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Sentenza

Sentenza del 05/12/2019 n. 31805 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti impugnavano per cassazione la sentenza n. 32/2013 della CTR di Roma, che aveva confermato il rigetto dell’impugnazione dell’avviso di rettifica dei valori immobiliari dichiarati ai fini dell’imposta di successione. Con il primo motivo contestavano l’uso delle rendite catastali attribuite dal Comune, sostenendo che i relativi atti erano stati annullati in precedenti controversie sull’ICI e che, alla data di apertura della successione (10 maggio 2007) e di presentazione della dichiarazione (5 giugno 2008), dovevano quindi utilizzarsi le rendite inizialmente proposte. Con il secondo motivo denunciavano omessa pronuncia sulla contestazione subordinata della congruità dei valori venali accertati dall’Ufficio, contrastati mediante una perizia giurata. Con il terzo e il quarto motivo lamentavano, rispettivamente, carenza di motivazione e omesso esame del fatto decisivo relativo al valore di mercato degli immobili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: chi sceglie la valutazione automatica deve attenersi ai valori risultanti dalla classificazione catastale; le decisioni rese nelle controversie ICI contro il Comune, soggetto diverso dall’Agenzia delle Entrate, non erano opponibili all’Amministrazione finanziaria. Ha accolto il secondo motivo perché la CTR non aveva esaminato la distinta contestazione, basata su perizia, della congruità dei valori venali accertati, questione che richiedeva accertamenti di fatto e una pronuncia. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 34, commi 5, 6 e 6-bis

    I contribuenti infatti, i quali in sede di dichiarazione avevano manifestato la volontà di avvalersi dei criteri legali di valutazione automatica, erano tenuti sulla base del dato normativo (menzionato D.Lgs., art. 34, comma 6) ad attenersi ai valori dei cespiti indicati nella classificazione catastale, e non avrebbero potuto fare riferimento alle decisioni sopra richiamate che erano state espresse dalla CTP e dalla CTR nell'ambito di una diversa controversia afferente l'ICI e nei riguardi di un soggetto differente (il Comune) dall'odierna controparte, la quale era rimasta estranea a quel tipo di contenzioso (con conseguente inopponibilità ad essa della relativa decisione di annullamento).

    Chi dichiara di avvalersi della valutazione automatica deve fare riferimento ai valori catastali applicabili secondo la classificazione; l’annullamento di atti catastali in un distinto contenzioso ICI contro il Comune non può essere opposto all’Agenzia delle Entrate, rimasta estranea a quel giudizio.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La questione, comportante la necessità di accertamenti in fatto, non è stata esaminata dai giudici territoriali, che sono pertanto incorsi nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, correttamente fatta valere dal ricorrente attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo".

    Il giudice deve pronunciarsi sulle questioni sottoposte dalle parti che richiedano una statuizione. L’omesso esame della contestazione sulla congruità dei valori venali, ritualmente proposta e documentata, viola la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    La questione, comportante la necessità di accertamenti in fatto, non è stata esaminata dai giudici territoriali, che sono pertanto incorsi nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, correttamente fatta valere dal ricorrente attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo".

    La violazione dell’obbligo di pronunciare sulle questioni ritualmente proposte può essere denunciata in cassazione come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Massime di principio

  • La scelta della valutazione automatica dei beni immobili in successione comporta l’applicazione dei criteri e dei dati catastali previsti dalla legge; non è sufficiente invocare l’annullamento di atti catastali ottenuto in una controversia diversa contro un altro ente.
  • Le decisioni rese in un giudizio contro un soggetto diverso non sono automaticamente opponibili all’Amministrazione finanziaria che non vi abbia partecipato.
  • La contestazione autonoma del valore venale accertato dall’Ufficio, se ritualmente proposta e supportata da elementi come una perizia, deve essere esaminata dal giudice; l’omissione può integrare violazione dell’art. 112 c.p.c. e determinare la cassazione con rinvio.

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