Sentenza del 22/09/2021 n. 266 - Comm. Trib. Prov. Savona
Accertamento - abuso del diritto - art.10 bis L.212/2000 - rivalutazione di partecipazioni azionarie e successiva cessione onerosa - libertà di iniziativa economica del contribuente -esistenza di legittime ragioni extrafiscali - non ravvisabilità dell'abuso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti avevano effettuato nel 2008 la rivalutazione delle partecipazioni in E S.p.A. ai sensi dell'art. 5 L.448/2001 con versamento dell'imposta sostitutiva prevista dal d.l. n. 355/2003; successivamente, il 23/06/2014, hanno ceduto le proprie azioni alla società S C SRL (già controllante), realizzando così la concentrazione dell'88% del capitale in capo alla holding familiare. L'Ufficio ha ritenuto configurabile un abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis L.212/2000 (vantaggio tributario indebito, mancanza di sostanza economica, essenzialità delle ragioni fiscali e assenza di valide ragioni economiche). I ricorrenti hanno contestato l'accertamento sostenendo, fra l'altro, la legittimità della rivalutazione prevista dalla legge, l'esistenza di valide ragioni extrafiscali (contatti con banche d'affari, fondi e consulenti internazionali, strategia di rafforzamento della holding familiare in vista di una futura cessione), e il lungo intervallo temporale (sei anni) tra rivalutazione e cessione.
La decisione
La Commissione ha accolto i ricorsi riuniti, annullando gli avvisi di accertamento. Il Collegio ha ritenuto insussistente l'abuso del diritto: la scelta di avvalersi di uno strumento fiscale opzionale previsto dal legislatore non può di per sé essere considerata elusiva; l'operazione era sorretta da valide ragioni extrafiscali non marginali (consolidamento della holding familiare e trattative di mercato) e il congruo lasso di tempo intercorso (6 anni) rafforza la mancanza di uno scopo essenzialmente fiscale. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis L. 212/2000
commi 1-4 (concetto di abuso del diritto, onere della prova, libertà di iniziativa economica)
L'abuso richiede che il vantaggio fiscale indebito sia lo scopo essenziale dell'operazione; la norma riconosce anche la libertà del contribuente di scegliere fra regimi opzionali, escludendo che ogni scelta favorevole prevista dal legislatore configuri abuso.
art. 5 L. 448/2001
norma sulla rivalutazione delle partecipazioni
La rivalutazione disciplinata dalla norma, se effettuata con il pagamento dell'imposta sostitutiva prevista, è uno strumento legale volto a favorire la circolazione delle partecipazioni e la sua utilizzazione non costituisce di per sé abuso.
d.l. n. 355/2003
disposizioni sull'imposta sostitutiva per le rivalutazioni
L'adempimento dell'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva integra la regolarità fiscale dell'operazione di rivalutazione richiamata dal giudice.
Raccomandazione UE 2012/772/UE
sulla pianificazione fiscale aggressiva
Conferma il principio che l'operazione è abusiva se contrasta con lo spirito e la finalità delle norme fiscali; il giudice la utilizza per ricordare che occorre accertare la finalità essenziale dell'operazione.
art. 60 DPR 600/1973
norme sulla notifica degli atti
Richiamata nelle eccezioni di parte sulla validità della notifica; tuttavia il Collegio ha valutato il merito ai sensi del principio della 'ragione più liquida' ritenendo superflue le questioni pregiudiziali procedurali ai fini della decisione.
artt. 16-17 d.lgs. n. 472/1997
Richiamate nelle doglianze sulla proporzionalità delle sanzioni; il Collegio, accogliendo il ricorso sul merito, ha compensato le spese senza affrontare nel merito una diversa quantificazione delle sanzioni.
Giurisprudenza: Cass. n. 1372/2011
sentenza richiamata nel testo
Principio secondo cui l'amministrazione non può imporre al contribuente una diversa scelta di ristrutturazione solo perché meno onerosa fiscalmente; sostiene la libertà di scelta fra soluzioni giuridiche alternative offerte dal sistema.
Massime di principio
- La mera scelta di avvalersi di un regime opzionale o di uno strumento fiscale previsto dal legislatore (es. rivalutazione con imposta sostitutiva) non costituisce automaticamente abuso del diritto.
- Per configurare l'abuso è necessario dimostrare che l'ottenimento del vantaggio fiscale sia lo scopo essenziale e prevalente dell'operazione, con assenza di sostanza economica e di valide ragioni extrafiscali.
- La presenza di valide ragioni economiche o strategiche (es. consolidamento della compagine, trattative con investitori o banche d'affari, ricerca del miglior prezzo di mercato) esclude l'abuso se non sono meramente pretestuose.
- Un congruo intervallo temporale tra l'operazione fiscale (rivalutazione) e l'operazione successiva (cessione) è un elemento indiziario favorevole alla non abusività, pur non essendo un criterio univoco o tassativo.
- L'onere probatorio di dimostrare l'abuso resta in capo all'Amministrazione finanziaria: deve provare l'essenzialità della finalità fiscale e l'assenza di valide ragioni economiche.
- Questioni procedurali sulla notifica o forme tecniche possono essere rilevanti, ma il giudice può decidere il merito richiamando il principio della 'ragione più liquida' quando il merito sia risolutivo.
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