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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34393/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2007, una plusvalenza derivante dalla cessione onerosa della quota indivisa di un terreno edificabile. L'Amministrazione assumeva che il corrispettivo percepito fosse superiore al prezzo di acquisto rivalutato. Nei giudizi di merito la pretesa era stata solo parzialmente ridotta, ma confermata nella sostanza. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia su una plusvalenza collegata alla transazione del 2003 anziché all'anno d'imposta oggetto di accertamento; 3) violazione dell'art. 43 D.P.R. 600/1973 per intervenuta decadenza, sostenendo che il termine andasse calcolato con riferimento al 2003; 4) violazione dell'art. 67 TUIR, negando la sussistenza di una plusvalenza tassabile perché il prezzo della vendita era stato riversato a terzi in esecuzione di accordi transattivi e dunque, secondo la ricorrente, non vi sarebbe stato effettivo arricchimento in capo a lei.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure di motivazione apparente e di ultrapetizione, perché la CTR aveva spiegato in modo sufficiente che la plusvalenza andava riferita all'anno 2007, in cui si era perfezionato il trasferimento e percepito il corrispettivo. Ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla decadenza perché non si confrontava con tale premessa decisiva. Ha infine respinto il motivo sostanziale, affermando che, per le plusvalenze ex artt. 67 e 68 TUIR, rileva la percezione del corrispettivo nel periodo d'imposta e non l'uso successivo della somma; pertanto è irrilevante che il prezzo sia stato riversato a terzi in esecuzione di accordi o obblighi assunti dalla cedente. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro per le censure di nullità per motivazione apparente e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse sufficiente.

  • art. 61 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme all'art. 36 D.Lgs. n. 546/1992 in tema di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione, ritenuta nella specie non meramente apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per escludere una violazione del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che la Corte ha escluso fosse stato violato.

  • art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973

    Applicato nel senso che il termine di decadenza va computato rispetto all'anno in cui la plusvalenza è stata realizzata, qui individuato nel 2007, non nel 2003.

  • art. 67 D.P.R. n. 917 del 1986

    Norma sostanziale sulla tassabilità delle plusvalenze immobiliari derivanti dalla cessione di terreni edificabili.

  • art. 68, comma 1, D.P.R. n. 917 del 1986

    Interpretato nel senso che la plusvalenza è data dalla differenza tra corrispettivo percepito nel periodo d'imposta e costo di acquisto del bene ceduto, secondo il principio di cassa.

  • art. 1 D.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato per affermare che presupposto dell'IRPEF è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie previste dall'art. 6 TUIR.

  • art. 6 D.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato solo come disposizione che elenca le categorie di redditi rilevanti ai fini IRPEF.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per l'onere di deposito del documento necessario a provare il giudicato esterno eccepito.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come attestazione necessaria sulla copia della sentenza invocata come giudicato esterno.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato quale rito camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma istitutiva dell'ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di motivazione apparente è infondata se la sentenza impugnata rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito, anche quando la motivazione sia concisa.
  • Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito decide sulla base dello stesso fatto costitutivo della pretesa fiscale dedotta in giudizio, anche se valorizza elementi fattuali ulteriori o diversi rispetto a quelli prospettati dalla parte.
  • In tema di decadenza dal potere di accertamento, il termine va calcolato con riferimento all'anno in cui il reddito imponibile si è effettivamente realizzato secondo la disciplina sostanziale applicabile, non all'anno in cui il contribuente ritiene di aver posto in essere atti preparatori o negozi collegati.
  • Le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili sono imponibili secondo il principio di cassa: rileva il momento in cui il corrispettivo è percepito, non quello della stipula del preliminare o di accordi antecedenti.
  • Ai fini della tassazione della plusvalenza, è irrilevante la destinazione successiva del corrispettivo, anche se integralmente riversato a terzi in esecuzione di obblighi assunti dal cedente; ciò che conta è la differenza tra prezzo di cessione percepito e costo di acquisto del bene.
  • Ai fini IRPEF, il "possesso" del reddito richiede la riferibilità del reddito al contribuente e la sua disponibilità giuridica o materiale, anche quando il denaro venga poi impiegato o devoluto secondo istruzioni impartite dal medesimo contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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