Sentenza del 22/09/2021 n. 716 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Finanza locale - IMU - locazione - contratto - canone concordato -aliquota ridotta - regolamento locale - beneficio - comunicazione scritta -onere - ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IMU (anno 2014) per maggior imposta risultante dal mancato versamento della differenza rispetto all'aliquota piena. Il contribuente aveva applicato autonomamente la riduzione prevista per gli immobili locati a canone concordato (art. 13 c. 6-bis D.L. 201/2011) ma non aveva trasmesso al Comune la comunicazione scritta (copia del contratto registrato) prevista dal regolamento comunale entro il termine indicato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello del contribuente. Ha ritenuto legittimo il regolamento comunale che subordina la fruizione dell'aliquota ridotta alla presentazione della comunicazione scritta, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione (ordinanza n. 7414/2019) sul potere del Comune di disciplinare le modalità di accesso alle agevolazioni da esso disposte. Il contribuente aveva ammesso di non aver trasmesso la comunicazione; perciò l'accertamento è stato confermato. Spese di lite a carico del ricorrente liquidate in complessivi euro 500,00.
Norme richiamate
art. 13, c. 6-bis, D.L. 201/2011 (introdotto dall'art. 1, c. 53, L. 208/2015)
Prevede la riduzione dell'IMU (applicazione ridotta) per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della L. 431/1998; è la norma nazionale che istituisce il beneficio fiscale oggetto della richiesta.
Regolamento IMU del Comune di Genova
obbligo di notificare al Comune copia del contratto registrato entro 30 giorni dalla registrazione per fruire dell'aliquota agevolata
Il regolamento comunale ha disciplinato le modalità e i termini per ottenere l'aliquota ridotta, imponendo la presentazione di una specifica comunicazione a pena di decadenza dal beneficio.
art. 52, D.Lgs. 446/1997
Ricorda la potestà regolamentare degli enti locali in materia di tributi propri, con limiti soprattutto riguardo alla definizione degli elementi fondamentali dell'imposizione; fuori da tali limiti il Comune ha ampia discrezionalità regolamentare, inclusa la disciplina delle modalità di fruizione di agevolazioni locali.
Cassazione, Ordinanza n. 7414/2019
Giurisprudenza che ha stabilito la legittimità per il Comune di subordinare la fruizione di agevolazioni di sua competenza alla presentazione di una comunicazione specifica; afferma inoltre l'onere del contribuente di denunciare tempestivamente le variazioni rilevanti ai fini tributari e il principio di leale collaborazione tra contribuente ed ente impositore.
Massime di principio
- I Comuni possono legittimamente subordinare l'accesso a benefici fiscali di loro competenza (agevolazioni non direttamente previste dalla legge nazionale) alla preventiva presentazione di una comunicazione o documentazione, fissando termini e modalità nel regolamento o nella delibera.
- La riduzione IMU prevista dall'art. 13 c. 6-bis D.L. 201/2011 riguarda il beneficio sostanziale, ma il Comune può regolare le condizioni formali per la sua applicazione sul piano locale.
- Il contribuente ha l'onere di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento locale per fruire dell'agevolazione; la mancata comunicazione può legittimare un accertamento e il recupero dell'imposta non versata.
- Se l'informazione rilevante è già nota all'amministrazione (es. dati già presenti negli archivi comunali), l'obbligo formale perde ragione; altrimenti la comunicazione resta necessaria.
- In caso di contenzioso, la giurisprudenza tende a favorire la legittimità delle modalità regolamentari comunali purché rispettino i limiti normativi e non contravvengano a disposizioni imperative di legge.
- Per evitare rischi il contribuente deve: verificare il regolamento comunale e la delibera aliquote, inviare la documentazione richiesta entro i termini (con prova di ricezione), conservare ricevute e copia del contratto registrato, e in caso di dubbio chiedere chiarimenti all'ufficio tributi prima di applicare autonomamente agevolazioni.
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