Sentenza del 22/09/2021 n. 1028 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Redditi prodotti in forma associata - Società di persone e assimilate - Utili percepiti dal socio - Modalità di tassazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento per l'anno 2012 a seguito di verifiche della Guardia di Finanza sulla Società P. H. l. S.r.l.: l'Ufficio ha ricondotto anomalie di flussi finanziari verso la ditta individuale della ricorrente a distribuzione occulta di utili e ha contestato la mancata indicazione nel quadro RH della quota del 50%. La contribuente ha dichiarato che le movimentazioni bancarie erano restituzioni di finanziamenti infruttiferi effettuati dai soci; l'Agenzia ha ritenuto insufficiente la documentazione e ha invocato la presunzione di cui all'art. 32 D.P.R. n. 600/1973, sostenendo la sussistenza di redditi di capitale (quadro RL). La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; l'Agenzia ha proposto appello.
La decisione
L'appello dell'Agenzia è stato respinto. Il giudice ha richiamato il principio di trasparenza dell'art. 5 TUIR (D.P.R. 917/1986), affermando che gli utili di società di persone non possono essere ripresi come redditi di capitale perché i redditi della società sono già imputati e tassati direttamente in capo ai soci, indipendentemente dalla percezione degli utili. Inoltre la sanzione per la mancata compilazione del quadro RH è stata ritenuta illegittima alla luce delle istruzioni Unico 2012 (obbligo riferito alle partecipazioni in società di persone e non applicabile alla S.r.l. in oggetto). L'Agenzia è condannata alle spese di giudizio, liquidate in Euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 5
Principio della trasparenza: i redditi delle società di persone sono imputati e tassati direttamente in capo ai soci indipendentemente dalla percezione degli utili, pertanto le somme erogate non possono essere riqualificate e tassate come redditi di capitale
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 32
Norma invocata dall'Ufficio per fondare una presunzione in ordine alla capacità contributiva sulla base degli accertamenti bancari; il giudice ha ritenuto che l'eventuale presunzione non legittima la riclassificazione degli importi in redditi di capitale quando opera il regime di trasparenza previsto dal TUIR
Modello UNICO 2012 - istruzioni quadro RH / RL
Quadro RL è destinato ai redditi di capitale; l'obbligo di indicare partecipazioni nel quadro RH, secondo le istruzioni 2012, si applica alle partecipazioni in società di persone e non alle partecipazioni in S.r.l. come nel caso di specie, rendendo illegittima la sanzione per mancata compilazione
Massime di principio
- Per le società di persone vige il principio di trasparenza: i redditi societari sono imputati e tassati direttamente in capo ai soci e non possono essere di regola riqualificati come redditi di capitale al momento della distribuzione.
- La semplice circolazione di denaro (flussi bancari) non è di per sé probatoria della distribuzione di utili: l'amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare la natura degli importi o può essere confutata dalla documentazione fornita dal contribuente.
- Se si sostiene che somme trasferite siano restituzioni di finanziamenti soci, è essenziale conservare e produrre documentazione idonea (contratti di mutuo/finanziamento, scritture contabili, ordini di bonifico correlati, delibere/trasferimenti contabili) per comprovare la natura del movimento.
- La riqualificazione di somme verso soci come redditi di capitale è erronea quando opera il regime di trasparenza previsto dall'art. 5 TUIR; occorre sempre verificare la natura giuridica dell'entità cedente (società di persone vs S.r.l.) e il relativo regime fiscale.
- Le sanzioni legate alla mancata compilazione di quadri dichiarativi (es. quadro RH) devono essere valutate in relazione alle istruzioni e agli obblighi specifici previsti per il tipo societario: un obbligo formale non applicabile al caso concreto è sanzionabile illegittimamente.
- In fase di accertamento l'onere della prova per dimostrare la reale natura dei flussi (utili, prestiti, rimborsi) grava sull'Amministrazione quando essa invoca presunzioni; il contribuente può vincere fornendo documentazione coerente e sufficiente.
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