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Sentenza

Sentenza del 05/12/2019 n. 31783 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato in Cassazione la decisione di merito che aveva confermato l’accertamento relativo al 2006, con cui le erano stati attribuiti € 137.626,00 di redditi di capitale non dichiarati. Con il primo motivo ha contestato la mancata notifica a suo nome del questionario istruttorio e dell’accertamento emesso nei confronti della società, evidenziando che al momento della notifica, nel 2011, non era più socia da quattro anni e non poteva accedere alla documentazione societaria. Con il secondo motivo ha contestato il riparto dell’onere della prova e la motivazione: aveva partecipato alla società per soli dodici mesi, non poteva controllare l’altro socio e amministratore L.L. né i conti a lui riferibili, e la brevità della partecipazione, a suo dire, escludeva la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è infondato: il recesso dalla società non elimina la responsabilità fiscale relativa agli anni in cui la contribuente era socia, finché l’accertamento è esercitabile; per il 2006, anno in cui partecipò alla società, resta applicabile la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. Il secondo motivo è stato respinto perché risultavano accertati la ristretta base societaria e i presupposti dell’accertamento a carico della società; non è necessario provare un effettivo controllo tra i soci, che può presumersi in ragione del loro numero esiguo. La contribuente avrebbe potuto provare che i maggiori ricavi erano stati accantonati o reinvestiti dalla società, ma le circostanze addotte non superavano la presunzione. La Corte ha condannato la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate € 7.300, oltre alle spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per l’eventuale versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 32

    La disposizione è invocata dalla ricorrente in relazione alla mancata notifica del questionario. La Corte non fonda su di essa una specifica interpretazione, ma respinge la censura considerando non decisiva la cessazione dalla compagine sociale rispetto agli obblighi tributari riferiti all’anno di partecipazione.

  • Art. 2697 c.c.

    La ricorrente ha dedotto una violazione delle regole sull’onere della prova, ma la Corte ha ritenuto operante la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in una società a ristretta base partecipativa. Spettava alla contribuente fornire elementi idonei a dimostrare che gli utili non erano stati distribuiti.

  • Art. 2727 c.c.

    La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili può essere desunta dalla ristretta base societaria, una volta accertati gli utili extracontabili; non è necessario dimostrare un effettivo controllo tra i soci. La presunzione è superabile provando che gli utili furono accantonati o reinvestiti dalla società.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    Le disposizioni individuano i vizi di violazione di legge e di motivazione dedotti nel ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure proposte non giustificassero la cassazione della decisione impugnata.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, se dovuto, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili accertati in capo alla società possono presumersi distribuiti ai soci, anche in proporzione alle rispettive partecipazioni; la presunzione non richiede la prova di un accordo o di un controllo effettivo tra i soci.
  • Il socio può superare la presunzione dimostrando che gli utili extracontabili sono rimasti nella società, perché accantonati o reinvestiti. La mera esistenza di perdite risultanti dai bilanci ufficiali non è sufficiente.
  • La cessazione dalla partecipazione non esclude l’assoggettamento ad accertamento per gli anni in cui il soggetto era socio, purché l’azione accertatrice sia ancora esercitabile. L’impossibilità successiva di accedere ai documenti societari o l’eventuale condotta dell’amministratore non eliminano, di per sé, la presunzione fiscale.
  • La brevità della partecipazione e la circostanza che alcuni conti fossero nella disponibilità di un altro socio non bastano da sole a escludere la presunzione, se risultano accertati la ristretta base societaria e gli utili extracontabili.

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