Cassazione Civile, Ordinanza n. 36184/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una contribuente, contestandole per l'anno d'imposta 2004 un maggior reddito di partecipazione pari a euro 120.043,00, riferito alla quota del 48,33% detenuta in una società a responsabilità limitata. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado e la conferma di tale esito in appello, sicché l'Ufficio aveva proposto ricorso per cassazione con due motivi. Prima della decisione, però, la controricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie fiscali prevista dalla legge n. 197/2022, allegando sia la domanda sia la quietanza del pagamento della prima rata. La Corte ha quindi esaminato in via pregiudiziale la sussistenza dei presupposti di perfezionamento della definizione agevolata e la conseguente estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha ritenuto provato il deposito tempestivo della domanda di definizione agevolata e della quietanza del versamento della prima rata, condizioni sufficienti per il perfezionamento della definizione ai sensi della legge n. 197/2022. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione, precisando che resta ferma la facoltà dell'Agenzia di opporre un eventuale diniego nei modi di legge. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Norme richiamate
art. 1, comma 186, L. 29 dicembre 2022, n. 197
"Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite..."
La norma consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cassazione, su domanda del soggetto legittimato, mediante pagamento del valore della controversia, secondo le regole del comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 546/1992.
art. 1, comma 188, L. 29 dicembre 2022, n. 197
"In deroga a quanto previsto dal comma 186... le controversie possono essere definite con il pagamento: a) del 40 per cento... b) del 15 per cento..."
In caso di soccombenza dell'Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia non cautelare, la definizione si perfeziona con il pagamento in misura ridotta, e nel caso di soccombenza in secondo grado la misura applicabile è quella del 15% del valore della controversia.
art. 1, comma 194, L. 29 dicembre 2022, n. 197
"La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda... e con il pagamento degli importi dovuti... entro il 30 settembre 2023... Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda... e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023."
La Corte afferma che, quando è scelto il pagamento rateale, il perfezionamento della definizione avviene con la domanda e con il pagamento della prima rata nei termini; il deposito di tali atti nel giudizio è decisivo ai fini dell'estinzione.
art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022, n. 197
"... il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"
La Corte valorizza l'onere del contribuente di depositare in giudizio la domanda di definizione e la prova del pagamento della prima rata; tale deposito è sufficiente a determinare l'estinzione del processo.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
"... il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio..."
Una volta effettuato il deposito previsto dal comma 197, il processo deve essere dichiarato estinto, anche con ordinanza in camera di consiglio se già fissata la decisione.
La documentazione relativa alla definizione agevolata e al pagamento della prima rata non è soggetta a notifica alla controparte ai fini del suo deposito in cassazione, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
La Corte richiama la modifica dell'art. 372, comma 2, c.p.c. e applica il principio tempus regit actum per ritenere utilizzabile il regime processuale vigente al momento del deposito.
È richiamato solo incidentalmente per segnalare l'ampliamento successivo dei termini della definizione agevolata.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 2
È richiamato come criterio per la determinazione del valore della controversia ai fini della definizione agevolata.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cassazione, quando prevista dalla legge speciale, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio se il contribuente deposita nel processo la domanda e la prova del pagamento nei termini richiesti.
- Nel caso di pagamento rateale della definizione agevolata, il perfezionamento dell'istituto si verifica con la presentazione della domanda e con il versamento della prima rata entro il termine normativamente stabilito; il deposito di tali documenti nel giudizio è sufficiente per l'estinzione.
- L'estinzione del processo può essere dichiarata anche con ordinanza in camera di consiglio quando la data della decisione sia già stata fissata, senza necessità di ulteriore attività istruttoria se la documentazione prodotta attesta il perfezionamento della definizione.
- La documentazione relativa alla domanda di definizione agevolata e al pagamento della prima rata può essere depositata in cassazione senza necessità di notifica alla controparte, secondo il regime processuale applicabile ratione temporis.
- In presenza di perfezionamento della definizione agevolata, il giudizio si estingue e le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo gli eventuali effetti del diniego amministrativo della definizione nei modi previsti dalla legge.
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