Cassazione Civile, Ordinanza n. 17169/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte privata aveva ottenuto dalla Corte d'appello un decreto di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare svoltasi dinanzi al Tribunale di Pisa. Il Ministero aveva proposto opposizione e la Corte d'appello l'aveva rigettata, confermando sia la misura dell'indennizzo sia la liquidazione delle spese. Con ricorso per cassazione, la parte privata ha dedotto: 1) violazione della L. n. 89 del 2001, dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente fissato in sei anni la durata ragionevole della procedura fallimentare senza considerare la complessità del caso e la giurisprudenza CEDU; 2) violazione degli artt. 6, 8 e 13 CEDU, dell'art. 2-bis L. n. 89 del 2001, dell'art. 2056 c.c. e dell'art. 111 Cost., lamentando una liquidazione dell'indennizzo non conforme ai criteri della Corte EDU e non adeguata alla particolare incidenza della qualità di fallita; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, contestando la regolazione delle spese e la tabella applicata. Il Ministero, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi tutti centrati sull'art. 4 L. n. 89 del 2001, sostenendo che il termine semestrale per proporre domanda di equa riparazione non dovrebbe beneficiare della sospensione feriale, perché avrebbe natura sostanziale e non processuale; ha inoltre richiamato la possibilità della mediazione facoltativa e il mutato quadro normativo per chiedere una revisione dell'orientamento giurisprudenziale consolidato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Quanto al primo motivo della parte privata, ha affermato che, nella disciplina applicabile, per le procedure fallimentari il termine ragionevole è fissato ex lege in sei anni e che, entro tale limite, la complessità della procedura è irrilevante ai fini dell'indennizzo. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che la liquidazione dell'indennizzo deve rispettare i parametri dell'art. 2-bis L. n. 89 del 2001 e che la concreta quantificazione è valutazione di merito non sindacabile in cassazione se coerente con la legge. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto corretta l'applicazione, per la fase monitoria del procedimento ex lege Pinto, della tabella n. 8 del D.M. n. 55 del 2014. Sul ricorso incidentale del Ministero, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, perché i motivi si limitavano a chiedere una revisione di un orientamento consolidato della Corte di cassazione, secondo cui la sospensione feriale si applica anche al termine di sei mesi per proporre domanda di equa riparazione ex art. 4 L. n. 89 del 2001. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; escluso inoltre il contributo unificato aggravato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
Costituisce il fondamento del diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo.
L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 1
Fissa i valori minimi e massimi dell'indennizzo e i termini di durata ragionevole; per le procedure fallimentari la durata ragionevole è ricavata in sei anni sulla base del parametro legale richiamato dalla Corte.
L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 2
Indica i parametri di quantificazione dell'indennizzo, compreso l'apprezzamento dell'esito del giudizio presupposto.
L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 1-ter
Consente, nel caso di integrale rigetto della domanda nel giudizio presupposto, una riduzione dell'indennizzo; il suo uso è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
Termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione; la Corte ribadisce l'applicabilità della sospensione feriale.
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro convenzionale sul termine ragionevole del processo, ma ritenuto non contrastante con la disciplina interna applicata.
art. 8 CEDU
Invocato nel ricorso incidentale sulla quantificazione del danno, senza esito favorevole per il ricorrente incidentale.
art. 13 CEDU
Invocato nel ricorso principale per la quantificazione dell'indennizzo.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale sulla ragionevole durata del processo e sul giusto processo.
Richiamato quale criterio di liquidazione del danno nelle controversie risarcitorie, in relazione alla domanda di equa riparazione.
Richiamato per censurare la liquidazione delle spese processuali.
D.M. n. 55 del 2014, tabella n. 8
Ritenuta applicabile alla fase monitoria del procedimento ex lege Pinto, in ragione dell'analogia con i procedimenti monitori.
D.M. n. 55 del 2014, tabella n. 12
Invocata dal ricorrente principale, ma non ritenuta applicabile dalla Corte.
Norma sulla sospensione feriale dei termini, ritenuta applicabile anche al termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione.
d.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 6
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di mediazione e decadenza, senza incidere sull'esito.
Fondamento dell'inammissibilità del ricorso incidentale, poiché i motivi non offrivano argomenti idonei a superare la giurisprudenza consolidata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Esclusa la sua applicazione per l'esenzione del giudizio.
Massime di principio
- In materia di equa riparazione, quando la legge fissa un termine di durata ragionevole per una specifica tipologia di processo, il superamento di quel termine è l'elemento decisivo per l'indennizzo; entro il limite legale, la complessità concreta del procedimento non incide sul diritto all'indennizzo.
- La liquidazione dell'indennizzo ex L. n. 89 del 2001 deve muoversi entro i parametri legali e la concreta determinazione del quantum è valutazione di merito non censurabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente con la disciplina applicabile.
- Nella fase di opposizione o nel procedimento monitorio relativo all'equa riparazione, la regolazione delle spese segue la disciplina tariffaria coerente con la struttura del procedimento, potendo trovare applicazione la tabella prevista per i procedimenti monitori quando la fase presenti analoghe caratteristiche formali e funzionali.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., quando si limita a sollecitare un mutamento di un orientamento giurisprudenziale consolidato senza offrire argomenti nuovi o specifiche critiche idonee a superarlo.
- Il termine semestrale per proporre domanda di equa riparazione ex art. 4 L. n. 89 del 2001 beneficia della sospensione feriale dei termini secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte.
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