Cassazione Civile, Ordinanza n. 02520/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Milano che aveva respinto la domanda risarcitoria e aveva condannato la ricorrente alle spese nei confronti della società venditrice/installatrice e della compagnia assicuratrice. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Una consumatrice aveva convenuto in giudizio la società che le aveva venduto e montato una cucina, deducendo che, mentre la stava pulendo in casa, l’intero complesso era improvvisamente rovinosamente caduto addosso a lei perché non adeguatamente fissato alla parete, causandole danni patrimoniali e non patrimoniali. La società, non ammessa a chiamare tempestivamente in garanzia la propria assicurazione, aveva poi introdotto un separato giudizio nei confronti di quest’ultima; i giudizi erano stati riuniti. Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria ritenendo non provato dalla attrice il nesso tra la dedotta cattiva installazione e l’evento, e aveva condannato la parte attrice alle spese anche verso la compagnia. La Corte d’appello aveva confermato, reputando inattendibile e contraddittoria la ricostruzione del sinistro e ritenendo corretta la regolazione delle spese in favore dell’assicuratore. In cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione delle norme su responsabilità contrattuale e onere della prova; omessa/errata valutazione delle prove e mancata ammissione di testimonianza; nullità per uso di testimonianza di soggetto asseritamente incapace; violazione delle norme sulle spese nei confronti del terzo chiamato in garanzia; omessa pronuncia sulla copertura assicurativa. La Corte ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati, osservando che la decisione di merito non si fondava sul diniego dell’inadempimento in sé, ma sulla mancata prova dell’esatta dinamica del sinistro e del nesso causale tra l’inesatto adempimento e il danno-evento dedotto, nonché sulla correttezza della condanna alle spese nei confronti dell’assicuratrice evocata dal convenuto in un giudizio separato poi riunito.
Norme richiamate
nelle obbligazioni contrattuali il debitore è liberato provando l’esatto adempimento o l’impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile; tuttavia, nel caso concreto, la questione decisiva non era l’inadempimento in sé ma il nesso causale con il danno dedotto
il risarcimento copre solo le conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento; quando si chiedono danni ulteriori rispetto all’evento di lesione del bene/interesse contrattuale, la prova del nesso causale grava sul danneggiato
richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità contrattuale, senza che la Corte ne ravvisasse violazione rilevante nel caso concreto
il creditore deve provare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria relativi alle conseguenze dannose ulteriori rispetto all’inadempimento allegato
non vi è omessa pronuncia quando la corte d’appello si è espressamente pronunciata ritenendo irrilevante l’accertamento richiesto
la violazione è deducibile solo se il giudice ha utilizzato prove non introdotte dalle parti o ha disatteso espressamente la regola di giudizio; non quando abbia semplicemente valutato in modo diverso le prove offerte
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo hanno o viceversa; non quando compie una normale valutazione del materiale istruttorio
la censura relativa all’incapacità a testimoniare del soggetto escusso è stata ritenuta irrilevante perché la decisione non si fondava su quella deposizione
richiamato nel motivo sulle spese in caso di giudizi riuniti, senza accoglimento della tesi della ricorrente sulla perdita di autonomia dei processi riuniti
le spese seguono la soccombenza; nel caso del terzo evocato in garanzia possono essere poste a carico dell’attore soccombente che abbia provocato la chiamata
richiamato dalla ricorrente in tema di spese, senza che la Corte ravvisasse una violazione nel caso concreto
ultimo comma; quinto comma
in presenza di doppia conforme è preclusa la censura sul vizio motivazionale se non si indicano specificamente le divergenze tra le due decisioni di merito
primo comma, nn. 3, 4 e 5
la Corte distingue tra error in iudicando, error in procedendo e vizio di motivazione, dichiarando inammissibili le doglianze che mirano solo a una nuova valutazione del fatto
indicata la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato
art. 6, § 1, CEDU
richiamato in relazione al diritto alla prova e al giusto processo
artt. 24 e 111 Cost.
richiamati a sostegno del diritto alla prova e del giusto processo
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono contrastanti con le norme invocate; una mera contestazione della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove non integra, di regola, error in iudicando.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale non determina automaticamente violazione di legge: se il diniego dipende da una valutazione di irrilevanza o superfluità in rapporto al quadro probatorio, la censura è proponibile solo nei limiti del vizio motivazionale, non come violazione di norme sostanziali.
- In materia di responsabilità contrattuale, va distinta la prova dell’inadempimento da quella del nesso causale tra l’inadempimento e il danno lamentato: se il danno dedotto consiste in conseguenze ulteriori rispetto alla lesione dell’interesse contrattuale immediatamente tutelato, il creditore deve provare che proprio quell’inadempimento ha causato l’evento dannoso.
- Nelle obbligazioni di dare o fare non professionale, la prova dell’inadempimento può assorbire, in pratica, la causalità materiale rispetto al danno-evento tipico; ma quando si chiede il risarcimento di ulteriori conseguenze dannose, ritorna l’onere del creditore di dimostrare il nesso causale ex art. 2697 c.c. e il limite della conseguenzialità immediata e diretta ex art. 1223 c.c.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi rigorose: uso di prove non introdotte dalle parti o attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto; non basta criticare l’apprezzamento di attendibilità compiuto dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione è fortemente compresso: il ricorrente deve indicare le specifiche ragioni di fatto che differenziano le due decisioni di merito, altrimenti la censura è inammissibile.
- La condanna alle spese del terzo chiamato in garanzia può gravare sull’attore soccombente che abbia provocato e giustificato la chiamata, anche quando il rapporto di garanzia sia stato coltivato in un giudizio separato poi riunito, perché il criterio decisivo resta quello causale.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia espressamente ritenuto irrilevante l’accertamento richiesto dalla parte, purché il tema sia stato considerato e deciso anche sinteticamente.
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