Sentenza del 22/09/2021 n. 25789 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di un'unità immobiliare costituita da pala eolica. La società proprietaria (E21 ...) presentò in data 15/06/2016 una Docfa non computando la torre (palo) dell'aerogeneratore nella rendita, ritenendola non rilevante fiscalmente in base all'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015. L'Agenzia rettificò la rendita includendo suolo, basamento, cabina e torre. In sede di cassazione l'Agenzia ha dedotto la violazione della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21 (in combinato con art. 821 c.c.), sostenendo che la torre abbia natura di costruzione che accresce l'utilità dell'opificio (la centrale eolica) e debba concorrere alla determinazione della rendita, nonostante sia elemento impiantistico e imbullonato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto applicabile ratione temporis la L. n. 208/2015, art. 1, comma 21 (entrata in vigore 1.1.2016), che esclude dalla stima diretta per la rendita catastale "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo" (le cosiddette componenti impiantistiche o "imbullonati"). La Corte ha affermato che la rilevanza ai fini catastali dipende dalla strumentalità dell'elemento rispetto al processo produttivo e non dalla sua mera immobilizzazione al suolo: se la torre è componente essenziale e funzionale alla produzione di energia (integrazione strutturale con rotore e navicella, funzione attiva di contrasto alle forze del vento), va considerata impianto escluso dalla rendita. La CTR aveva accertato in fatto che, nel caso concreto, la torre era componente essenziale e funzionale al processo produttivo; tale accertamento è stato ritenuto immune da censure di legittimità. Spese compensate.
Norme richiamate
L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21 (Legge di stabilità 2016)
A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La Corte interpreta la norma in senso sostanziale: l'esclusione riguarda le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo (anche se stabilmente infisse), valutando la strumentalità rispetto alla produzione e non la mera natura strutturale o l'immutabile infissione al suolo.
D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies
Norma di interpretazione autentica che, in passato, aveva esteso il computo della rendita catastale includendo costruzioni stabili e anche elementi mobili necessari all'attività industriale; richiamata per ricostruire l'evoluzione normativa superata dalla L. n. 208/2015.
L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244 (Legge di stabilità 2015)
Richiamo delle istruzioni dell'Agenzia del Territorio (circolare n.6/2012) per la determinazione della rendita degli immobili particolari; citata nella ricostruzione storica del quadro normativo.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016
Interpretazione amministrativa che classificava le torri degli aerogeneratori come "costruzioni" da includere nella stima diretta; la Corte non segue automaticamente questa interpretazione amministrativa, ritenendo prevalente il criterio della strumentalità produttiva sancito dalla legge.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 (motivi di cassazione)
Richiamato come base formale del ricorso in cassazione (vizio di motivazione/violazione di norma). La Corte ha ritenuto il motivo infondato.
Richiamato dall'Agenzia nella doglianza; la Corte non ha ritenuto decisiva una lettura che si limiti alla natura costruttiva senza considerare la funzione produttiva.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma sulle spese processuali per le amministrazioni pubbliche: la Corte precisa che non si applica nella specie per la parte soccombente rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, ma le spese sono comunque compensate.
Massime di principio
- Per stabilire se un elemento (es. torre eolica) concorra alla rendita catastale prevale il giudizio sulla sua strumentalità rispetto allo specifico processo produttivo, non la mera condizione di infissione stabile al suolo.
- La L. n. 208/2015 art. 1, comma 21 esclude dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo ("imbullonati"), quindi anche grandi componenti impiantistiche di un impianto energetico possono non essere considerate se risultano funzionali alla produzione.
- La valutazione della funzionalità è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito: la Corte di legittimità controlla la correttezza giuridica ma non riforma apprezzamenti probatori adeguatamente motivati.
- Elementi da documentare per sostenere l'esclusione dalla rendita: progettazione e specifiche tecniche che dimostrino che la torre è progettata e dimensionata in funzione del rotore (funzione attiva nella produzione), integrazione funzionale con navicella/rotore, impossibilità di separazione senza pregiudizio alla funzione produttiva.
- Se la torre ha solo una funzione passiva di semplice supporto (analoga a tralicci o elementi di servizio non essenziali per il processo produttivo), è più probabile che venga inclusa nella rendita; la qualificazione dipende quindi dalla concreta funzione tecnica svolta.
- La disciplina si applica a partire dal 1 gennaio 2016: le istanze e i fatti posteriori a tale data vanno valutati secondo la L. n. 208/2015; le circolari amministrative possono fornire indicazioni, ma non prevalgono sull'interpretazione normativa operata dalla giurisprudenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 set 2021Sentenza del 22/09/2021 n. 266 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 22 set 2021Sentenza del 22/09/2021 n. 716 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 22 set 2021Sentenza del 22/09/2021 n. 1028 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 22 set 2021Sentenza del 22/09/2021 n. 1124 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 set 2021Sentenza del 22/09/2021 n. 1126 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 set 2021Sentenza del 22/09/2021 n. 1128 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →