Sentenza del 22/09/2021 n. 1126 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario -Atti impugnabili - Diniego di autotutela - Ragioni di interesse rilevante dell'Amministrazione - Necessità - Contestazioni nel merito del provvedimento originario - Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile: il diniego di autotutela può essere impugnato solo previa verifica dell'esistenza di un rilevante interesse dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione del provvedimento originario; invece, quando il ricorrente solleva contestazioni di merito sull'atto originario che avrebbe dovuto impugnare in sede di impugnazione ordinaria, il ricorso contro il diniego è improcedibile/inammissibile
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il contribuente ha impugnato il provvedimento di diniego di autotutela sostenendo vizi e questioni di merito rispetto al provvedimento amministrativo originario che era già divenuto definitivo
Norme richiamate
principi relativi all'autotutela amministrativa e al processo tributario
l'impugnazione del diniego di autotutela è subordinata alla valutazione dell'interesse pubblico dell'Amministrazione a rimuovere un provvedimento ormai definitivo; non può sostituire la regolare impugnazione del provvedimento originario per questioni di merito che il contribuente avrebbe dovuto dedurre tempestivamente
Massime di principio
- Il ricorso avverso il diniego di autotutela è ammissibile solo se sussiste un interesse rilevante dell'Amministrazione finanziaria alla revoca o alla rettifica dell'atto definitivo.
- Se il contribuente, nel ricorso contro il diniego, solleva esclusivamente vizi di merito del provvedimento originario, il ricorso è inammissibile: tali questioni dovevano essere dedotte nell'impugnazione ordinaria dell'atto.
- Il diniego di autotutela non può essere utilizzato come strumento alternativo per rimettere in discussione atti ormai definiti se non emergono ragioni nuove, rilevanti e inerenti l'interesse pubblico dell'Amministrazione.
- Per tutelare efficacemente i propri diritti il contribuente deve impugnare tempestivamente l'atto amministrativo originario o, se si invoca autotutela, motivare fatti nuovi o errori tali da giustificare l'interesse dell'Amministrazione a rettificare l'atto.
- Nelle controversie tributarie il giudice verifica preliminarmente l'ammissibilità del ricorso contro il diniego di autotutela; in mancanza di interesse pubblico rilevante o di elementi nuovi, si pronuncia per l'inammissibilità.
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