La lavoratrice, dopo aver optato per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per una somma complessiva a titolo di indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo e indennità sostitutiva della reintegrazione. La società aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, respinta in primo grado e in appello. In cassazione la società deduceva, con i primi due motivi, la violazione delle norme sul recesso e sull’art. 18 St. lav., sostenendo che il conseguimento della pensione di anzianità della lavoratrice avesse reso impossibile la reintegrazione e comunque avesse estinto il rapporto per volontà della stessa lavoratrice, così escludendo o riducendo il diritto alle somme richieste. Con il terzo motivo lamentava l’omesso esame della domanda di pensionamento come fatto decisivo e asserita rinuncia alla tutela risarcitoria e alla ripresa del servizio. La lavoratrice, a sua volta, proponeva ricorso incidentale per denunciare omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato, violazione delle regole sulle domande ed eccezioni nuove in appello e ultrapetizione della Corte territoriale, ma tali censure sono rimaste assorbite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società. Ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo, affermando che, quando una sentenza passata in giudicato ha ricostituito ex tunc il rapporto di lavoro a seguito di licenziamento illegittimo, il rapporto giuridico continua senza soluzione di continuità e la sopravvenuta pensione non può essere opposta nel successivo giudizio per paralizzare gli effetti della reintegrazione o per sostenere l’estinzione del rapporto. La Corte ha inoltre osservato che un eventuale diritto o indebito relativo alla pensione avrebbe potuto essere fatto valere dall’ente erogatore, non nel presente giudizio tra datore di lavoro e lavoratrice. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. Le spese di legittimità sono state poste a carico della società ricorrente, con condanna anche al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
primo e secondo motivo del ricorso principale; primo e secondo motivo del ricorso incidentale
viene richiamato come parametro di denuncia della violazione di legge
art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
terzo motivo del ricorso principale
viene richiamato per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo
art. 2118 c.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell’estinzione del rapporto per pensionamento
art. 2119 c.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell’estinzione del rapporto per pensionamento
art. 1285 c.c.
richiamato dalla ricorrente nei motivi di violazione di legge
art. 18, co. 4 e 5, L. n. 300/1970
norma posta a fondamento del diritto alla reintegrazione e delle conseguenze economiche del licenziamento illegittimo
art. 10 d.lgs. n. 503/1992
richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza del pensionamento di anzianità
art. 112 c.p.c.
invocato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia e ultrapetizione
artt. 345 e 112 c.p.c.
richiamati nel ricorso incidentale contro l’ammissibilità del motivo d’appello relativo al pensionamento
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente soccombente
Massime di principio
- In presenza di una sentenza passata in giudicato che abbia annullato il licenziamento e disposto la reintegrazione, il rapporto di lavoro deve considerarsi ricostituito con efficacia ex tunc; su tale base non può essere opposto, nel successivo giudizio tra datore di lavoro e lavoratore, un fatto estintivo o impeditivo maturato nel corso del giudizio ormai coperto da giudicato se non dedotto tempestivamente.
- La sopravvenuta pensione del lavoratore, se intervenuta dopo il licenziamento illegittimo e prima della definizione del relativo giudizio, non può essere usata dal datore di lavoro per escludere gli effetti della reintegrazione o per negare le somme dovute in forza del giudicato; l’eventuale questione di indebita percezione del trattamento pensionistico appartiene al rapporto con l’ente previdenziale.
- Il rapporto tra reintegrazione e pensione va letto in senso unidirezionale: è la ricostituzione giudiziale del rapporto di lavoro a rendere priva di titolo la pensione eventualmente percepita, e non la pensione a impedire la reintegrazione o a far cessare il rapporto già ricostituito.
- Un motivo di ricorso per cassazione che prospetti l’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto invocato sia comunque precluso dal giudicato formatosi sulla questione sostanziale decisiva.
- Quando il ricorso principale è rigettato, i motivi del ricorso incidentale che investano questioni logicamente subordinate o comunque superate dall’esito del primo restano assorbiti.
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