Sentenza del 22/09/2021 n. 1124 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento catastale - Rendita - Determinazione valore economico del bene - Possibilità di chiedere la variazione - Sussiste - Limitazioni - Non sussistono
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione del classamento e della rendita catastale attribuita all'immobile: il ricorrente ha chiesto la variazione della rendita sostenendo che il valore economico attribuito non è congruo e che la rendita, pur avendo effetto illimitato nel tempo, non è un parametro immodificabile; si deduce la lesione del principio di capacità contributiva se fosse preclusa la possibilità di chiedere variazioni.
La decisione
La Corte ha affermato che la rendita catastale è un meccanismo di valutazione economica del bene con effetto illimitato nel tempo ma non è immutabile. Deve quindi riconoscersi al contribuente la possibilità di presentare in qualsiasi momento istanze di correzione e/o variazione; analogamente l'Ufficio può rettificare valori non congrui. Non sussistono limitazioni temporali assolute che impediscano la richiesta di variazione. Conseguentemente il principio di capacità contributiva impone che eventuali dinieghi ingiustificati o preclusioni siano considerati illegittimi.
Norme richiamate
Costituzione, art. 53
Il divieto di impedire al contribuente di chiedere la correzione della rendita deriva dal principio di capacità contributiva: negare la possibilità di rettifica comporterebbe una lesione di tale principio.
Massime di principio
- La rendita catastale è suscettibile di revisione: non è un dato intoccabile e può essere variata sia d'ufficio dall'Ufficio catastale sia su istanza del contribuente.
- Il contribuente può presentare in qualsiasi momento istanze di correzione e/o variazione della rendita; non esistono limiti temporali assoluti che precludano tale diritto.
- L'onere della prova circa l'erroneità del classamento o dell'assegnazione della rendita grava sul soggetto che richiede la variazione, salvo che l'Ufficio provveda d'ufficio a rettifiche basate su elementi oggettivi.
- Se l'Amministrazione respinge ingiustificatamente la richiesta di variazione, il contribuente ha titolo a esperire i rimedi previsti (ricorso amministrativo e/o reclamo/ricorso tributario).
- Le variazioni della rendita, se accolte, possono incidere sulla determinazione delle imposte e sugli atti catastali; occorre valutare eventuali effetti retroattivi o limiti di applicazione stabiliti dalla normativa fiscale specifica.
- In fase amministrativa e contenziosa è opportuno documentare con elementi tecnici (perizie, comparazioni, dati di mercato) la non congruità del valore attribuito e la necessità della variazione.
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