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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24043/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato tre avvisi di accertamento per le annualità 2010, 2011 e 2012, recuperando Ires, Irap e Iva asseritamente dovute da una società austriaca operativa in Italia, cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta. Gli avvisi erano stati notificati ai due ricorrenti in quanto, secondo la ricostruzione dell'ufficio, uno era socio al 50% e amministratore di fatto, l'altra era l'ultimo legale rappresentante della società. La pretesa fiscale traeva origine da un sistema fraudolento fondato su operazioni soggettivamente inesistenti nel commercio intracomunitario di bevande, con coinvolgimento di società cartiere e missing trader, e sull'indebita detrazione dell'Iva. In cassazione i ricorrenti deducevano, in sintesi: l'erronea applicazione dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 sulla ultrattività quinquennale dell'estinzione societaria; l'erronea affermazione di una responsabilità ex art. 2495 c.c. e l'asserita necessità di un apposito atto ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 602/1973; l'insussistenza della responsabilità del socio in assenza di somme riscosse in sede di liquidazione; l'inesistenza di una responsabilità del liquidatore o dell'amministratore di fatto; l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 36 d.P.R. 602/1973 all'Iva; e una censura processuale sulla separazione di un procedimento collegato.

La decisione

La Corte ha accolto solo la questione relativa alla posizione della ex legale rappresentante: ha ritenuto inapplicabile l'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 perché la domanda di cancellazione della società era stata presentata prima dell'entrata in vigore della norma, con conseguente mancata ultrattività quinquennale e difetto di legittimazione processuale della società estinta e del suo ex rappresentante a proporre il ricorso; per tale motivo ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello limitatamente a tale posizione e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della medesima. Quanto al socio, la Corte ha invece ritenuto corretta la pretesa dell'Ufficio nei suoi confronti quale successore della società estinta ex art. 2495 c.c., escludendo che fosse necessario un previo avviso ex art. 36 d.P.R. 602/1973 e respingendo tutti gli altri motivi; il ricorso del socio è stato quindi rigettato integralmente. Non essendosi costituita l'Agenzia delle Entrate, non sono state liquidate spese; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato nei confronti di entrambi, per ragioni diverse legate alla soccombenza/inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    "Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci"

    La cancellazione della società produce estinzione, ma i debiti sociali non si estinguono e si trasferiscono ai soci nei limiti di legge; l'azione del creditore può essere rivolta ai soci quale fenomeno successorio, anche quando il credito sia ancora da accertare.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014

    "ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società ... ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione"

    La disposizione ha natura sostanziale e non retroattiva; opera solo se la richiesta di cancellazione è stata presentata dal 13 dicembre 2014 in poi. Se la domanda è anteriore, il differimento quinquennale non si applica.

  • art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato come disciplina speciale per la responsabilità di soci e liquidatori, ma nel caso concreto l'Ufficio non ha fondato su tale norma gli avvisi impugnati; pertanto le censure sulla sua applicabilità sono state ritenute inconferenti o inammissibili.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    È richiamato, insieme all'art. 36 d.P.R. 602/1973, quale disciplina di notificazione degli avvisi diretti ai soci in ipotesi di responsabilità ex art. 36, ma la Corte precisa che tale meccanismo non era stato utilizzato dall'Ufficio nel caso deciso.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    Consente la cassazione senza rinvio e la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo quando emerge un vizio processuale insanabile, come il difetto di legittimazione/capacità processuale della parte che ha introdotto il giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Viene applicato il presupposto del raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito sfavorevole o dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È richiamato nei motivi di ricorso come parametro della dedotta nullità della sentenza per vizio motivazionale.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato nei motivi come norma asseritamente violata per ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte non accoglie tali doglianze.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato quale base dei motivi di ricorso per cassazione, articolati in relazione ai nn. 3, 4 e 5.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese, quando interviene prima della disciplina speciale del d.lgs. 175/2014, produce l'estinzione immediata della società e fa venir meno la capacità processuale del suo ex rappresentante di impugnare atti impositivi notificati dopo l'estinzione.
  • L'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, che differisce di cinque anni gli effetti dell'estinzione societaria ai fini fiscali, non ha efficacia retroattiva e si applica solo alle cancellazioni richieste dopo la sua entrata in vigore.
  • In caso di società estinta, i debiti tributari possono trasferirsi ai soci secondo il meccanismo successorio di cui all'art. 2495 c.c., senza necessità che il credito sia già definitivamente accertato al momento della cancellazione; i soci possono comunque contestarne esistenza e ammontare.
  • La responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. non coincide con la responsabilità speciale di cui all'art. 36 d.P.R. 602/1973: se l'Ufficio non fonda la pretesa su quest'ultima norma, le censure costruite su di essa sono inconferenti.
  • Il difetto originario di legittimazione/capacità processuale della parte che ha promosso il giudizio è rilevabile d'ufficio e comporta, per la parte interessata, la cassazione senza rinvio e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImplicazioni processuali della cancellazione della società
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

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