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Sentenza

Sentenza del 05/12/2019 n. 31808 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le sentenze della Commissione Tributaria Centrale che avevano confermato la loro responsabilità per i debiti fiscali della società. Con il primo motivo hanno denunciato la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, sostenendo che non vi fosse stata alcuna distrazione di attività sociali a favore dei soci o del liquidatore, ma soltanto l'iscrizione in bilancio di perdite su crediti verso i soci, ritenuti inesigibili. Con il secondo motivo hanno lamentato l'omessa o insufficiente motivazione circa l'effettivo impiego delle attività di liquidazione in favore dei soci e a danno dell'Erario.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo, data la stretta connessione tra le posizioni e l'identità delle questioni trattate. Nel merito ha rigettato entrambi i motivi, affermando che il bilancio approvato dalla società non vincola l'Amministrazione finanziaria e che la deducibilità delle perdite su crediti richiede elementi certi e precisi di effettiva inesigibilità. La remissione dei crediti verso i soci, non adeguatamente giustificata e avvenuta in una situazione di esposizione fiscale e pre-fallimentare, ha costituito un'attribuzione di beni sociali ai soci e una sottrazione di attività al pagamento delle imposte. Sono quindi legittimi gli avvisi di responsabilità emessi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36. Il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 13.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36

    I liquidatori ... rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci ... senza avere prima soddisfatto i crediti tributari.

    La responsabilità del liquidatore nasce quando esistono attività nel patrimonio sociale che vengono destinate a finalità diverse dal pagamento delle imposte. I soci rispondono nei limiti del valore del denaro o dei beni sociali ricevuti dagli amministratori o dai liquidatori nei periodi rilevanti.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42

    Costituiscono la base normativa dell'accertamento del maggior reddito societario, conseguente al disconoscimento della perdita su crediti indicata dalla società.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, comma 5

    L'inesigibilità del credito deve risultare da elementi certi e precisi.

    La perdita su crediti è fiscalmente deducibile solo se l'inesigibilità è comprovata da elementi oggettivi, certi e precisi. Una rinuncia al credito non adeguatamente giustificata può essere qualificata come liberalità indeducibile.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 66, comma 3

    Richiamata quale disciplina applicabile ratione temporis alla deducibilità delle perdite su crediti nel periodo d'imposta controverso.

  • Codice di procedura civile, artt. 103 e 359

    Consentono il litisconsorzio facoltativo e, in presenza di una consistente connessione oggettiva, rendono ammissibile l'impugnazione cumulativa proposta da più soggetti contro decisioni collegate.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, comma 2, e 49

    Rendono applicabili al processo tributario, nei limiti previsti, le regole del processo civile sul litisconsorzio e sulle impugnazioni.

Massime di principio

  • L'approvazione del bilancio societario o la mancata contestazione da parte dei soci e dei creditori non impedisce all'Amministrazione finanziaria di verificare la reale consistenza economica delle operazioni e la loro rilevanza fiscale.
  • La deduzione di una perdita su crediti richiede una documentazione concreta dell'effettiva inesigibilità; la semplice iscrizione contabile o la remissione del credito non sono sufficienti.
  • La remissione di crediti della società verso i soci, soprattutto durante la liquidazione e in presenza di debiti tributari, può essere trattata come assegnazione di beni sociali e distrazione di attività a danno dell'Erario.
  • Il liquidatore può essere chiamato a rispondere personalmente dei debiti fiscali se destina attività sociali a creditori subordinati o ai soci senza aver prima soddisfatto i crediti tributari.
  • I soci rispondono dei debiti fiscali della società non automaticamente, ma quando abbiano ricevuto denaro, beni o crediti sociali nei periodi previsti dalla legge, e comunque nei limiti del valore ricevuto, salvo ulteriori responsabilità previste dalla legge.
  • In situazioni analoghe, occorre verificare sia la fondatezza fiscale della perdita su crediti sia l'effettivo trasferimento o abbandono di un valore patrimoniale sociale a favore dei soci o di altri soggetti.

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